Sentenza n.230 del 1987

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SENTENZA N. 230

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14 commi secondo e quarto, 15 commi secondo e terzo della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre disposizioni relative della Corte dei Conti), dell'art. 8 comma terzo del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) e dell'art. 2 comma secondo della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Andreucci Edoardo ed altri iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Pisana Sergio Maria iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite - sui ricorsi riuniti proposti da Pisciotta Francesco ed altro iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Amabilino Giulio iscritta al n. 1218 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sciarretta Antonio contro la Corte dei Conti ed altra iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/l_ s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Buscema Salvatore e Amabilino Giulio;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Vittorio Rossi per Amabilino Giulio.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato nella segreteria delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti il 17 marzo 1978, Edoardo Andreucci e altri tre impugnarono il d.P.R. 8 marzo 1977, con il quale alcuni referendari della Corte dei Conti erano stati promossi alla qualifica di primo referendario a scelta e altri, tra i quali i ricorrenti, erano stati promossi secondo il turno di anzianità; a sostegno del ricorso dedussero otto motivi d'illegittimità e nel contempo denunciarono l'incostituzionalità dell'art. 14 comma quarto l. 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre disposizioni relative della Corte dei Conti) per contrasto con gli artt. 3, 97, 101 e 108 Cost. sul rilievo che la composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti comprometteva l'indipendenza dei magistrati aspiranti alla Corte dei Conti e violava il principio di eguaglianza, e l'incostituzionalità degli artt. 29 r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364 (Regolamento carriera e disciplina del personale della Corte dei Conti) e 4 l. 13 ottobre 1969, n. 691 (Norme integrative della l. 20 dicembre 1961, n. 1345) per contrasto con gli artt. 3, 24, 101 comma secondo, 107 comma terzo e 108 comma secondo Cost. sul rilievo che la formulazione dei c.d. rapporti informativi nei confronti dei referendari e primi referendari viola il diritto di difesa e il principio di indipendenza dei magistrati della Corte dei Conti.

1.2. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (notificata il 19 dicembre successivo e comunicata il 2 gennaio 1984; pubblicata nella G.U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 165 reg. ord. 1984), premesso che il giudizio era stato ritualmente introdotto da Edoardo Andreucci e da due altri, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti dichiararono rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma quarto l. 20 dicembre 1961, n. 1345, che disciplina la composizione della sezione seconda del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

2. - Avanti la Corte non si é costituita alcuna delle parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ricorso depositato nella Segreteria delle Sezioni Riunite l'11 dicembre 1978, Sergio Maria Pisana impugnò il d.P.R. 26 luglio 1978 con il quale alcuni referendari della Corte dei Conti erano stati promossi primi referendari a scelta ed altri, tra i quali il ricorrente, secondo il turno di anzianità, e in via subordinata denunciò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma primo l. 20 dicembre 1961, n. 1345 per contrasto con gli artt. 24, 97 e 113 Cost..

3.2. - Con ordinanza 19 ottobre 1983 (notificata il 19 dicembre successivo e comunicata il 2 gennaio 1983; pubblicata nella G.U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 166 reg. ord. 1984) le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ordinarono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma quarto l. 20 dicembre 1961, n. 1345, in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost..

4.1. - Avanti la Corte non si é costituita alcuna delle parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 3 giugno 1987, é intervenuta l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti con atto depositato il 21 maggio 1987, in calce al quale ha delegato a difenderla l'avv. Paolo Barile, argomentando e concludendo per la fondatezza della proposta questione.

5. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (comunicata il 6 febbraio 1984 e notificata il 2 marzo 1984; pubblicata nella G.U. n. 252 del 2 settembre 1984 e iscritta al n. 341 reg. ord. 1984) sui ricorsi proposti da Francesco Pisciotta e Salvatore Buscema avverso il d.P.R. 8 maggio 1982 con il quale era stata disposta la promozione a scelta alle qualifiche di consiglieri e vice procuratori generali di 128 primi referendari della Corte dei Conti (tra i quali i due ricorrenti) nell'ordine della graduatoria formata dalla prima Sezione del Consiglio di Presidenza della Corte nella quale il Pisciotta veniva posposto ad otto colleghi che lo seguivano nel ruolo della qualifica di provenienza ed il Buscema veniva anteposto in graduatoria a 18 colleghi che lo precedevano nel ruolo della qualifica di provenienza, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ordinarono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma secondo l. 20 dicembre 1961, n. 1345, d'ufficio sollevata in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost..

6. - Avanti la Corte si é costituito per Salvatore Buscema l'avv. Gastone Pasini giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 3 marzo 1984, con le quali ha argomentato e concluso per la inammissibilità della proposta questione, richiamando l'art. 7 l. 28 ottobre 1970, n. 75 (rectius 775).

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. - Con ricorso 5 febbraio 1982, il Presidente di Sezione della Corte dei Conti Giulio Amabilino chiese alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale annullarsi i due dd.P.R. 6 agosto 1981, concernenti la promozione a presidente di sezione della Corte dei Conti dei dott. Sebastiano Pace e Mario Ansalone, e del d.P.R. 23 aprile 1981 per la parte concernente analoga promozione del dott. Giuseppe Gerardi.

7.2. - Con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 (notificata il 2 e comunicata il 19 del successivo ottobre; pubblicata nella G.U. n. 80 bis del 3 aprile 1985 e iscritta al n. 1218 reg. ord. 1984), le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ordinarono la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 14 comma secondo, 15 comma secondo e terzo l. 20 dicembre 1961, n. 1345, visti in rapporto agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost., nonché dell'art. 8 comma terzo r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, messo in relazione con gli artt. 100 comma terzo, 108 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 24 comma secondo e terzo Cost..

8. - Avanti la Corte si é costituito per Giulio Amabilino l'avv. Vittorio Rossi giusta delega in margine alle deduzioni depositate il 21 marzo 1985, con le quali ha argomentato e concluso per l'inammissibilità delle proposte questioni sul riflesso che le norme che prevedono la giurisdizione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sui ricorsi in materia d'impiego del personale della Corte sono state abrogate dall'art. 12 l. 6 agosto 1984 n. 625 (rectius 425) che ha inoltre disposto la devoluzione ai T.A.R. dei ricorsi pendenti avanti le stesse Sezioni Riunite alla data (23 (rectius 9) agosto 1984) di entrata in vigore della legge.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

9. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1985 (pervenuta alla Corte il 2 maggio 1986; notificata il 22 febbraio e comunicata il 3 marzo 1986; pubblicata nella G.U. n. 38/l.a s.s. del primo agosto 1986 e iscritta al n. 355 reg. ord. 1986) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. l.a, provvedendo su ricorso avente per oggetto la ordinanza n. 20/1977 con la quale il Presidente della Corte dei Conti aveva disposto l'assegnazione di Antonio Sciarretta, referendario della stessa Corte, alla II sezione giurisdizionale a far tempo dal primo marzo 1977, dichiarò rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma secondo l. 21 marzo 1953, n. 161, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e 108 comma primo e secondo Cost..

10.1. - Avanti la Corte non si é costituita alcuna delle parti del giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

10.2. - Nella pubblica udienza del 3 giugno 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti, la difesa dell'Amabilino si é rimessa allo scritto.

Considerato in diritto

11.1. - L'identità di questioni tra alcuni e la connessione tra altri incidenti ne giustificano la riunione ai fini di contestuale deliberazione.

11.2. - L'intervento della Associazione Magistrati della Corte dei Conti, effettuato con riferimento all'incidente iscritto al n. 166 reg. ord. 1984, va dichiarato inammissibile perché l'Associazione non era intervenuta nel giudizio di merito mentre l'intervento può essere spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità costituzionale (artt. 25 comma terzo l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

11.3. - Né merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'incidente iscritto al n. 1218 reg. ord. 1984, sollevata dalla difesa dell'Amabilino, perché la l. 6 agosto 1984 n. 425 é entrata in vigore, ai sensi dell'art. 14 della stessa, sotto la data del 9 agosto 1984, posteriore alla data del 13 aprile 1984 di emissione della ordinanza.

12.1. - Oggetto d'impugnazione sono gli artt. 14 (Sezioni del Consiglio di Presidenza) comma secondo "La prima sezione é composta: a) del presidente della Corte che la presiede; b) del procuratore generale; c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine di ruolo"), quarto ("La seconda sezione é composta: a) del Presidente della Corte che la presiede; b) dei primi quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione; c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine di ruolo, componenti le sezioni di controllo; d) dei primi due consiglieri, secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali; e) del primo vice procuratore generale secondo l'ordine del ruolo; f) del segretario generale, con funzione di relatore"), 15 (Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni) comma secondo ("in caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti le sezioni medesime") e terzo ("I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due Sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzioni che immediatamente seguono in ordine di ruolo") l. 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione e funzionamento di una quarta e di una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative della Corte dei Conti) in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost.; dell'art. 8 (Art. 4 l. 14 agosto 1962, n. 800) comma terzo ("Il parere delle Commissioni può essere provocato dal Presidente della Corte o dal Governo") r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (Approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) in riferimento agli artt. 100 comma terzo, 108 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 24 comma secondo e terzo Cost.; dell'art. 2 comma secondo ("Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente") l. 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e 108 comma primo e secondo Cost..

12.2. - La menzione di alcuni degli articoli riportati va integrata con le disposizioni che gli articoli medesimi richiamano:

- gli adempimenti, per i quali sono, ai sensi dell'art. 14 comma primo, istituite due sezioni in seno al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, sono descritti nell'art. 13 (Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale), a tenore del quale "Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, é dato dalla seconda sezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. // Le promozioni a primo referendario e Consigliere e Vice Procuratore generale e Presidente di Sezione e Procuratore generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti";

- per l'art. 8 comma primo e secondo r.d. 1214/1934 la commissione, il cui parere conforme é provocato dal Presidente della Corte o dal Governo, é composta dai Presidenti e vice Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ed é il presupposto del decreto del Presidente della Repubblica (olim decreto reale) con il quale presidenti e consiglieri della Corte dei Conti possono essere revocati o collocati d'ufficio a riposo o allontanati in qualsiasi modo.

13. - La lettura delle disposizioni impugnate, inquadrate nelle normative in cui sono inserite, dimostra che non é sotto alcun aspetto garantita la indipendenza dei magistrati della Corte dei Conti, che l'art. 12 l. 6 agosto 1984 n. 425 giova sol in parte ad assicurare cancellando l'autodichiarazione di cui le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti si fregiavano: si pensi al potere di proposta riconosciuto al Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 13 l. 1345/1961, alla composizione della commissione di cui all'art. 8 r.d. 1214/1934 e al potere di provocarne il parere conforme attribuito al Governo.

Tanto più data la pluralità delle soluzioni prospettate dai giudizi a quibus, il magistero inteso a ricondurre la Corte dei Conti nell'area della Costituzione compete non alla Corte costituzionale, che é giudice delle norme sott’ordinate e non produttore di queste, ma al Parlamento che non ha mancato di dar vita a leggi per le giurisdizioni ordinaria e amministrativa, e vi si dedica anche per la Corte dei Conti da non poco tempo seppure senza attingere concrete mete.

A ciascuno il suo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 165, 166, 341 e 1218/1984, e 355/1986,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

I) dell'art. 14 comma quarto l. 20 dicembre 1961, n. 1345 in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost. sollevata dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanze iscritte ai nn. 165, 166 e 341/1984,

II) a) degli artt. 14 comma secondo, 15 comma secondo e terzo l. 20 dicembre 1961, n. 1345 in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost. e b) dell'art. 8 comma terzo r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 100 comma terzo e 108 comma secondo, sollevate dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanza iscritta al n. 1218/1984,

III) dell'art. 2 comma secondo l. 21 marzo 1953, n. 161 sollevata in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e 108 Cost. dal T.A.R. Lazio, sez. l.a, con ordinanza iscritta al n. 355/1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1987.

 

Il Presidente:LA PERGOLA

Il Redattore:ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987