SENTENZA N. 19
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 52, commi secondo e quinto, d.P.R. 26
dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla
previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1978 dalla
Corte di Appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Aiello Antonio ed altro, iscritta al n. 472 del registro
ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 1979;
visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986
il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'avv. Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Aiello Antonino e Prestipino
Carlo, dopo il collocamento in pensione e la liquidazione della pensione da parte della Cassa Nazionale per
In base al disposto dell'art. 52 del d.P.R. 26
dicembre 1962, n. 2109 (Testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), avrebbero dovuto restituire alla detta Cassa il quarto della
pensione fino alla concorrenza di un quarto della retribuzione (commi secondo e
sesto del detto art. 52); avendo omesso il versamento del dovuto, il primo per
il periodo 1 luglio 1964-31 agosto 1967, e l'altro per il periodo 1 gennaio
1964-31 agosto 1967, risultavano debitori rispettivamente della somma di
lire 1.193.173 e di lire 1.249.396.
Intanto, per effetto dell'art. 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, la
pensione marinara si trasformava in pensione ordinaria
e, per effetto dell'art. 100 della detta legge, l'art. 52 del d.P.R. n. 2109 del 1962 era abrogato dal 1 settembre 1967
mentre, in base agli artt. 5 della legge 18 marzo
1968, n. 238 e 20 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488,
che disponevano il divieto del cumulo tra pensione e retribuzione, l'I.N.P.S., nei confronti dell'Aiello per il periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1968 e nei
confronti del Prestipino per il periodo 1 maggio
1968-30 settembre 1968, effettuava la trattenuta integrale della pensione
rispettivamente per complessive lire 829.920 per il primo e per lire 485.940
per l'altro.
Con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155 della Corte Costituzionale le
suddette norme del 1968 erano dichiarate costituzionalmente illegittime e
l'articolo unico della legge 5 novembre 1970, n. 851 disponeva la restituzione
da parte dell'I.N.P.S. delle somme trattenute ai detti titoli, oltre gli
interessi.
Conseguentemente l'I.N.P.S. accreditava all'Aiello
ed al Prestipino le somme trattenute quali ratei
della pensione, ma, anziché restituirle, le portava in compensazione del
maggior credito maturatosi a sua favore per sorte ed
interessi, in base all'art. 52 del d.P.R. n. 2109 del
1962, come innanzi detto.
L'Aiello ed il Prestipino
convenivano in giudizio l'I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone
la condanna al pagamento delle somme loro dovute.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda ritenendo non provati i
crediti opposti in compensazione.
Su appello dell'Istituto,
Nel giudizio susseguente si sono costituiti l'I.N.P.S. e
L'I.N.P.S. ha dedotto che nel regime speciale erogato dalla Cassa
Nazionale per
Tanto più nella specie in quanto l'art. 50 della legge sul riordinamento
della previdenza marinara ha operato l'assunzione a carico dell'assicurazione
generale ordinaria delle pensioni erogate al 31 dicembre 1964, con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
L'Istituto ha poi precisato che le pensioni erogate dalla Cassa Marinara
hanno sempre avuto natura retributiva in quanto commisurate alla retribuzione
indipendentemente dalla contribuzione; che, comunque,
non sussiste la ritenuta analogia tra la norma censurata e quella dichiarata
costituzionalmente illegittima in quanto quella censurata sancisce solo il
divieto parziale del cumulo mentre le altre disponevano la trattenuta
dell'intera pensione; che il parziale divieto del cumulo era piuttosto
assimilabile a quello previsto dall'art. 20 della legge n. 153/69 per cui la
stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 155 del 1969, aveva giudicato
equa la trattenuta che non sottraeva al pensionato più del 50% del trattamento
e aveva poi ribadito tale valutazione con la sentenza n. 30/76.
Per quanto riguarda gli invocati parametri costituzionali, la difesa
dell'Istituto ha osservato che l'art. 36 Cost. sarebbe, a suo avviso,
erroneamente invocato in quanto il meccanismo di prelievo si risolve in una
decurtazione del trattamento pensionistico; che ugualmente l'art. 3 sarebbe
stato a torto richiamato in quanto non sussiste disparità di trattamento tra
titolari del solo reddito di pensione e titolari di redditi di pensione e
lavoro, e nemmeno tra pensionati iscritti alla Cassa di Previdenza Marinara e
pensionati a carico di regimi per i quali non opera il divieto parziale di
cumulo, attesa la oggettiva diversità delle situazioni
poste a confronto; e che, comunque, il divieto di cumulo ha anche una sua
intrinseca ragionevolezza quando si consideri che la decurtazione del
trattamento pensionistico, se si accompagna alla fruizione del reddito da
lavoro, non priva il pensionato del trattamento assicuratogli dall'art. 38 Cost..
Deduzioni sostanzialmente analoghe ha formulato
l'Avvocatura dello Stato.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é
stata pubblicata nella G.U. n. 3 dell'anno 1979.
Considerato in diritto
1. -
2. - La questione non é fondata. Invero non
sussiste la ritenuta analogia.
Questa Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., delle dette norme nella
parte in cui disponevano che le pensioni di vecchiaia non erano cumulabili con
la retribuzione (divieto di cumulo totale).
Ha ritenuto, però, sindacabile la discrezionalità legislativa per quanto
riguarda la congruità della riduzione della pensione rispetto agli elementi
essenziali del rapporto sociale creati dagli artt. 36 e 38 Cost. in quanto il riferimento all'art. 36
alla proporzione della retribuzione, dovuta al prestatore di opera,
costituisce, sotto un particolare aspetto, sviluppo del principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Ha precisato che in un sistema mutualistico e di solidarietà sociale,
quale é quello dell'I.N.P.S.,
per quanto i contributi del lavoratore servano per il conseguimento di finalità
che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur
tuttavia é innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera
a conseguire le prestazioni previdenziali di guisa che il legislatore non può,
senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge il sistema
pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni.
Conseguentemente, mentre é costituzionalmente illegittimo il divieto del
cumulo totale che importa la privazione integrale del lavoratore di quanto egli
ha diritto di percepire per effetto dei contributi versati, non lo é il divieto del cumulo parziale in quanto, sia pure con la
dovuta e necessaria approssimazione, esso non toglie al pensionato più di
quello che gli sarebbe spettato per effetto dei contributi versati.
Pertanto, la stessa Corte, nella sentenza n. 155 del
1969, cui il giudice a quo fa riferimento, ha ritenuto costituzionalmente
legittima la legge 30 aprile 1969, n. 153 la quale ha disposto che, a decorrere
dal 1 maggio 1969, non sono cumulabili con la retribuzione nella misura del 50%
dell'importo le quote eccedenti il trattamento minimo
delle pensioni di invalidità e vecchiaia proprio perché essa non toglie al
pensionato più di quello che gli sarebbe spettato per effetto dei contributi
versati.
Egualmente si é detto in ordine alla stessa
legge del 1968 per quanto riguarda il divieto del cumulo nella ragione di 1/3
tra retribuzione e pensione di invalidità.
3. - Questa Corte aveva affermato principi analoghi a quelli innanzi richiamati già con la sentenza n. 103 del
1963 mentre li ha poi ribaditi con la sentenza n. 30 del 1976.
Essa ha anche rilevato la identità della
situazione per le pensioni retributive e per le pensioni contributive in
quanto, per i profili pubblicistici, vi é in ogni caso il concorso finanziario
dello Stato e nelle pensioni contributive la presenza di quote fisse aggiuntive
e di coefficienti di rivalutazione non rispondenti ai criteri che informano il
calcolo delle rendite da assicurazioni private; nonché, almeno allo stato, la
razionalità di un sistema pensionistico che prevede differenti posizioni di
pensionati in relazione ai diversi regimi previsti dalle varie leggi in
materia.
4. - Questi stessi principi trovano applicazione nella fattispecie in
quanto l'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. n.
2109 del 1962, sospettato di incostituzionalità,
prevede il divieto del cumulo tra pensione e retribuzione per un quarto della
pensione nei limiti massimi del quarto della retribuzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. sulla previdenza
marinara, approvato con il d.P.R. n. 2109 del 1962,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.