SENTENZA N. 26
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486 ("sui provvedimenti di finanza e di tesoro") promossi con due ordinanze emesse il 17 maggio 1984 dalla Corte di cassazione Sezioni Unite Civili - sui ricorsi proposti dal Banco di Sicilia c/Attinelli Giovanni ed altri e Sillitti Raimondo ed altri, iscritte ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione del Banco di Sicilia e di Attinelli Giovanni ed altri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato Ferdinando Mazzarella per Attinelli Giovanni ed altri e l'avvocato Renato Scognamiglio per il Banco di Sicilia.
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze in data 17 maggio 1984 (emesse su ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione proposti dal Banco di Sicilia, in relazione ad, altrettanti giudizi per riliquidazione di pensione, instaurati, da vari ex dipendenti dell'Istituto, innanzi al Pretore di Palermo, in qualità di giudice del lavoro), l'adita Corte di cassazione a Sezioni Unite ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, all. T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pensioni degli impiegati del Banco predetto " sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti ".
Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata sarebbe priva di adeguata giustificazione e si porrebbe in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost., per le identiche ragioni che già hanno condotto la Corte costituzionale a dichiarare, con sentenza n. 1 del 1984, l'illegittimità dell'analoga deroga alla giurisdizione ordinaria sancita, nel testo originario del citato art. 11, con riguardo alle controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli; e cioé, in sostanza, per il fatto che l'aggancio fra le pensioni in esame a quelle statali (sub comma primo dello stesso art. 11) - che aveva costituito il presupposto di attribuzione alla cognizione della Corte dei conti delle controversie pensionistiche dei dipendenti dei due Banchi, in quanto omogenee a quelle rientranti nella fondamentale giurisdizione già esercitata dalla stessa Corte in tema di pensioni dei pubblici impiegati - sarebbe ora venuto meno per la ormai attuata privatizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti del Banco di Sicilia, che si riflette sul relativo trattamento di quiescenza.
2. - In entrambi i giudizi innanzi a questa Corte si é costituito il Banco di Sicilia, che ha contestato la fondatezza dell'impugnativa depositando in tal senso una memoria difensiva, nella quale si afferma la sussistenza di un sufficiente " grado di omogeneità... tra il regime normativo delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e degli impiegati dello Stato ". Si sono anche costituite talune delle parti del primo processo a quo, che hanno invece concluso per la declaratoria di illegittimità della disposizione censurata, sostenendo - in particolar modo - che le norme sul trattamento di quiescenza degli statali, lungi dal rappresentare la sola o prevalente fonte della disciplina dei rapporti in esame, " servono soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna ".
Considerato in diritto
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, dell'all. T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, come in narrativa sollevata, é fondata.
La deroga alla giurisdizione ordinaria, in detta norma stabilita, relativamente alle controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Sicilia, contrasta infatti con il precetto costituzionale dell'eguaglianza per le identiche ragioni che già hanno indotto questa Corte a dichiarare, con la richiamata
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, dell'all. T all'art. 39 l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
LIVIO PALADIN, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.