SENTENZA N. 26
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 11, sesto comma, allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486
("sui provvedimenti di finanza e di tesoro") promossi con due
ordinanze emesse il 17 maggio 1984 dalla Corte di cassazione Sezioni Unite
Civili - sui ricorsi proposti dal Banco di Sicilia c/Attinelli
Giovanni ed altri e Sillitti Raimondo ed altri,
iscritte ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 1985
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno
1985.
Visti gli atti di costituzione del Banco di Sicilia e di
Attinelli Giovanni ed altri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986
il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato Ferdinando Mazzarella
per Attinelli Giovanni ed altri e l'avvocato Renato Scognamiglio per il Banco di Sicilia.
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze in data 17 maggio 1984 (emesse su ricorsi per
regolamento preventivo di giurisdizione proposti dal
Banco di Sicilia, in relazione ad, altrettanti giudizi per riliquidazione
di pensione, instaurati, da vari ex dipendenti dell'Istituto, innanzi al
Pretore di Palermo, in qualità di giudice del lavoro), l'adita Corte di
cassazione a Sezioni Unite ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, sesto comma, all. T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n.
486, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pensioni
degli impiegati del Banco predetto " sono escluse dalla giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria ed attribuite alla giurisdizione della
Corte dei conti ".
Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata sarebbe priva di adeguata giustificazione e si porrebbe in contrasto con
il precetto dell'art. 3 Cost., per le identiche
ragioni che già hanno condotto
2. - In entrambi i giudizi innanzi a questa Corte si é costituito il
Banco di Sicilia, che ha contestato la fondatezza dell'impugnativa depositando
in tal senso una memoria difensiva, nella quale si afferma la sussistenza di un
sufficiente " grado di omogeneità... tra il
regime normativo delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e degli
impiegati dello Stato ". Si sono anche costituite talune delle parti del
primo processo a quo, che hanno invece concluso per la
declaratoria di illegittimità della disposizione censurata, sostenendo - in
particolar modo - che le norme sul trattamento di quiescenza degli statali,
lungi dal rappresentare la sola o prevalente fonte della disciplina dei
rapporti in esame, " servono soltanto ad integrare l'apposita disciplina
regolamentare interna ".
Considerato in diritto
La questione di legittimità costituzionale dell'art.
11, comma sesto, dell'all. T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, come in
narrativa sollevata, é fondata.
La deroga alla giurisdizione ordinaria, in detta norma stabilita, relativamente alle controversie pensionistiche dei
dipendenti del Banco di Sicilia, contrasta infatti con il precetto
costituzionale dell'eguaglianza per le identiche ragioni che già hanno indotto
questa Corte a dichiarare, con la richiamata sentenza n. 1 del
1984, l'incostituzionalità dell'analoga deroga, dalla norma stessa sancita,
con riguardo alle cause di pensione dei dipendenti del Banco di Napoli.
Già é stato chiarito che l'originaria giustificazione della norma in
esame "andava ricercata all'interno dell'art. 11 dell'all. T ",
ricollegando al comma sesto, concernente la particolare giurisdizione
attribuita alla Corte dei conti, il comma primo dello stesso articolo, per cui " a cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni,
gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di
trasferta degli impiegati dei due, Banchi di Napoli e di Sicilia saranno
regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato ": nel
senso che era appunto l'aggancio, in tal modo operato, fra il regime
pensionistico del Banco (di Napoli e) di Sicilia ed il trattamento di
quiescenza dei dipendenti statali a far considerare
Ciò posto, non v'é dubbio che tale omogeneità con il
regime normativo delle pensioni dei pubblici dipendenti sia ora venuta meno nei
confronti degli impiegati del Banco di Sicilia non diversamente che nei
riguardi di quelli del Banco di Napoli.
Anche il Banco di Sicilia infatti (Così come il
Banco di Napoli) - per costante e consolidata giurisprudenza della Corte
regolatrice - ha perduto l'originaria natura di " pubblico stabilimento di
credito autonomo " per assumere quella di " ente pubblico economico
": con la conseguenza che il rapporto di impiego dei suoi dipendenti
(disciplinato mediante regolamenti aziendali, che in larga misura recepiscono gli
accordi sindacali relativi agli istituti di credito) può dirsi allo stato del
tutto privatizzato (come conferma la devoluzione delle relative controversie
alla cognizione del giudice ordinario). E ciò determina una serie di
ripercussioni inevitabili sul regime pensionistico, malgrado
il richiamo alle " norme vigenti per gli impiegati dello Stato "
tuttora contenuto nell'art. 1 del " Regolamento del trattamento di
quiescenza per il personale del Banco di Sicilia " del 28 dicembre 1958.
In effetti, il punto di riferimento già fissato
dall'art. 11, comma primo, dell'allegato T é stato ridimensionato in modo
radicale. Presentemente, quel disposto continua a trovare applicazione,
sia nel senso di precludere il cumulo dei benefici previsti per i dipendenti
dello Stato con certi benefici equipollenti, propri dei dipendenti dalla
generalità degli istituti di credito, sia nel senso di dare sostegno a
determinate pretese dei dipendenti del Banco che non potrebbero
venire soddisfatte in base al diritto comune o di offrire lo spunto
all'approvazione di ulteriori previsioni legislative, a favore dei dipendenti
medesimi (come quella dell'art. 116, comma primo, d.P.R.
29 dicembre 1973 n. 1092, per cui " i servizi statali sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza con il servizio reso in
qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia "). Ma
Non a caso, lo stesso richiamato art. 1 del Regolamento del Banco fa
incondizionatamente " salvo quanto... stabilito nel presente regolamento
" e l'art.
Inoltre, il successivo art. 4 dispone, al comma primo, che l'assegno
annuo di pensione " é pagabile in 14 rate " e prevede, al comma
secondo (che viene in applicazione nei giudizi a quibus),
una speciale forma facoltativa di sostituzione parziale della pensione con
capitale; l'art. 5 (come integrato dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 1981 e 30 dicembre 1983)
a sua volta contempla un " adeguamento pari al 90% della differenza tra
l'ammontare delle pensioni in godimento e quelle previste per i parigrado con
la medesima anzianità e classe tabellare che cessino
dal servizio sotto la data del 31 dicembre "; mentre l'art. 26 riconosce,
anche ai fini della quiescenza e del relativo trattamento, " i servizi
prestati presso il Banco o Aziende da esso gestite o presso altre Aziende di
credito ".
In breve, oltre a garantire che la disciplina pensionistica dei
dipendenti del Banco di Sicilia non possa mai risultare
peggiore di quella applicabile ai dipendenti dello Stato, il rinvio in
questione sembra assolvere fondamentalmente - in concomitanza con i regolamenti
aziendali - alla funzione di un moltiplicatore, sia rispetto al regime degli ex
dipendenti statali, sia nei riguardi degli stessi pensionati degli altri
istituti di credito. Ed é significativo che, nel corso
del procedimento di conversione del d.l. n. 162 del 1979, il Governo sia stato
impegnato - con un ordine del giorno del Senato - ad eliminare "
trattamenti anomali ", ritenuti carenti di
giustificazione, come quelli in atto per le pensioni dei dipendenti dei Banchi
di Napoli e di Sicilia.
Ai particolari fini dell'attuale giudizio, ciò basta comunque
a confermare che nell'ordinamento vigente non é più ravvisabile quel grado di
omogeneità tra le pensioni in esame e le pensioni statali, che rappresentava il
presupposto della giurisdizione attribuita alla Corte dei conti dalla norma
impugnata. Pertanto, l'aver derogato alla regola della giurisdizione ordinaria
si rivela ormai privo di un'adeguata ragione giustificativa e risulta in
contrasto con l'art. 3 Cost..
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, comma sesto, dell'all. T all'art.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.