Ordinanza n. 180 del 1986

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ORDINANZA N. 180

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis e 9 quater d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa dal Pretore di Roma il 27 maggio 1985 in causa Monterotti Emilio c. Tirelli Umberto (reg. ord. n. 513/1985), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale del 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Monterotti Emilio e Tirelli Umberto ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo il Pretore di Roma, con ordinanza del 27 maggio 1985 (reg. ord. n. 513 del 1985), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, prima parte, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella 1. 5 aprile 1985 n. 118, il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della 1. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 711. ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in 1. n. 94 del 1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi principi già enunciati da questa Corte specialmente con la sent. n. 89 del 1984 e quindi comprimendo eccessivamente il diritto di proprietà di cui all'art. 42 Cost.;

che il giudice rimettente faceva riferimento anche all'art. 3 Cost., per l'ingiustificato favore riservato ai conduttori ed estendeva l'impugnativa anche al comma 9 quater del cit. art. 1;

che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.

Visti gli artt. 26 1.11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis e 9 quater d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella 1. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dal Pretore di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 108 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1986.