SENTENZA N. 89
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 50, comma primo, n. 3, del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica) e 5, comma terzo, della legge 21 febbraio 1980, n.
28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria)
promossi con ordinanze emesse il 7 e il 17 dicembre 1984 dal Tribunale
amministrativo regionale per
Visto l'atto di costituzione di Pennisi
Giovanni ed altri nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986
il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Alcuni aiuti e assistenti della clinica neurologica dell'Università di Catania - aventi anche la qualifica di ricercatori
universitari confermati - hanno impugnato presso il Tribunale amministrativo
regionale per
Tale questione é stata sollevata sotto il profilo della
violazione dell'art. 3 della Costituzione, per avere le norme impugnate
irragionevolmente escluso dai giudizi d'idoneità le anzidette categorie,
ammettendo invece - tra gli altri - i tecnici laureati che abbiano svolto attività
didattica e scientifica. Secondo il giudice a quo, l'irrazionalità della
disciplina sarebbe tanto maggiore, in quanto i tecnici laureati funzionalmente
non avrebbero dovuto svolgere attività didattica e scientifica, ma possono
averla svolta solo di fatto e contra
jus, mentre gli aiuti e gli assistenti delle cliniche
universitarie funzionalmente svolgono la suddetta attività, ritenuta discriminatoriamente solo nel primo caso requisito idoneo
al conseguimento dell'ammissione al giudizio di idoneità a professore
associato.
2. - Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Nelle note depositate si osserva in proposito che la legge delega 21
febbraio 1980, n. 28, aveva, tra l'altro, il duplice scopo di riordinare lo
stato giuridico dei docenti di ruolo - inquadrandoli nelle due figure di
professori ordinari e straordinari e di professori associati a
seconda della posizione rivestita - e di far cessare il cosiddetto precariato
universitario, collocando tutte le varie componenti non di ruolo (contrattisti, assegnisti,
borsisti, ecc.) nel ruolo dei ricercatori appositamente creato ex novo. Il
decreto delegato n. 382 dell'11 luglio 1980, negli artt. 50 e
3. - Si sono costituite anche le parti private, chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata.
Nelle deduzioni depositate, a sostegno dell'illegittimità costituzionale
delle norme impugnate si osserva che il legislatore, nel procedere al riordino
della docenza universitaria, ha stimato di prendere in considerazione la
situazione di fatto del tutto particolare dei tecnici
laureati, i quali istituzionalmente sono chiamati a svolgere attività
strumentale e servente in favore del personale docente universitario
nell'esercizio della didattica e della ricerca scientifica. Per detta categoria
la legge di delega (art.
4. - Identica questione é stata sollevata dal T.A.R.
per
Anche nei giudizi Così promossi é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che le questioni siano
dichiarate non fondate.
Non si sono costituite, invece, parti private.
Considerato in diritto
5. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe, data la identità delle questioni dedotte, possono essere riuniti
e decisi congiuntamente.
6. - La questione prospettata nelle ordinanze consiste nello stabilire se
l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e
l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 contrastino con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non
contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi
d'idoneità a professore associato, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e
delle cliniche universitarie, che di fatto abbiano svolto attività triennale di
ricerca e di didattica. Ciò per la differenza di trattamento
di dette categorie rispetto a quella dei tecnici laureati (che abbiano svolto
per pari periodo attività di ricerca e didattica), i quali sono ammessi ai
giudizi d'idoneità a professore associato.
In particolare, le fattispecie sottoposte all'esame del Tribunale
amministrativo regionale per
Sulla prospettazione (e sulla sostanza) della
questione non incide l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che,
interpretando autenticamente l'art. 50 del d.P.R. n.
382 del 1980, dichiara la tassatività
dell'indicazione di coloro che possono essere
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori
associati e pone il divieto dell'assimilazione o dell'equiparazione di altre
categorie.
Questo precetto non altera, né modifica, infatti, i termini della
questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale; anzi, li rafforza. Prescrivendo la non estensibilità
delle categorie ammesse ai giudizi di idoneità a
professore associato, esso dà alla formulazione ipotetica dei motivi di
incostituzionalità del giudice a quo il crisma della valutazione conforme della
legge.
Non sorge, quindi, problema di restituzione degli atti a tale giudice per
un nuovo esame della rilevanza della questione in relazione
alla legge sopravvenuta.
7. - L'ammissione al giudizio di idoneità dei
tecnici laureati non era prevista nel disegno di legge di delegazione al
governo per il riordinamento della docenza universitaria; essa fu inserita con
emendamenti formulati in sede parlamentare, accolti con largo consenso dalle
parti politiche (cfr. Camera dei deputati, Atto n.
810, VIII legislatura, pagg. 6264-6266).
Il progetto governativo si ispirava - secondo la
presentazione del Ministro della pubblica istruzione proponente - all'esigenza
di colmare il "prolungato vuoto di una normativa adeguata all'acutezza del
problema", caratterizzato anche dal blocco del corpo docente, blocco che
aveva determinato l'insorgere di un "imponente e multiforme
precariato", ammesso nelle strutture universitarie in base a titoli
diversi.
Alla lunga inerzia si intendeva provvedere dando
una definitiva configurazione alle molteplici situazioni: in questo quadro, gli
emendamenti che estendevano l'ammissione dei tecnici laureati ai giudizi
transitori di idoneità, venivano giustificati dalla identità della loro figura
con quella degli assistenti del ruolo ad esaurimento, per l'attività didattica
da essi svolta e per la nomina conseguita a seguito di concorso (Atti cit. pag.
6266).
Nella discussione al Senato il ministro per la pubblica istruzione si
dichiarò contrario all'estensione, rilevando che il ruolo dei tecnici laureati
"é disciplinato normativamente come ruolo non
docente"; "né il riferimento al requisito dell'attività didattica e
scientifica risulta idoneo ad identificare condizioni
oggettivamente verificabili" (Senato della Repubblica, Giunte e
commissioni, atto n. 77 del 31 gennaio 1980, pagg. 14 e 15).
In quella stessa sede, le "condizioni oggettive", furono subito
dopo fissate, in apposito emendamento, con la
determinazione del periodo di tempo (triennio) nel quale l'attività scientifica
e didattica doveva essere svolta e nella connessa documentazione, affidata al
preside della facoltà, con riferimento ad atti risalenti al periodo
dell'effettivo svolgimento dell'attività stessa.
8. - Siffatti requisiti, di ordine sostanziale,
cronologico e documentale, furono espressamente sanciti nell'art. 5, terzo
comma, n. 3, della legge di delegazione (n. 28 del 1980), e nell'art. 50, n. 3
della legge delegata n. 382, che fissarono anche l'anno accademico 1979-80 come
periodo di termine finale per lo svolgimento (triennale) dell'attività
didattica e scientifica.
Entrambe queste norme sono state sospettate di incostituzionalità
dalle ordinanze del Tribunale amministrativo siciliano, per violazione del
principio di uguaglianza e per irragionevolezza della disciplina (art. 3
Cost.): l'accesso al giudizio di idoneità non poteva essere negato ai medici
interni (aiuti e assistenti) dei policlinici e delle cliniche universitarie,
dal momento che essi, proprio in ragione della loro qualifica, erano chiamati a
svolgere attività didattica e scientifica, oltre che di diagnosi e di cura;
mentre tali attività erano svolte dai tecnici laureati, de facto et contra jus
(non in conformità, dunque, della qualifica e dei loro compiti istituzionali).
Osserva
Tale funzione strumentale e coadiuvante dell'attività
dei tecnici laureati, rispetto a quella didattica e scientifica svolta dal
personale docente, é confermata e precisata dal d.P.R.
n. 382 del 1980 (art. 35).
9. - Alla stregua di questa normativa la censura di incostituzionalità
appare fondata: la "ratio", innanzi precisata, della estensione del
beneficio ai tecnici laureati (svolgimento di attività scientifica e didattica
assistita da specifici requisiti), ricorre - e con puntuale legittimazione -
nei confronti dei medici interni dei policlinici e delle cliniche
universitarie, i quali abbiano conseguito la qualifica di assistente (alcuni di
essi sono pervenuti a quella di aiuto), a seguito di pubblico concorso, se,
entro l'anno accademico 1979/1980, abbiano svolto per un triennio attività
didattica e scientifica, da comprovare con le rigorose modalità già indicate.
In sede parlamentare (cfr. Atti della Camera
dei deputati cit., pag.
6265) fu posta in evidenza la posizione dei medici interni, con la qualifica di assistente: figure "equiparate in ogni momento della
loro attività lavorativa agli assistenti universitari", anche per le
modalità della nomina, avvenuta dopo l'espletamento di procedura concorsuale
pubblica, "che ha ricalcato fedelmente quella prevista per gli assistenti
ordinari, sia come prova di esame, sia come composizione delle
commissioni". Dagli atti parlamentari non emerge alcun elemento che
illumini la mancata applicazione a questa categoria del beneficio esteso ai
tecnici laureati, pure per essa proposto: mentre,
nella discussione del progetto al Senato, il ministro per la pubblica
istruzione (Senato, Atto cit.) si dichiarò contrario all'emendamento estensivo,
assumendo peraltro l'impegno di affrontare la questione in sede di riforma
della facoltà di medicina.
10. - Questa Corte ha già avuto occasione di toccare il tema della natura
e della consistenza della categoria dei medici interni universitari, anteriormente alla normativa posta dalla L.
n. 28 e dal d.P.R. n. 382 cit., che, rispettivamente nell'art. 7 lett. h) e nell'art. 58,
comma primo, lett. i), ne hanno previsto l'inquadramento, previo giudizio di
idoneità, nella fascia dei ricercatori universitari. Nella sentenza 22 febbraio
1985, n. 46, é stato individuato nell'"autodeterminazione discrezionale
delle singole università" il fondamento della disciplina delle diverse
modalità di reclutamento degli appartenenti a questa categoria, verificatesi
nella prassi di taluni atenei (delibera del consiglio di amministrazione
dell'Università o del consiglio di facoltà, ovvero pubblico concorso, talora
con l'intervento del consiglio di amministrazione).
Le carenze normative ed amministrative del
settore, alle quali già si é fatto cenno, e le conseguenti disfunzioni dell'apparato
dettero luogo, tra l'altro, anche a gravi deficienze di personale medico
qualificato, soprattutto a seguito della soppressione dell'assistentato (1973),
senza la contestuale previsione (ed attuazione) di una alternativa fonte di
provvista. Questa ed altre cause di disfunzione del sistema, in bilico tra
vecchio e nuovo, - che ebbero larga eco nelle sedi governativa e parlamentare,
in occasione dell'esame del ricordato progetto di riordinamento della docenza -
indussero le autorità universitarie a misure organizzativi e funzionari di emergenza, sviando i tecnici laureati verso attività ad
essi non proprie e delineando la figura del medico interno (assistente o
aiuto). Connotato qualificante di tale figura é l'attitudine ad esplicare (accanto all'attività di diagnosi e cura) attività
scientifica e didattica proprio in base alla qualifica di aiuto od assistente,
conseguita per pubblico concorso da molti dei medici ricorrenti avanti al
Tribunale amministrativo regionale siciliano.
Tale figura, che, come si é detto, fu incrementata da ragioni
contingenti, finì con l'inserirsi nella struttura, determinando talora
situazioni aberranti, come si rileva in taluni dei
giudizi che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione:
Così, nel caso di un medico interno, aiuto per concorso, che non fu ammesso al
giudizio di idoneità per professore associato, al quale invece parteciparono
assistenti (appartenenti al ruolo ad esaurimento), da lui diretti e coordinati.
Riportando il discorso nei suoi termini generali, appare chiaro che nella
presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento,
entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attività
scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici
interni (assistenti ed aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalità e
determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato
diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono - quanto meno
- gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria
di comparazione.
11. - Non appare idoneo a contrastare le conclusioni, alle quali si é
pervenuti, il rilievo del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il
quale la diversità di trattamento tra le due categorie dei tecnici laureati e
dei medici interni, in possesso degli anzidetti requisiti, sarebbe
giustificata dalla preesistenza (alla legge di riordinamento della docenza
universitaria) della categoria del personale tecnico laureato e
dell'appartenenza di esso ad apposito ruolo. Preesistente,
anche se mancante di una disciplina specifica (cfr.
sentenza di questa Corte n. 46 del 1985, già richiamata)
era anche la categoria dei medici interni, di quei medici che - nelle
fattispecie in esame - erano stati nominati per concorso aiuti o assistenti di
clinica universitaria.
Quanto all'appartenenza ad apposito ruolo che -
secondo l'affermazione del Presidente del Consiglio - giustificherebbe il
diverso trattamento dei tecnici laureati, osserva
Né é esattamente invocata la decadenza, che deriverebbe dall'ottenuto
inquadramento dei medici interni nella categoria dei ricercatori confermati,
poiché tale inquadramento non può implicare rinuncia o acquiescenza, preclusivi
della pretesa a partecipare al giudizio di idoneità ad
associato. La qualifica di ricercatore concretava una posizione, il cui
conseguimento non pregiudicava l'accesso alla categoria dei professori
associati (quasi contestualmente rivendicato).
Va quindi dichiarata fondata la censura di incostituzionalità,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la censura di illegittimità costituzionale sollevata con le ordinanze nn. 377, 379 e 380 (dello stesso ruolo), in quanto non
riguarda soggetti in possesso della qualifica di aiuto
o di assistente.
PER QUESTI MOTIVI
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa
sperimentazione organizzativa e didattica"), e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche
da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici
e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che,
entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti
risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;
b) la inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale delle norme indicate sub a), sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con le ordinanze,
iscritte sub nn. 377, 379 e 380, r.o.
1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.