SENTENZA N.72
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
degli artt. 186 e 189 del c.p.m.p. promossi con le
seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal Tribunale militare territoriale di
Padova nel procedimento penale a carico di Giampaglia
Ferdinando, iscritta al n. 126
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 20
ottobre 1976 dal Tribunale militare territoriale di Napoli nel procedimento
penale a carico di Indinnimeo
Pietro ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il
Giudice relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Le due ordinanze di
cui in epigrafe, pur denunziando l'una, quella del Tribunale militare di
Padova, l'incostituzionalità del solo art. 189, primo comma, c.p.m.p., l'altra, quella del
Tribunale militare di Napoli, l'incostituzionalità degli artt. 186 e 189 del
detto codice, sollevano con riferimento agli stessi parametri costituzionali
un'eguale questione; sicché i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - I due tribunali a quibus
ritengono che la differenza del trattamento penalistico,
stabilito negli artt. 186 e 189 c.p.m.p., dei reati di insubordinazione con violenza o con minaccia
e ingiuria, secondo che essa avvenga nei confronti del superiore ufficiale o
non ufficiale, sia sospetta di violazione degli artt. 3 e 52,
terzo comma, della Costituzione. Si tratta, affermano i due tribunali,
di norme che, avendo la funzione di proteggere la disciplina militare, sono
destinate a tutelare l'autorità dei superiori indipendentemente dal loro grado,
e quindi non tollerano, senza violazione del principio di eguaglianza
e dello spirito democratico al quale deve informarsi l'ordinamento delle Forze
Armate, diversità di sanzione edittale in ragione della qualità del superiore
offeso.
L'Avvocatura dello Stato
riconosce che il bene oggetto della tutela penale è la disciplina militare, ma
nega che tale bene sia necessariamente offeso < in pari misura
> quando l'insubordinazione avvenga verso un superiore ufficiale o un
superiore non ufficiale: sicché deve escludersi la irrazionalità della diversa
previsione e sanzione stabilita nelle denunziate norme del c.p.m.p.,
come pure l'offesa all'ordinamento democratico delle FF.AA.,
offesa che consisterebbe nell'attribuzione agli ufficiali di una < speciale
posizione gerarchica nei rapporti con i militari subordinati >.
3. - Appare opportuno
premettere che gli artt. 186 e 189 c.p.m.p., relativi rispettivamente alla < insubordinazione con
violenza > e alla < insubordinazione con minaccia o ingiuria >,
appartengono al Capo terzo del Titolo terzo (< Dei reati contro la
disciplina militare >) del secondo libro del c.p.m.p.,
e che il Capo primo dello stesso Titolo tratta della < disobbedienza >.
Ora, mentre la disobbedienza è punita (art 173) quando
essa si riferisce all'ordine di < un superiore >, la insubordinazione in
entrambe le ipotesi degli artt. 186 e 189 è punita in modo diverso se si verifica nei confronti di un superiore ufficiale o non
ufficiale.
Tale
diversità di trattamento, esistente nel codice penale militare del 1869 (artt. 125 e 130), fu riprodotta nel codice penale
militare del 20 febbraio 1941, conseguente alla legge delega 25 novembre 1926,
n. 2153, dopo vivace e qualificata avversione della Commissione per
l'elaborazione dei codici militari, puntualizzata nella relazione del 1932, n.
127 (< Questo sistema non ha una base razionale; agli effetti della
disciplina gli appartenenti alla milizia vanno separati in due categorie:
inferiori e superiori... Questo dovere di
sottomissione, base fondamentale della disciplina degli eserciti, è eguale per
tutti, e pertanto eguali devono essere gli effetti delle infrazioni, altrimenti
si snatura l'essenza stessa di questo dovere basilare, che nella sua assoluta
preminenza non è graduabile >), e dopo essere stata respinta nel progetto definitivo
del 1938, che agli artt. 188 e 191, relativi all'< insubordinazione per
violenza > e all'< insubordinazione per minaccia e ingiuria >,
unificava i1 reato e la sanzione quale che fosse il
grado del < superiore > offeso.
Ed è noto che in tutti i
numerosi progetti di legge di iniziativa governativa e
parlamentare concernenti la riforma del codice penale militare, e tuttora
pendenti in Parlamento, viene eliminata la distinzione tra insubordinazione
verso superiore ufficiale e insubordinazione verso superiore non ufficiale,
giudicandola come una residua discriminazione di casta senza giustificazione,
data la nozione unitaria del < superiore >.
Del pari è noto che nella
vigente normativa di Stati europei i cui ordinamenti militari non differiscono
sostanzialmente da quello italiano (come Francia, Belgio, Germania Occidentale,
Svizzera) non è accolta nessuna differenza di trattamento, quanto ai reati di insubordinazione, secondo il grado (ufficiale o non
ufficiale) del superiore che subisce l'offesa.
4. - Tutte queste
considerazioni, tuttavia, possono certamente avere grande
influenza nel determinare, nel senso indicato dalle varie proposte sopra
ricordate, la scelta del legislatore. Ma, a giudizio
della Corte, si tratta, appunto, di scelta spettante al legislatore, come
Allontanarsi da tale
avviso non si potrebbe senza ritenere irragionevole e priva di ogni
motivazione, anche tradizionale, la differente considerazione, quanto alla
gravità della insubordinazione, del superiore ufficiale o non ufficiale, o
ritenere che quella differenza ripugni totalmente allo spirito democratico al
quale deve informarsi l'ordinamento militare della Repubblica.
Conclusione alla quale la
Corte non ritiene che si potrebbe pervenire senza forzare la portata degli
invocati artt. 3 e 52 della Costituzione, quale determinata dalla propria
giurisprudenza.
La giurisprudenza di
questa Corte, infatti, si é, a proposito dei detti parametri costituzionali,
consolidata nel senso che la discrezionalità del legislatore non possa essere
censurata se non nei casi in cui la stessa travalichi nella irragionevolezza.
Nella specie, poi, pur non potendosi disconoscere che i l regime sospettato di
illegittimità costituzionale sia per più aspetti opinabile, devesi ammettere
che la scelta operata per rispettare una radicata tradizione gerarchica,
risponde ad uno scopo pur sempre operante nell'ambito della discrezionalità.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186 e 189, primo comma, c.p.m.p., come in epigrafe sollevate dal Tribunale militare
territoriale di Padova e dal Tribunale militare territoriale di Napoli con
riferimento agli artt. 3 e 52, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.