Ordinanza n.251 del 1987

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ORDINANZA N. 251

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ("Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni"), che modifica l'art. 2 del predetto d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento agli artt. 1, 2 e 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, l'8 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, il 14 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo (n. 11 ordinanze), il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, il 1ø giugno 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 13 gennaio 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma (n. 2 ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 659 del registro ordinanze 1981, 209 del registro ordinanze 1982, da 295 a 305 e 884 del registro ordinanze 1984, 109, 838 e 839 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 12 e 255 dell'anno 1982, n. 176 dell'anno 1984, n. 7- bis dell'anno 1985, n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1986, nn. 7 e 9, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Roma, con ordinanze rispettivamente emesse l'8 maggio 1981 ed il 26 marzo 1981, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 9 (con riferimento anche agli artt. 1, 2 e 3) della legge 2 dicembre 1975, n. 576 nella parte in cui: a) prevedono per i familiari a carico soltanto detrazioni fisse d'imposta ed escludono che il produttore del reddito possa dichiarare la quota di reddito prodotto destinata ad altri membri della famiglia; b) dispongono per il coniuge convivente soltanto una detrazione fissa, mentre considerano il coniuge separato come possessore di una quota del reddito, consentendone la detrazione nella misura effettiva; c) dispongono, a parità di reddito complessivo prodotto, un onere fiscale più pesante per la famiglia monoreddito rispetto a quella plurireddito;

che la medesima questione é stata sollevata, sotto i profili sub a) e c) dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con una serie di ordinanze emesse il 14 dicembre 1983, dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 2 aprile 1984, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria con ordinanza del 1ø giugno 1985 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con due ordinanze emesse il 13 gennaio 1986;

che con le medesime ordinanze le norme citate sono state impugnate nella parte in cui considerano ogni componente dell'impresa familiare come titolare di una quota del reddito prodotto dall'impresa, mentre in tutti gli altri casi ogni membro della famiglia non produttore di reddito viene in rilievo solo ai fini dell'ammontare dei carichi di famiglia.

Considerato che la Corte con sentenza n. 76 del 23 marzo 1983 ha già affermato l'aderenza ai principi costituzionali del sistema della tassazione separata dei redditi familiari, sottolineando altresì come la correzione degli effetti distorsivi di tale meccanismo spetti, secondo il principio ispiratore del favor familiae, alla discrezionalità del legislatore;

che la convivenza dei coniugi concreta una situazione obiettivamente diversa rispetto all'ipotesi del coniuge separato, legittimando un differente trattamento impositivo;

che l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo familiare corrisponde, nel caso d'impresa familiare, all'assunzione di responsabilità da parte di ognuno ed alla rilevanza che il conferimento di attività lavorativa comporta concorrendo proporzionalmente al conseguimento del profitto, laddove nel caso di attività lavorativa svolta da un singolo familiare, la prestazione lavorativa domestica, come ad esempio il lavoro casalingo, influisce soltanto in via mediata sulla produzione del reddito.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanremo, Biella e di secondo grado di Roma ed Alessandria, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE