ORDINANZA N. 240
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Presente Salvatore e Zappalà Giuseppe iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, prima serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Noce Salvatore e Comune di Piedimonte Etneo iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Guarrella Luigi e Comune di Mascalucia iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 25 settembre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Petrina Giuseppe e Comune di Maletto iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice relatore V. Andrioli;
Ritenuto che
1. - Con quattro ordinanze emesse il 5 marzo 1986 (comunicata il 5 giugno e notificata il 26 settembre 1986; pubblicata nella G.U. n. 59, prima serie speciale, del 17 dicembre 1986 e iscritta al n. 728 reg. ord. 1986) nel procedimento civile tra l'ing. Presente Salvatore e Zappalà Giuseppe, il 20 marzo 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 55 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Noce Salvatore e il comune di Piedimonte Etneo, il 15 giugno 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 56 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Sciarretta Luigi e il Comune di Mascalucia, e il 25 settembre 1986 (notificata il 5 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 57 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Petrina Giuseppe e il Comune di Maletto, il Tribunale di Catania, sez. III civ., dichiarò non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143 nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi a quibus si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2.- Nella adunanza del 4 giugno 1987 in Camera di Consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti.
Considerato che
3. - I quattro incidenti vanno riuniti per essere identica la questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 9 comma quarto ("Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che nelle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia") l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) per sospettato contrasto con l'art. 3 Cost.
4. - Poiché il danno provocato dall'inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo e di impiego pubblico é determinato in applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) a stregua dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (seguito dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e da questa Corte con sent. n. 300 del 1986), é preliminare alla prospettata questione di legittimità costituzionale la verifica della incidenza sulla stessa del richiamato indirizzo giurisprudenziale che questa Corte non può non rimettere al giudice a quo (in tali sensi la ordinanza 2 marzo 1987, n. 67).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 728/1986 e 55, 56 e 57/1987, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania, sezione III civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE