SENTENZA N. 1
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 11, sesto comma, allegato T all'art. 39 della legge 8
agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), promossi
con ordinanze emesse il 15 aprile 1982 dalla Corte di cassazione, sui ricorsi
proposti da Pristerà Franco c/Banco di Napoli, Porreca Armando c/Banco di Napoli ed altri, Banco di Napoli
c/Guidotti Salvatore ed altri, Banco di Napoli c/Poto
Domenico e Poto Domenico c/Banco di Napoli, iscritte ai nn.
823, 824, 825 e 826 del registro ordinanze 1982 e pubblicate rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 108, 94
e 121 dell'anno 1983.
Visti l'atto di costituzione del Banco di
Napoli, di Porreca Armando, dell'Unione Pensionati
del Banco di Napoli, di Guidotti Salvatore ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983
il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Gaetano Rizzo e Renato Scognamiglio per il Banco di Napoli, Filippo Satta per Porreca Armando,
Riccardo Capobianco per Guidotti
Salvatore ed altri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1982 (reg. ord.
n. 823/1982),
Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che da
oltre cinquant'anni sarebbe venuto meno il
"presupposto" della norma impugnata, "cioè
la funzione di Istituto di Emissione esercitata sia dal Banco di Napoli che da
quello di Sicilia". Attualmente, per contro, i
predetti istituti avrebbero natura di "enti pubblici economici",
donde "la ormai completa privatizzazione" del rapporto di lavoro dei
loro dipendenti, "con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del
giudice ordinario delle relative controversie". Né "la persistente
vigenza della norma attributiva delle controversie in materia di pensioni di
tali dipendenti alla giurisdizione della Corte dei conti", diversamente da
ciò che si verifica per i dipendenti degli altri
istituti bancari (compresi quelli di diritto pubblico), troverebbe sufficiente
giustificazione nella norma - assai raramente applicabile - per cui i servizi
statali sono tuttora ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza,
con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di
Sicilia.
La denunciata disparità di trattamento sarebbe invece illegittima,
anzitutto perché i dipendenti in esame "sono costretti a rivolgersi a due
giudici distinti, rispettivamente, per quel che concerne la tutela delle
posizioni che attengono al rapporto di impiego in generale,
ivi comprese quelle che derivino dalla cessazione del rapporto, e per quel che
concerne la tutela dei diritto alla pensione, laddove gli altri dipendenti
della medesima categoria trovano dinanzi all'unico giudice ordinario, quale
giudice del lavoro, la tutela di tutte le posizioni giuridiche attinenti alla
situazione di quiescenza". Al che si aggiungerebbe, pur
senza implicare un'immediata lesione del diritto di difesa, la circostanza che,
rispetto al giudizio ordinario, "il giudizio dinanzi alla Corte dei conti
si svolge in unico grado" e dà luogo a pronunce che sono assoggettate al
sindacato della Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
2. - Identica questione é stata riproposta dalle sezioni unite della
Cassazione, con altre tre ordinanze contemporanee alla
prima (reg. ord. nn. 824 - 826/1982), emesse nel corso di giudizi concernenti
l'adeguamento delle pensioni ai miglioramenti retributivi nel frattempo
conseguiti dai dipendenti in servizio (sulla base dell'art. 108 del
regolamento per il personale del Banco di Napoli). In punto di rilevanza, le
ordinanze osservano che tali controversie, al pari di quelle aventi ad oggetto
la liquidazione delle pensioni, rientrerebbero nella giurisdizione della Corte
dei conti, specificamente prevista dalla norma impugnata.
3. - In tutti i giudizi si é costituito il Banco di Napoli, concludendo nel senso dell'infondatezza e poi motivando
questo assunto mediante una memoria depositata in vista della pubblica udienza.
La difesa dell'istituto esclude, anzitutto, che la giurisdizione
spettante in materia alla Corte dei conti fosse
fondata sulla "facoltà di emettere biglietti", già propria dei Banchi
di Napoli e di Sicilia: sia perché tale facoltà risaliva al 1874, ben prima
dell'entrata in vigore della norma impugnata, sia perché i dipendenti in
questione "usufruivano già da tempo di un trattamento di pensione, con
caratteristiche derivate da quello dei dipendenti dello Stato". La
"ragione immediata" della norma in esame consisterebbe, perciò, nella
disposizione - contenuta nella stessa legge n. 486 del 1895 - per cui le pensioni di tali dipendenti sono regolate dalla
disciplina vigente per gli impiegati statali. E ne darebbe conferma la
possibilità di ricongiungere i rispettivi servizi, in ordine
alla quale il Banco assume - contraddicendo la tesi della Cassazione -
che essa sarebbe "tuttora di non infrequente esercizio".
La ricordata memoria fa inoltre richiamo al secondo
comma dell'art. 103 ed alla VI disp. trans. Cost., per dedurne che
"la vigente costituzione ha riconosciuto le competenze tradizionali della
Corte dei conti, confermandone l'integrale presenza nel nuovo ordinamento"
secondo l'"interpretazione c. d. conservativa",
che anche questa Corte avrebbe accolto, con la sentenza n. 135 del 1975.
Infine, "la mera circostanza che i dipendenti di due Istituti
bancari di diritto pubblico siano costretti a rivolgersi per la tutela di
posizioni giuridiche diverse a Giudici distinti" non implicherebbe
"una menomazione del principio di parità di trattamento".
Occorrerebbe, infatti, tenere presente la "necessaria distinzione
tra il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale
- pensionistico". E, su quest'ultimo piano,
sarebbe determinante il fatto che i dipendenti stessi
"fruiscano di un sistema di erogazione delle pensioni direttamente da
parte degli Istituti datori di lavoro", in linea con le disposizioni
relative ai dipendenti dello Stato; sicché il criterio della
"professionalità specifica del Giudice" opererebbe in tal caso a
sostegno della giurisdizione della Corte dei conti, anziché di quella del
giudice ordinario.
4. - Nel secondo dei quattro giudizi (reg. ord.
n. 824/1982) si é costituito altresi
il ricorrente Porreca, che invece condivide le tesi
del giudice a quo. In particolare, la difesa del ricorrente richiama la
giurisprudenza "ormai consolidata" della stessa Corte dei conti, nel
senso che il regime pensionistico in vigore nel Banco di Napoli risulterebbe "da tempo sganciato da quello statale e
disciplinato esclusivamente dalla normativa regolamentare interna",
recettiva a sua volta degli accordi sindacali: con la conseguenza che al Banco
spetterebbe "regolamentare il trattamento di quiescenza dei propri
dipendenti senza effettuare commistione con la normativa riguardante gli statali".
Nel medesimo giudizio ha poi ritenuto di essere ammessa a costituirsi,
deducendo il suo "specifico interesse al procedimento costituzionale
promosso dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione", l'Unione
nazionale fra i pensionati del Banco di Napoli.
5. - Relativamente al terzo giudizio (reg. ord. n. 825/1982), si sono
costituite le parti resistenti al ricorso del Banco di Napoli, le quali
sostengono - in via principale - che la norma impugnata (al pari dell'intera
legge n. 486 del 1895) sarebbe stata abrogata, sia per l'espresso disposto
dell'art. 101 della legge bancaria del 1936 sia perché, in quella sede,
l'intera materia degli istituti di credito di diritto pubblico sarebbe stata
disciplinata ex novo, in termini incompatibili con la disciplina preesistente.
D'altra parte, non sarebbe comunque fondato l'assunto
della Cassazione, per cui l'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale
- oggetto della controversia in corso nel giudizio a quo - determinerebbe una riliquidazione delle pensioni medesime, ricadendo perciò
nella giurisdizione a suo tempo attribuita alla Corte dei conti.
In via subordinata, però, la norma in esame dovrebbe in ogni caso venir dichiarata illegittima, non solo perché contrastante
con il principio generale d'eguaglianza, ma perché nella specie mancherebbe il
necessario presupposto "del controllo della finanza pubblica", su cui
l'art. 103 Cost. baserebbe l'intera giurisdizione della Corte dei conti. E risulterebbero inoltre violati gli artt.
24 e 25 della Costituzione, relativamente al diritto
di difesa ed al principio del giudice naturale.
Sostanzialmente conformi alle deduzioni delle parti resistenti sono
infine le "note difensive" che l'Unione nazionale fra i pensionati
del Banco di Napoli ha depositato anche in vista di questo giudizio.
Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze in esame propongono alla Corte, con motivazioni
identiche od analoghe, una sola e comune impugnativa. Nei dispositivi di tutte
le ordinanze si legge, cioé,
che
Va però immediatamente precisato che, in realtà della norma impugnata non
rileva nei giudizi a quibus altro che la parte
concernente "le controversie in materia di pensioni degli impiegati del
Banco di Napoli" (mentre nessuno dei giudizi
stessi coinvolge le corrispondenti controversie relative al Banco di Sicilia);
ed é unicamente per il Banco di Napoli che gli atti di causa forniscono,
d'altronde, tutti gli elementi di giudizio, utili alla presente decisione della
Corte, ivi compresi i regolamenti che negli ultimi decenni hanno riguardato o
riguardano il Banco medesimo. Tali sono, pertanto, i limiti della questione
sulla quale
2. - Secondo la costante giurisprudenza della Corte (nell'ambito della
quale la sentenza
n. 20 del 1982 funge da eccezione che conferma la regola), non possono
costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale soggetti che
non avessero la qualità di parte nel giudizio a quo.
Pertanto, va dichiarata inammissibile la costituzione dell'Unione nazionale fra
i pensionati del Banco di Napoli, relativamente al
giudizio instaurato dall'ordinanza n. 824 del 1982.
3. - Sempre in via preliminare, devono poi prendersi in esame le
eccezioni d'inammissibilità, prospettate nell'atto di costituzione dei controricorrenti, relativamente al
terzo dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione (reg. ord. n. 825/1982). La difesa di
quelle parti sostiene infatti, in primo luogo, che la
norma impugnata sarebbe già stata abrogata dall'art. 101 (rectius:
art. 100) della legge bancaria del 1936 e risulterebbe comunque incompatibile
"con le leggi successive che hanno specificamente regolato la intera
materia"; sicché la norma stessa non potrebbe ricevere alcuna applicazione
da parte del giudice a quo, indipendentemente dall'esito del giudizio di questa
Corte. In via subordinata, per altro, si eccepisce che comunque
non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti "nel caso di
adeguamento di pensioni con aggancio automatico alle variazioni delle
retribuzioni", che appunto in quella specie (come pure nei giudizi di cui
alle ordinanze n. 824 e n. 826 del 1982) formava e forma l'oggetto della
controversia.
Né il primo né il secondo assunto vanno però
condivisi. Da un lato, ad esimere
D'altro lato, la seconda eccezione (che comunque
non coinvolge il giudizio instaurato mediante l'ordinanza n. 823 del 1982, dal
momento che
4. - Nel merito, va escluso anzitutto che la presente questione,
sollevata in riferimento al principio generale
d'eguaglianza, possa considerarsi già risolta dall'art. 103, secondo comma,
della Costituzione: come invece vorrebbero - ma con prospettive opposte - sia
la difesa del Banco di Napoli sia quella dei controricorrenti
nel giudizio instaurato dall'ordinanza n. 825 del 1982.
Per un primo verso, non é sostenibile che l'art. 103, secondo comma,
abbia inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei conti l'intera
giurisdizione che le spettava nel momento dell'entrata
in vigore della Carta costituzionale: al contrario, é significativo che quella
disposizione faccia puntuale riferimento alle sole "materie di contabilità
pubblica", limitandosi a menzionare genericamente le altre materie
"specificate dalla legge". Né giova appellarsi alla sentenza n. 135 del
1975, con cui questa Corte ha bensì dichiarato non fondata un'impugnativa concernente la cosiddetta giurisdizione domestica della
Corte dei conti, ma ha in pari tempo avvertito come la giurisdizione stessa non
"sia - di per sé - in contrasto con
Per il secondo verso, le considerazioni già svolte tolgono fondamento alla tesi che la norma istitutiva della giurisdizione in
esame risulti illegittima, solo perché estranea al "controllo della
finanza pubblica ", cui
5. - Essenzialmente, che l'originario fondamento della norma in questione
sia venuto meno da gran tempo, é stato affermato dalla Cassazione mediante due
distinti ordini di argomentazioni. Anzitutto, la norma
stessa avrebbe perduto la propria giustificazione, riducendosi ad un
"dogma tralaticio", sin dal momento nel
quale al Banco di Napoli é stata sottratta la potestà di emettere i
"biglietti a vista e al portatore", di cui all'art. 3 n. 1
dell'allegato T: vale a dire, già per effetto dell'art. 1 del R.D.L. 6 maggio
1926, n. 812, sull'"unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca".
Secondariamente, nel medesimo senso varrebbe la circostanza che il Banco
di Napoli deve comunque venire inquadrato - al pari
delle altre aziende di credito - fra gli enti pubblici economici considerati
dall'art. 2093 cod. civ.; per cui sarebbe incongrua
la persistenza d'una giurisdizione pensionistica come quella propria della
Corte dei conti, là dove il rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco s'é
ormai privatizzato del tutto.
Ma
Giustamente, al contrario, la difesa del Banco di Napoli osserva che, in
origine, la vera giustificazione della norma in esame andava ricercata
all'interno dell'art. 11 dell'allegato T: cioè
ricollegando al sesto comma, concernente la particolare giurisdizione
attribuita alla Corte dei conti, il primo comma dello stesso articolo, per cui
"a cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità
e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei
due Banchi di Napoli e di Sicilia saranno regolati dalle disposizioni vigenti
per gli impiegati dello Stato". Entrambe le previsioni, in combinato
disposto, formavano e formano - come verrà subito
chiarito - un vero e proprio diritto singolare dei pensionati del Banco di
Napoli, al confronto con la disciplina degli analoghi rapporti pertinenti agli
altri istituti di credito, non soltanto privati ma anche pubblici; sicché
risulta palese che fu appunto l'aggancio fra il regime pensionistico presso il
Banco di Napoli ed il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali a far
considerare
Ma tali precisazioni consentono solo d'impostare
in maniera corretta e non di risolvere il presente problema. Resta infatti da chiarire se quell'iniziale
fondamento continui a sussistere, malgrado le profonde innovazioni
riscontrabili nel trattamento del personale del Banco in senso divergente dalle
disposizioni del 1895. E
6. - Circa la natura giuridica del Banco di Napoli
In effetti, il punto di riferimento già fissato
dall'art. 11, primo comma, dell'allegato T é stato ridimensionato in un modo
radicale. Presentemente, quel disposto continua a trovare applicazione,
sia nel senso di precludere il cumulo dei benefici previsti per i dipendenti
dello Stato con certi benefici equipollenti, propri dei dipendenti dalla
generalità degli istituti di credito, sia nel senso di dare sostegno a
determinate pretese dei dipendenti del Banco che non potrebbero
venire soddisfatte in base al diritto comune (come nel caso delle rendite
pensionistiche privilegiate, in questione nel primo dei giudizi a quibus), sia ancora nel senso di offrire lo spunto per
l'approvazione di ulteriori previsioni legislative, a favore dei dipendenti
medesimi (si pensi all'art. 116, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, per cui "i servizi statali" sono ricongiungibili, ai fini del
trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del
Banco di Napoli o del Banco di Sicilia"). Ma
Non a caso, l'art. 102 del regolamento del 1975 fa incondizionatamente
salve "le disposizioni particolari dettate da successivi articoli di
questo Capo o contenute in altri Capi del presente
Regolamento" (il che spiega che nell'allegato F si faccia rientrare nella
"base di liquidazione della pensione" il "premio di
rendimento", accanto ad un vasto ed eterogeneo complesso di speciali
indennità). Più specificamente l'ultimo comma dell'art. 104 dispone che
"l'assegno annuo di pensione é corrisposto in quattordici rate
mensili"; l'art. 105 prevede il contemporaneo riconoscimento dei servizi
statali di cui al ricordato D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'"intero
servizio presso
In breve, oltre a garantire che la disciplina pensionistica dei
dipendenti del Banco non possa mai risultare peggiore
di quella applicabile ai dipendenti dello Stato, il rinvio in questione sembra
assolvere fondamentalmente - in concomitanza con i regolamenti aziendali - alla
funzione di un moltiplicatore, sia rispetto al regime degli ex - dipendenti
statali, sia nei riguardi degli stessi pensionati degli altri istituti di
credito. Ed é significativo che, nel corso del
procedimento di conversione del decreto - legge n. 162 del 1979, il Governo sia
stato impegnato - con un ordine del giorno del Senato - ad eliminare
"trattamenti anomali", ritenuti carenti di giustificazione, come
quelli in atto per le pensioni dei dipendenti dei Banchi di Napoli e di
Sicilia.
Ai particolari fini dell'attuale giudizio, ciò basta comunque
a far concludere che nell'ordinamento vigente non é più ravvisabile quel grado
di omogeneità fra le pensioni in esame e le pensioni statali, che rappresentava
il presupposto della giurisdizione attribuita alla Corte dei conti dalla norma
impugnata. Pertanto, l'aver derogato alla regola della giurisdizione ordinaria
si rivela ormai privo di un'adeguata ragione giustificativa e risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, sesto comma, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto
1895, n. 486, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in
ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di
Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA, Presidente - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1984.