SENTENZA N. 272
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.A.C.E e D'Aloe Giovanni iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11/ 1 ss dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione della S.A.C.E., di D'Aloe Giovanni e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (pervenuta alla Corte il 23 gennaio 1987; comunicata il 24 novembre e notificata il 9 dicembre 1986; pubblicata nella G.U. n.11/1 ss. dell'11 marzo 1987 e iscritta al n. 20 reg. ord. 1987) nel giudizio di opposizione, spiegato dalla SACE - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito alla Esportazione - avverso il decreto 16 febbraio 1985 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., le aveva ingiunto di pagare all'avv. Giovanni D'Aloe la somma di lire 16.048.000 più IVA e IAM con gli interessi dalla domanda e le spese della procedura d'ingiunzione, il Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), conv. con l. 22 gennaio 1934,n. 36 ("Quando un giudizio é definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le spese relative al giudizio stesso può chiedere il pagamento di quanto gli é dovuto anche alla parte avversaria, in quanto la norma denunciata introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, nei rapporti tra difensori e parti e tra le parti.
2.1. - Avanti
2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio
Considerato in diritto
3. - L'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma
va dichiarato inammissibile perché l'Ordine non era intervenuto nel giudizio di
merito, mentre l'intervento può essere spiegato per la prima volta avanti
4. - La questione é da giudicarsi infondata per le ragioni addotte nella C. cost. n.132 del 1974 dalla quale i motivi svolti dal giudice a quo non persuadono questa Corte a deflettere.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, sez. 4 civ., con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (n. 20 reg. ord. 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI