Sentenza n.218 del 1987

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SENTENZA N. 218

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 (Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare) in relazione alla legge 13 luglio 1965, n. 871 e art. 29, secondo comma, legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 luglio 1978 dal Pretore di Cairo Montenotte nel procedimento penale a carico di Ciapotti Alberto ed altri iscitta al n. 699 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1980 dal Pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Andreani Valerio iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di un rapporto del Ministero dell'Industria (Dir. gen. fonti energia e industria di base) in data 24 dicembre 1975, nonché del servizio Ispettorato del CNEN in data 26 febbraio 1976, veniva iniziato innanzi al Pretore di Cairo Montenotte procedimento penale a carico di Ciapotti Alberto ed altri, imputati (anche) del reato preveduto dall'art. 29, secondo comma, della l. 31 dicembre 1962 n. 1860, per avere, nella qualità di procuratore amministrativo e responsabile del Settore Trasporti della soc. SEM di Novara, trasportato materiale radioattivo (Tritio H 3) senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria prescritta dall'art. 5 di detta legge.

Il Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanza in data 18 luglio 1978, stralciava tutte le posizioni processuali ad eccezione di quella del Ciapotti e, con altra ordinanza in pari data, (n. 699 r.o. 1979) preso atto dei rilievi formulati dalla difesa dell'imputato, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla legge di delegazione 13 luglio 1965 n. 871, nella parte in cui implicitamente rinviando alla sanzione prevista dall'art. 29, secondo comma L. 31 dicembre 1962 n. 1860, punisce con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da (Lira Sterlina). 2.000.000 a (Lira Sterlina). 10.000.000 chi trasporta materiale radioattivo senza autorizzazione ministeriale in contrasto dei limiti edittali previsti dall'art. 1 lett. c) della legge di delegazione".

1.1. - Osserva, l'adito Pretore, che il trasporto di materiale radioattivo da parte di soggetti privi della necessaria autorizzazione del Ministro dell'industria viene punito dall'art. 29, secondo comma, l. n. 1860 del 1962, con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da (Lira Sterlina). 2.000.000 a (Lira Sterlina). 10.000.000. Peraltro l'art. 1, lett. c), della l. n. 871 del 1965 aveva conferito al Governo delega ad adottare atti con forza di legge "per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno".

Il legislatore delegato, a sua volta, pur avendo con il d.P.R. n. 1704 del 1965 modificato taluni precetti contenuti nella l. n. 1860 del 1962 (in particolare, con l'art. 2, la disciplina del trasporto di materiale radioattivo), non ha innovato la normativa relativa alle sanzioni che in forza del disposto dell'art.4 del citato decreto, il quale prevede che all'art.29 della l. n. 1860 del 1962 sia aggiunto un ultimo comma, a tenore del quale "Chiunque omette di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge é punito con l'ammenda da (Lira Sterlina). 100.000 a (Lira Sterlina). 500.000".

Secondo il giudice rimettente, avendo il legislatore delegato integralmente modificato la l. n. 1860 del 1962 quanto al precetto relativo al trasporto di materiale radioattivo, restando però silente quanto al trattamento punitivo delle violazioni dello stesso, avrebbe con ciò solo inteso confermare lo stesso trattamento preveduto ab origine dell'art. 29, secondo comma, della l. n. 1860 del 1962.

Ciò peraltro - sostiene il Pretore di Cairo Montenotte - in violazione del criterio fissato dal legislatore delegante all'art. 1, lett. c), l. n. 871 del 1965,che imponeva una generale riduzione delle pene edittali di cui alla l. n. 1860 del 1962; nonché in mediata violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.

A sostegno delle proprie tesi il Pretore richiama la sent. di questa Corte n. 265 del 1974, che avrebbe seguito un iter argomentativo identico a quello disegnato dall'ordinanza de qua.

Conclude, il Pretore rimettente, affermando la rilevanza della sollevata questione, che sarebbe dimostrata dall'incidenza che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata avrebbe sulla pena da irrogare nel caso di specie, che potrebbe ritenersi non assoggettato ad alcuna sanzione penale, ovvero solo alla minore sanzione disposta dal legislatore delegato.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Andreani Valerio, imputato (anche) del reato di cui agli artt. 5 e 29 l. n. 1860 del 1962, per aver trasportato, a bordo di un'autovettura adibita al trasporto di materiali radioattivi, una quantità di materiali di tale tipo eccedente i limiti fissati nel d. Min. industria 27 luglio 1966 e nel d. Min. industria 19 luglio 1967, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 1980 (n. 113 r.o. 1981), stralciati dal procedimento penale a carico dell'Andreani gli atti relativi a detta imputazione, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, "in riferimento agli artt. 76 e 77 (primo comma) della Costituzione, dell'art. 29 (secondo comma) della L. 31 dicembre 1962 n. 1860, nella parte in cui, per il reato di trasporto non autorizzato di materie radioattive, previsto dall'art. 5 (terzo comma) della L. 31 dicembre 1962 n. 1860, modif. dall'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704, commina sanzioni contrastanti con i principi e i criteri fissati nella materia dell'art. 1 lett. c) della legge di delegazione 13 luglio 1965 n. 871".

2.1. - Il giudice rimettente svolge, al fine di dimostrare la non manifesta infondatezza della sollevata questione, argomentazioni in tutto simili a quelle già riportate sub n. 1.1. in ordine alla ord. n. 699 del 1979 (viene peraltro omesso il richiamo alla sent. di questa Corte n. 265 del 1974).

Ritiene, tuttavia, il Pretore di La Spezia, che violativo degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. sia non già l'art. 4 del d.P.R. n. 1704 del 1965, ma l'art. 29 della l. n. 1860 del 1962 appunto nella parte in cui punisce il reato di trasporto non autorizzato di materie radioattive (art. 5 della l. n. 1860 del 1962, per come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 1704 del 1965) con sanzioni più gravi di quelle ammesse dalla legge di delegazione n. 871 del 1965.

3. - Nei procedimenti così instaurati il Presidente del Consiglio dei ministri non é intervenuto, né si sono costituite le parti private.

Considerato in diritto

1. - Le due questioni in epigrafe, ancorché si appuntino su oggetti diversi, hanno non dissimile contenuto, e possono pertanto essere riunite e decise con unica sentenza.

Lamentano, in buona sostanza, entrambe le ordinanze, che il trattamento penale del trasporto di materiale nucleare senza la prescritta autorizzazione ministeriale sia tuttora quello preveduto dall'art. 29, secondo comma, della l. 31 dicembre 1962 n. 1860. Tanto, si sostiene, in virtù di ciò che il legislatore delegato non avrebbe rispettato, in occasione dell'emanazione del d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704, i principi direttivi contenuti nella legge di delega 13 luglio 1965 n. 871, a tenore del cui art. 1, lett. c), la delega veniva conferita "per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno".

Invero, l'art. 4 del d.P.R. n. 1704 del 1965, pur modificando il precetto di cui all'art. 29 della l. n. 1860 del 1962, nulla direbbe sulla connessa sanzione, che rimarrebbe dunque tuttavia quella prevista dalla normativa del 1962, perciò l'arresto da uno a due anni con l'ammenda da due a dieci milioni di lire. Una sanzione, in definitiva, più grave di quella indicata dall'art. 1, lett. c) della l. n. 871 del 1965.

Entrambe le ordinanze in epigrafe assumono che, tale essendo lo stato attuale della normativa, lesi siano rimasti gli artt. 76 e 77 Cost., incisi in via mediata a seguito del mancato rispetto delle indicazioni di cui alla legge di delega n. 871 del 1965. Si differenziano, tuttavia, le predette ordinanze, per ciò che attiene alla identificazione della scaturigine della lesione, cioè della norma violativa dei parametri costituzionali, e suscettibile di essere sottoposta all'esame di questa Corte. Infatti, mentre il Pretore di Cairo Montenotte ritiene che il vizio promani dall'art. 4 del d.P.R. n. 1704 del 1965, il Pretore di La Spezia sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 29, secondo comma, della l. n. 1860 del 1962. Da ciò, la proposizione di due distinte, ma congiuntamente decidibili questioni.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con ord. n. 113 r.o. 1981 dal Pretore di La Spezia, é inammissibile.

Erroneamente, invero, il giudice rimettente impugna, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., l'art. 29 della l. n. 1860 del 1962. I parametri costituzionali invocati, infatti, reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, come ha affermato questa Corte (cfr. sent. n. 178 del 1986), ed é pertanto fuor d'opera assumerli quale stregua del giudizio di costituzionalità qualora come nel caso di specie - sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti. Non varrebbe, in avverso, evocare il precedente rappresentato dalla sent. n. 265 del 1974, pervenuta ad opposte conclusioni in un caso analogo, riguardante l'art. 28 della l. n. 1860 del 1962. Tale precedente va infatti ritenuto superato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, ora menzionata.

3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con ord. n. 699 r.o. 1979 dal Pretore di Cairo Montenotte, é infondata.

Come ricordato, il giudice rimettente assume che l'art. 4 del d.P.R. n. 1704 del 1965 violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost., avendo lasciato inalterata la sanzione del trasporto senza autorizzazione di materiale radioattivo, nonostante le diverse indicazioni rinvenibili nella legge di delega n. 871 del 1965 (all'art. 1 lett. c).

Tale parziale in attuazione della delega legislativa non può tuttavia ritenersi causa di illegittimità costituzionale - per omissione - della norma delegata impugnata. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in altra occasione (cfr. sent. n. 41 del 1975), l'omissione può viziare la normativa effettivamente adottata dal legislatore delegato solo quando questa, proprio in forza di quell'omissione, si pone in contrasto con i principi ed i fini della legge di delega. Nel caso specifico, tale contrasto non é ravvisabile. Come chiariva la relazione che accompagnava il disegno governativo di legge delega, questa intendeva dare attuazione ai principi dell'ordinamento comunitario in materia di "protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti": protezione che, evidentemente, é assicurata se le norme sostanziali che la garantiscono sono assistite da sanzioni adeguate. D'altro canto, la successiva evoluzione del nostro ordinamento ha dimostrato che il legislatore ha tenuto in particolare considerazione i rischi del trasporto nucleare recependo, oltre - con l. 12 febbraio 1974 n. 109 - alle convenzioni di Parigi e Bruxelles sulla responsabilità civile in materia nucleare (perciò anche di trasporto), anche - con l. 28 aprile 1976 n. 381 - la convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 sul trasporto marittimo, ed ancora - con l. 7 agosto 1982 n. 704 - la convenzione di Vienna (aperta alla firma a Vienna e New York il 3 marzo 1980) sulla protezione fisica dai materiali nucleari, che dedica al trasporto degli stessi non poca attenzione. Un'adeguata sanzione della violazione delle norme imperative che disciplinano il trasporto di materiale nucleare, pertanto, é in armonia con l'attenzione che il legislatore ha avuto in questa attività. Proprio la l. n. 704 del 1982, del resto, presume una peculiare insidiosità del danno da radiazioni ionizzanti - almeno quando derivi dall'utilizzo di "materiale nucleare" nel senso di cui all'art. 1 della Convenzione - che non a caso espone colui che l'ha cagionato a conseguenze di particolare gravità, come dispone l'art. 3 della legge, a tenore del quale "Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale e del diritto internazionale, affinché, nella misura possibile, il materiale nucleare che si trova sul proprio territorio a bordo di una nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli specificati all'allegato I".

Il mantenimento, da parte del d.P.R. n. 1704 del 1965, del trattamento penale del trasporto di materiale radioattivo senza autorizzazione praticato dalla l. n. 1860 del 1962, risulta dunque, sulla base di queste considerazioni, del tutto giustificato, ed immune da vizi di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, legge 31 dicembre 1962 n. 1860 ("impiego pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal Pretore di La Spezia con ordinanza emessa il 22 dicembre 1980 ed iscritta al n. 113 r.o. 1981;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704 ("modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza emessa il 18 luglio 1978 ed iscritta al n. 699 r.o. 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE