Ordinanza n.67 del 1987

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ORDINANZA N. 67

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4 legge 2 marzo 1949, n.143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1981 dal Presidente del Tribunale di Vicenza, il 7 aprile 1981 dal Tribunale di Biella, il 20 ottobre 1982 dal Tribunale di Bologna, il 29 novembre 1984 dal Tribunale di Vicenza, il 4 luglio e il 3 ottobre 1985 dal Tribunale di Catania, iscritte ai nn. 265 e 532 del registro ordinanze 1981, n. 121 del registro ordinanze 1983, nn. 260, 808 del registro ordinanze 1985 e n. 334 del registro ordinanze 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 255 e 318 dell'anno 1981, n. 184 dell'anno 1983, n. 208-bis dell'anno 1985 e nn. 21, 1a s.s., e 37, 1a s.s., dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione della s.a.s. SIAC;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che:

1.1. - Con ordinanza emessa il 23 febbraio 1981 (comunicata il 10 e notificata il 18 del successivo mese di marzo; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 26 R.O. 1981) il Presidente del Tribunale di Vicenza, al quale l'ing. Paolo Grazioli e l'arch. Gianni Menato avevano chiesto pronunciarsi decreto d'ingiunzione a carico della SIAC di Grotto e C. s.a.s. corrente in Arzignano di pagare la somma di lire 7.700.244 con gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia dal 16 settembre 1980 all'effettivo pagamento e con le spese e competenze, giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949, n. 143 nella parte in cui dispone che sulle somme dovute agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia - nella misura in allora del 9,50 per cento - in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.), che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5 per cento, e dispose la sospensione del giudizio ordinando rimettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Con decreto 24 marzo 1981 - inserito nel fascicolo rimesso alla Corte - il Presidente del Tribunale rigettò l'istanza con la quale la difesa dei ricorrenti aveva dichiarato di rinunciare agli atti del procedimento d'ingiunzione e chiesto di essere autorizzata al ritiro del ricorso e della produzione esibita.

1.2. - Avanti la Corte si é costituito nell'interesse della s.a.s. SIAC di Grotto e C. l'avv. Ivone Cacciavillani giusta procura in margine alla memoria depositata il 13 aprile 1981 con la quale ha richiamato i motivi svolti nella ordinanza di rimessione concludendo per la declaratoria d'incostituzionalità della disposizione impugnata.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa il 7 aprile 1981 (notificata il 23 e comunicata il 27 aprile successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 18 novembre 1981 e iscritta al n. 532 R.O. 1981) nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali eseguite dall'architetto Antonio Savoino in favore dell'Ospedale Provinciale per Lungodegenti e Convalescenti "Madonna di Bioglio", il Tribunale di Biella ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 u.c. della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con l. 2 marzo 1949 n. 143, nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista e a carico del cliente gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 (comunicata il successivo 6 dicembre e notificata l'11 gennaio 1983; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 luglio 1983 e iscritta al n. 121 R.O. 1983) nel giudizio di opposizione spiegato da Perozzi Gallo Gioconda e Perozzi Rainaldi Gentilina avverso il decreto emesso il 25 marzo 1975, con il quale era stato ingiunto di pagare a titolo di compenso per prestazioni professionali all'ing. Vittorio Stanziani la somma di L. 2.668.855, oltre gli interessi maturati ragguagliati al tasso ufficiale di sconto e non al tasso legale, il Tribunale di Bologna ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949, n. 143 in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano corrisposti interessi legali ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

3.2. - Avanti la Corte nessuna della parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Con ordinanza emessa il 29 novembre 1984 (pervenuta alla Corte il 7 aprile 1985; comunicata il 17 e notificata l'11 febbraio 1985; pubblicata nel n. 208-bis Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1985 e iscritta al n. 260 R.O. 1985) nel giudizio di opposizione ad atto di precetto con il quale Benato Guido e altri tre avevano chiesto dichiararsi inefficace il precetto per essere l'importo richiesto in parte non dovuto e in parte estinto per avvenuto pagamento e di conseguenza sospendersi l'esecuzione promossa dall'architetto Cirillo Paride, il Tribunale di Vicenza - premesso che lo stesso Tribunale, con decreto in data 19 aprile 1982, aveva ingiunto il pagamento, oltre che della somma capitale, anche "degli interessi di legge" e che pertanto appariva legittimo il conteggio effettuato ex art. 9 l. 143/1949 - ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949 n. 143, nella parte in cui dispone che sulle somme dovute agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.) che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5 per cento, e con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Con ordinanza emessa il 4 luglio 1985 (notificata il 18 e comunicata il 24 del successivo mese di settembre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a s.s., del 14 marzo 1986 e iscritta al n. 808 R.O. 1985) il Tribunale di Catania - dopo aver pronunciato sotto la stessa data sentenza con la quale era stato accertato il credito di Torrisi Mario e Alfio per compensi spettanti al loro dante causa ing. Venero Torrisi per l'attività di ingegnere svolta per incarico del convenuto Consorzio Acquedotto Etneo - ha rilevato che su tale credito gli attori avevano chiesto il pagamento degli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, e ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, in violazione si spiega nella motivazione in cui sono richiamate le ordinanze dei Tribunali di Vicenza, Biella e Bologna - dell'art. 3 Cost.

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1. - Con ordinanza emessa il 3 ottobre 1985 (notificata il 30 e pubblicata il 31 successivi; pubblicata nel n. 37, 1a s.s., Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1986 e iscritta al n. 334 R.O. 1986) il Tribunale di Catania, dopo avere con sentenza di pari data condannato il Comune di Viagrande al pagamento in favore dell'ing. Carmelo Maccarrone della somma di L. 18.540.524 per compensi dovutigli per l'opera di ingegnere spiegata su incarico del Comune stesso, ha rilevato che l'attore aveva chiesto il pagamento degli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, e, reputando nella motivazione violato il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

7. - Nella pubblica udienza del 10 febbraio 1987,nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui sei incidenti, non é comparsa la difesa dell'unica parte privata costituitasi.

Considerato che:

8. - I sei incidenti vanno riuniti perché accomuna le ordinanze di rimessione la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) nella parte in cui dispone che sulle somme dovute agli ingegneri e agli architetti per le loro prestazioni professionali siano dovuti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, in riferimento all'art. 1284 c.c. e all'art. 3 Cost., né rileva che nei dispositivi delle ordd. nn. 265/1981, 121/1983, 260/1985, l'art. 9 co. 4 l. 143/1949 a torto si riferisca anche ai geometri per i quali prescrive l'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, perché parti nei giudizi a quibus sono ingegneri e architetti e non anche geometri.

9. - Poiché il danno provocato dall'inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo, nonché di impiego pubblico, a stregua del principio enunciato dalla giurisprudenza del Giudice cui compete la filachia delle norme sott’ordinate (seguito dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti e - da ultimo - da questa Corte con sent. 300/1986) é determinato alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), é preliminare all'esame della prospettata questione di legittimità la verifica dell'incidenza sulla stessa del richiamato principio, che questa Corte non può non rimettere ai giudici a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 265 e 532/1981, 121/1983, 260 e 808/1985, 334/1986, ordina la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Vicenza (n. 265/1981), al Tribunale di Biella (n. 532/1981), al Tribunale di Bologna (n. 121/1983), al Tribunale di Vicenza (n. 260/1985), al Tribunale di Catania (nn. 808/1985; 334/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE