ORDINANZA N. 97
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3. primo comma, legge 8 marzo 1968, n. 152
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali)
promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1980 dal T.A.R. per il Molise sul
ricorso proposto da Sandomenico Antonio contro I.N.A.D.E.L. e altro, iscritta al n. 887 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63
dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1980, il T.A.R. per il Molise ha sollevato, in relazione agli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma Cost. la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 primo comma della legge 8 marzo 1968,
n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
locali) nella parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio, da parte dei superstiti del
dipendente dell'ente locale, al requisito della maturazione, da parte dello
stesso dipendente, dell'anzianità minima di quindici anni di servizio, utili ai
fini della pensione indiretta;
rilevato che, ad avviso del giudice a quo, la
norma censurata contrasta col principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sotto un
duplice profilo e cioé per il diverso trattamento
riservato: a) ai dipendenti civili e militari dello Stato in identica
situazione i quali conseguono il diritto alla indennità di buonuscita dopo un
anno di iscrizione all'E.N.P.A.S., indipendentemente
dall'anzianità di servizio maturata e dalla valutabilità
della medesima a fini pensionistici (art. 3 comma primo d.P.R.
n. 1032/73 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n.
177/76), richiedendosi poi l'identico requisito per il diritto dei superstiti
alla stessa indennità in forma indiretta; b) ai dipendenti degli enti
locali i quali, avendo esercitato la facoltà di ricongiunzione alle gestioni
previdenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge n.
29/79 di periodi di iscrizione alla C.P.D.E.L. che non abbiano già dato luogo a pensione,
conseguono il diritto all'indennità premio in misura proporzionale agli anni di
servizio, senza che sia richiesta alcuna anzianità minima e con la possibilità
poi di usufruire di tale trattamento di miglior favore anche per gli aventi
diritto all'erogazione in forma indiretta della medesima indennità (artt. 9 e 10 legge n. 29/79);
che la stessa norma viola l'art. 38 Cost.
perché, facendo dipendere il diritto in questione da una considerevole durata
dell'anzianità di servizio, non attua la funzione previdenziale dell'indennità
premio e determina una compressione del sistema di sicurezza sociale
delineabile sulla base del citato art. 38 Cost.;
considerato che, per il primo profilo di
disparità di trattamento, la questione é già stata dichiarata infondata da
questa Corte (sent. n. 46 del 1983) in
quanto, nonostante l'apparente equivalenza, le due indennità (premio di
servizio e buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.) si diversificano in quanto
accedono a rapporti di lavoro e di impiego non affatto identici e diversamente
regolati; e, relativamente al secondo aspetto, in quanto la disciplina
dell'erogazione dell'indennità in questione, dettata dagli artt.
9 e 10 della citata legge n. 29/79, riveste caratteri particolari per cui "si contrappone e deroga a quella prevista
invece in via generale circa l'attribuzione dell'indennità premio" e
"come tale non può costituire parametro utile ai fini di stabilire
un'eventuale disparità di trattamento addebitato alla norma di carattere
generale";
ritenuto che, riguardo a tali punti, l'ordinanza
non prospetta considerazioni nuove, sicché non v'é motivo di discostarsi dalla
precedente decisione non rilevando peraltro che la censura sia riferita alle
condizioni per l'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di
servizio, posto che le ragioni che portano a disattendere la rilevata disparità
di trattamento sono esattamente trasponibili anche
alla fattispecie in esame che presuppone il diritto del dante causa;
considerato che appare inconferente
il richiamo dell'art. 38 Cost., in quanto, come
questa Corte ha ripetutamente osservato (sentt.
nn. 160/74, 65/79, 221/85), se lo
Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le più idonee a garantire ai
beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita a seguito
della cessazione o riduzione delle attività lavorative o per vecchiaia o per
malattia o per invalidità o per infortunio o per disoccupazione, si ribadisce che é certamente demandata alla discrezione del
legislatore la scelta dei tempi e dei modi per l'attuazione della completa
parificazione di situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da
giustificare, ragionevolmente, una diversità di trattamento facendo cessare
squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 8 marzo
1968, n. 152, sollevata dal T.A.R. per il Molise, con l'ordinanza in epigrafe,
in relazione agli artt. 3, primo
comma, e 38, secondo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.