SENTENZA N. 12
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n.
160 (" Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale "); art. 18,
primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843; art. 14, quarto comma, del d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, promossi
con ordinanze emesse il 22 settembre 1978 dal Pretore di Novara, il 28 ottobre
1980 dal Pretore di Modena, il 25 settembre 1981 dal Pretore di Modena, il 12
ottobre 1982 dal Pretore di Trento, il 16 ottobre 1982 dal Pretore di Ferrara,
il 25 marzo 1983 dal Tribunale di Lucca, il 16 settembre 1983 dal Pretore di
Modena, il 1 dicembre 1983 dal Pretore di Genova, il 26 marzo 1984 dal Pretore
di Modena, iscritte rispettivamente al n. 593 del registro ordinanze 1978; al
n. 881 del registro ordinanze 1980; al n. 779 del registro ordinanze 1981; al
n. 827 del registro ordinanze 1982; ai nn. 84, 436 e
976 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 213 e 886
del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 1979, n. 63 del 1981, n. 75 del 1982, nn.
121, 184 e 301 del 1983, nn.
95 e 224 del 1984 e n. 7 bis del 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Messori
Otello e Badiali Giovannina, di Vaccari
Claudio e di Lugli Anita, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985
i Giudici relatori Antonio
uditi l'avvocato Pasquale Vario per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 22 settembre 1978, il Pretore di Novara
solleva questione di costituzionalità dell'art. 1, terzo comma, della legge 3
giugno 1975, n. 160 (recante " Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale"), in relazione all'art. 3 della Costituzione. Il giudice a quo
ritiene che la norma censurata, nella parte in cui esclude le pensioni
inferiori al trattamento minimo dall'aumento fisso mensile di 13.000 lire,
contrasti con il principio costituzionale di eguaglianza.
L'esclusione in discorso sarebbe del tutto ingiustificato.
Le argomentazioni dell'INPS resistente nel processo principale, secondo
le quali la differenza dovuta alla maggiorazione é pressoché interamente
assorbita dall'aumento percentuale previsto per tutte le pensioni, non
basterebbero, poi, ad incrinare il fondamento della questione, dal momento che, anche ad accoglierle, rimarrebbe pur sempre
un irragionevole disparità del denunciato trattamento normativo.
2. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980, il
Pretore di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale, a)
dell'art. 10, primo comma, della legge n. 160/75, nella parte in cui esclude
dall'aumento ivi previsto le pensioni non superiori al trattamento minimo; b)
dello stesso art. 10, terzo comma, in quanto rinvia al censurato disposto del
primo comma; e) infine del quinto comma dell'art. 10, nella parte in cui
esclude dalla disciplina dei commi precedenti le pensioni inferiori al
trattamento minimo, con il risultato che a queste ultime pensioni si
applicherebbe il criterio, ritenuto meno favorevole per i beneficiari del
trattamento pensionistico, che sancisce l'art. 19 della legge 30 aprile 1969,
n. 153.
Gli attori nei giudizi principali sono titolari di pensioni le quali
eccedevano in origine il trattamento minimale e poi, ne sono scese al di sotto,
perché l'importo minimo delle pensioni é stato via via
aumentato, in forza di successive disposizioni di legge. Avanti al Pretore essi
lamentano che nei loro confronti non si applichino le previsioni dell'art. 10
della legge n. 160 del 1975: più precisamente, che la specie sia sottratta
all'applicazione del nuovo criterio misto di perequazione introdotto dall'art.
10 della legge n. 160, ed invece assoggettata, sulla base del quinto comma
dello stesso art. 10, al criterio già fissato nell'art. 19 della legge n. 153
del 1969.
Il più complesso sistema di perequazione, di cui all'art. 10, osserva il
giudice a quo, garantisce alla generalità dei pensionati (salvo che ai più
bisognosi) una quota aggiuntiva, che si collega con gli scatti dei punti di
contingenza. Anche ai pensionati é Così attribuito quanto
occorre per le elementari esigenze della vita.
Viceversa, l'aver mantenuto il sistema previsto dalla legge n. 153 del
1969 per le pensioni, si dice, pari o inferiori al minimo, comporterebbe
che i relativi titolari soggiacciano ad un trattamento deteriore, tanto più
grave, quanto minore é l'importo della pensione. Tale disparità di disciplina
non appare giustificata né in relazione all'entità dei
contributi versati, della quale il congegno dell'aumento fisso, qual é posto
nell'art. 10, non tiene infatti conto, né sulla base di altri razionali
criteri. La normativa censurata offenderebbe altresl'
il precetto dell'art. 38 Cost.,
il quale impone che ai lavoratori siano garantiti, nella vecchiaia, i mezzi
indispensabili alle loro esigenze di vita. La maggiorazione dalla quale vengono esclusi proprio e soltanto i titolari delle pensioni
inferiori al minimo (e cioé l'aumento fisso connesso
con gli scatti della contingenza) servirebbe al recupero del potere di acquisto
della pensione, assicurando a chi ne fruisce " la conservazione di una
capacità economica reale minima adeguata alle necessità personali e familiari
".
D'altra parte, l'eventuale integrazione al minimo della pensione
inferiore risulta nella realtà solo sussidiaria ed
eventuale e comunque, sempre ad avviso del giudice a quo, il relativo
adeguamento alle variazioni del valore della moneta, avviene - anche là, dove
esso abbia effettivamente operato - secondo criteri meno favorevoli rispetto a
quello previsto nell'art. 10 per le pensioni di più elevato ammontare.
2.1 - Si costituiscono nel presente giudizio i ricorrenti davanti al
Pretore.
La loro difesa sostiene la fondatezza delle questioni sollevate. Non
sussisterebbero diversità di condizioni né soggettive, né oggettive, che
giustifichino le differenze di trattamento imposte dal legislatore.
Tutte le forme di tutela previdenziale tendono, viene
inoltre dedotto, a conseguire gli obiettivi del secondo comma dell'art. 38 Cost., che si connettono con l'attuazione del principio di
eguaglianza in conformità del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione. Di
fronte alla identità degli obiettivi che il
legislatore si deve prefiggere, le disparità del regime in esame risulterebbero
ingiustificato, con la conseguente lesione degli invocati precetti
costituzionali.
2.2 - Nel presente giudizio si costituisce anche l'INPS.
Nell'atto di costituzione, si rileva che la legge n. 160 del
La difesa dell'Istituto previdenziale osserva quindi che l'art. 19 legge
n. 153 assicura la conservazione nel tempo del valore originario della
pensione, garantendo un recupero proporzionale alle variazioni dell'indice del
costo della vita.
L'art. 9 della legge n. 160, sia pure attraverso un meccanismo distinto
dal precedente, configura una " dinamica
pensionistica superiore a quella dell'art. 19 ". L'art. 10 della legge n.
160, introduce, dal canto suo, un distinto meccanismo di perequazione
automatica, più favorevole per le pensioni inferiori ai 5 milioni annui, ma svantaggioso per le pensioni di maggior importo.
Le pensioni superiori al minimo sono erogate in funzione di una maggiore
anzianità e/o del versamento di più elevato contributo. Malgrado ciò, la dinamica prevista per tali pensioni dall'art. 10 della legge
n. 160 corrisponde ad una parabola che ha il suo vertice nei trattamenti
pensionistici di 400 mila lire mensili, per poi discendere; la logica del
criterio prescelto si adatta quindi alle pensioni superiori al minimo non a
quelle di importo fisso e fatte coincidenti con il trattamento minimo.
In definitiva - conclude la difesa dell'INPS -
il problema sta nell'accertare se l'introduzione di un regime differenziato di
perequazione in rapporto al livello delle pensioni rientri, oppur
no, nella discrezionalità del legislatore; se cioé
sia stato rispettato il dettato dell'art. 38 Cost. con riferimento alle
pensioni minime o se per contro tutte le prestazioni vadano assoggettate allo
stesso meccanismo di recupero del valore reale.
Per la soluzione dei quesiti Così configurati la difesa si rimette al
giudizio della Corte.
2.3 - Si é costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato. Il sistema della legge n. 160, deduce l'Avvocatura, va visto nel
suo complesso. Dal sistema delle disposizioni ivi contenute risulta
che per le pensioni allora inferiori a lire 100.000 é stato previsto un aumento
pari a 13.000 lire mensili, comprensivo dello scatto di scala mobile. Ne é
conseguito un aumento decrescente, a partire dai
trattamenti minimi e fino alle pensioni al di sotto di 100.000 lire. A parte ciò, é stato disposto un adeguamento ancorato al costo
della vita.
Quest'ultima forma di maggiorazione - rileva
ancora l'Avvocatura dello Stato - era stata introdotta, per la prima volta, con
l'art. 19 della legge n. 153 del 1969, la quale però
non prevedeva l'aggancio con la dinamica salariale, sancito invece nella legge
n. 160 nell'art. 9, con riguardo alle pensioni di importo minimo, mentre nei
confronti delle pensioni superiori al minimo, é previsto il seguente altro
regime: l'aumento fisso di cui al terzo comma dell'art. 10 e quello variabile
proporzionale, che si eroga in base al primo comma dello stesso articolo. Tale
disciplina assicura un certo grado di proporzionalità fra pensioni e
retribuzioni dei lavoratori in attività.
L'Avvocatura passa poi ad illustrare un esempio di calcolo relativo all'adeguamento in base all'aumento misto ed a
quello previsto invece dall'art. 9: il sistema misto in relazione all'ipotesi
sottoposta all'attenzione della Corte, nella quale figurano pensioni di vario
importo, fermo restando che il costo della vita é pari al 18,5 % mentre si registra
un aumento del 21 %, sarebbe meno favorevole per i redditi superiori alle
90.000 lire, più vantaggioso per i redditi inferiori.
Di qui l'esigenza fatta valere dal Pretore di Modena di rivalutare in
base appunto al criterio misto le pensioni più modeste. Senonché le tesi del giudice a quo sembrano
contrastare, secondo l'Avvocatura, con tre dati del sistema vigente: l'aumento
" massiccio " delle pensioni inferiori a 100.000 lire, la diversità
di tecniche di perequazione automatica, l'attuale (all'epoca dell'intervento -
marzo 1981) livello delle pensioni.
Nella materia di cui si controverte, sono state adottate formule di
diverso tipo, dirette tuttavia al medesimo scopo.
Rilevatosi insufficiente il criterio fissato dall'art. 19 legge n.
153/69, il legislatore si é orientato verso un'altra soluzione, idonea a
difendere il potere di acquisto contro il continuo ed
inevitabile deterioramento (del valore reale delle pensioni). La scelta non risulta irrazionale.
Con riguardo alle pensioni minime, oltre al loro incremento del 30%, dal
primo gennaio di ogni anno si stabilisce il loro
aumento percentuale collegato all'aumento dei salari operai dell'industria ed
in base all'indice ISTAT.
Con il sistema dell'art. 10 il legislatore ha
poi inteso evitare da un lato che le pensioni più elevate lievitassero
eccessivamente, dall'altro, in conformità del criterio di collegare
retribuzione e trattamento pensionistico, che il reale potere di acquisto delle
erogazioni non fosse integrato in modo da determinare l'appiattimento fra le
pensioni minime e trattamenti di maggior importo. Posto ciò, il sistema misto
non poteva essere applicato alle pensioni minime, nei confronti delle quali non
vi é alcuna esigenza perequativa. D'altra parte, se il
sistema previsto dall'art. 9 legge n. 160 può in relazione a
certe fasce di pensioni condurre a trattamenti lievemente inferiori rispetto a
quelli risultanti dal sistema misto previsto dall'art. 10, ciò consegue a
scelte tecnico-politiche del legislatore, non censurabili, come tali, dalla
Corte. In ogni caso, la normativa in questione non ha
trascurato i trattamenti minimi, giacché ne ha previsto, prima dell'entrata in
vigore del congegno di rivalutazione, l'aumento di oltre il 30%.
Per tutti i suddetti motivi non sussisterebbe il
preteso contrasto della normativa censurata con l'art. 3 Cost..
Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. il leggero divario
che sussisteva (e non più sussistente già all'epoca dell'intervento) per gli
aumenti dei trattamenti minimi, in ordine all'applicazione
dei due differenti criteri, é dipeso esclusivamente dalla diversa tecnica di
rivalutazione, e dunque, anche qui, da una scelta che sfugge al sindacato di
questo Collegio. La questione va pertanto risolta con il verificare se il trattamento
minimo delle pensioni, sulla base dell'art. 9 della legge n. 160, e all'epoca
in cui l'ordinanza di rinvio é stata emessa, fosse
tale da non soddisfare le esigenze elementari della vita. La normativa
censurata non dispone altro, se non aumenti di tale trattamento: se le norme
che di queste detertninano l'ammontare sono indenni
da censura, altrettanto deve dirsi delle disposizioni in esame. In proposito - ricorda l'Avvocatura - alla luce della
giurisprudenza della Corte la determinazione dei trattamenti minimi di pensione
é affidata alla discrezionalità del legislatore che dovrà tener conto delle
risorse destinabili al finanziamento delle pensioni, compatibilmente con il
livello del reddito nazionale.
Infine, quanto alla particolare questione sollevata dal Pretore di Modena
nei confronti del quinto comma dell'art. 10, viene
rilevato che dal testo dell'ordinanza sembra risultare che i ricorrenti
fruissero di pensioni già integrate al minimo e non, dunque, come si assume dal
giudice a quo, sub-minimali. Di qui l'apparente irrilevanza
della questione, com'é posta alla Corte. In ogni caso, l'esclusione del
congegno perequativo sarebbe giustificata per il fatto che i titolari delle
suddette pensioni sono già titolari di altra pensione.
Con riguardo poi alle pensioni con decorrenza compresa nell'ambito
dell'anno anteriore a quello dal quale ha effetto l'aumento, l'esclusione dalla
perequazione si spiega per la considerazione che le pensioni di nuova
costituzione beneficiano per l'anno successivo alla loro liquidazione delle
ultime retribuzioni, prese a base del calcolo relativo.
3. - Con ordinanze emesse rispettivamente il 12 ottobre 1982 e il 25
marzo 1983 il Pretore di Trento ed il Tribunale di Lucca sollevano identica
questione di costituzionalità.
Le fattispecie sono analoghe alla precedente. Il Pretore e il Tribunale
non adducono a sostegno delle proprie tesi nuove
argomentazioni.
Anche in questi giudizi si costituisce l'INPS, la cui difesa non adduce nuovi rilievi per l'infondatezza delle questioni,
salvo che sul punto seguente: quando l'inflazione ha assunto dimensioni allarmanti, il legislatore ha disposto con l'art. 16 legge
n. 843/78 " che la disciplina della perequazione delle pensioni del Fondo
lavoratori di cui agli artt. 9 e 10
legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica a decorrere dal 1 gennaio
successivo a quello di decorrenza della pensione ".
Successivamente, però, sempre ad avviso della
difesa dell'INPS, con l'art. 2, terzo comma, legge 30 dicembre 1980, n. 895, é
stato stabilito che anche per le pensioni originariamente superiori e divenute
poi pari o inferiori al minimo, continui ad applicarsi la perequazione
automatica prevista per le pensioni superiori.
Con ciò, conclude la difesa dell'INPS, si vede
come il legislatore abbia, nella sua discrezionalità adattato, compatibilmente
con i mezzi a disposizione, il momento per intervenire al fine di temperare gli
effetti dell'inflazione sulle pensioni.
Anche in questi giudizi interviene il Presidente
del Consiglio. L'Avvocatura fa rinvio alle deduzioni già esposte.
4. - Con ordinanza emessa il 16 ottobre 1982 dal Pretore di Ferrara, viene sollevata la questione di costituzionalità degli artt. 9 e 10 legge n. 160/75 (sempre in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.) nella parte in
cui escludono dagli aumenti previsti nell'art. 10 le pensioni che non siano
superiori ai trattamenti minimi.
Nella sostanza quindi la questione é identica a quella
sollevata in precedenza.
Sia l'INPS nel proprio atto di costituzione, sia l'Avvocatura nell'atto di intervento per conto del Presidente del Consiglio, non adducono nuove argomentazioni.
5. - Con nuova ordinanza emessa il 16 settembre 1983, il Pretore di
Modena sempre in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., ha sollevato questione di costituzionalità avente ad
oggetto, oltre che i commi primo, terzo e quinto dell'art. 10 della legge n.
160/75, anche a) il primo comma dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n.
Nella sostanza, dunque, il Pretore osserva che, in luogo dell'aumento
calcolato sulla base dell'art. 19 della legge n. 153/69, sia stato disposto,
rispettivamente per il 1979 e a decorrere dal gennaio 1980, per le pensioni
inferiori al minimo, il solo aumento in percentuale stabilito dal primo comma
dell'art. 10 legge n. 160, e non anche quello fisso di cui al terzo comma dello
stesso articolo.
L'INPS, costituitosi anche nel presente giudizio, deduce dal canto suo
che il Pretore sarebbe incorso in equivoco: infatti,
quando una pensione da superiore diviene inferiore al minimo, essa viene
immediatamente integrata fino all'importo della pensione minima e pertanto
ricondotta al sistema di perequazione di cui all'art. 9 legge n. 160 e non già,
come ritenuto dal Pretore, quello di cui all'art. 19 legge n. 153, rimasto in
vita per le pensioni supplementari e per quelle inferiori al minimo, le quali,
a seguito di varie sentenze di questa Corte, sussistono ora in numero
ridottissimo. Pertanto spetta alla Corte verificare se, Così atteggiandosi lo
stato della normativa, sussista la lamentata
violazione degli artt. 3 e 38 Cost..
Interviene anche nel presente giudizio il Presidente del Consiglio.
L'Avvocatura non insiste sulle argomentazioni svolte in precedenza.
In prossimità dell'udienza, la difesa delle parti private costituitesi
nel giudizio di costituzionalità introdotto con la prima delle due ordinanze
emesse dal Pretore di Modena presenta una memoria aggiuntiva. Con riferimento
alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost., si rileva in detto scritto difensivo che la norma
costituzionale invocata, secondo la pregressa giurisprudenza della Corte,
concerne l'adeguamento dei mezzi previdenziali " alle esigenze di vita
dell'infortunato " (e nel nostro caso, sostiene la difesa di parte
privata, per analogia, del titolare di pensione di vecchiaia) "piuttosto
che le modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da
compromettere il conseguimento ".
6. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1981, sempre il Pretore di
Modena ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 19, primo comma,
della legge n. 153 del
La pensione del ricorrente é divenuta inferiore
a trattamento minimo, proprio per effetto della norma censurata. Il giudice a
quo, pone dunque, in via subordinata, per l'ipotesi che questa Corte dichiari
non fondata la suddetta questione, l'altra questione di legittimità, sollevata
nei giudizi di cui si é in precedenza riferito, che ha per oggetto il primo,
terzo e quinto comma dell'art. 10 della legge n. 160 del
Si sono costituiti nel presente giudizio la parte privata ricorrente
davanti al Pretore e l'INPS; ha inoltre spiegato intervento il Presidente del
Consiglio per tramite dell'Avvocatura dello Stato.
La difesa di parte privata, con argomentazioni analoghe a quelle del
Pretore rimettente, ha sostenuto la fondatezza delle questioni sollevate.
La difesa dell'INPS, viceversa, a sostegno dell'infondatezza delle
questioni, con riguardo alla censura dell'art. 19, osserva che la ratio della mancata perequazione delle pensioni nell'anno
successivo a quello della loro decorrenza va individuata nel fatto che
l'assicurazione comune e sue gestioni speciali sono improntate al principio
della solidarietà e non a quello dell'autofinanziamento; sicché ne deriva la
necessità di contemperare le esigenze delle categorie da proteggere con quelle
dell'erario. In tale ottica, anche il collegamento delle pensioni al costo
della vita va considerato come un obiettivo ottimale
che va perseguito senza tuttavia dimenticare le esigenze della collettività.
Pertanto si comprende, a giudizio della difesa dell'INPS,
come il legislatore abbia favorito i titolari di pensioni con decorrenza
più remota, falcidiate maggiormente dall'inflazione. Si comprende, inoltre,
come, essendo mutato il punto di equilibrio fra le
suddette contrapposte esigenze, siano state dettate successivamente
disposizioni tendenti a perseguire in modo più incisivo il richiamato obiettivo
ottimale.
Con riguardo, poi, alla questione subordinata la difesa dell'INPS non adduce nuove argomentazioni rispetto a quelle relative ai giudizi di cui si é in precedenza riferito.
L'Avvocatura dello Stato, con riguardo alla questione sollevata in via
principale, rileva che la sua infondatezza si desume dalla considerazione che
la ratio della norma censurata va individuata nel
collegamento tra la pensione di nuova costituzione e l'ultima retribuzione
utilizzata come base di calcolo per la sua liquidazione.
Con riferimento alla questione subordinata neanche l'Avvocatura adduce nuove argomentazioni.
7. - Infine, il Pretore di Genova, con ordinanza del 1 dicembre 1983, e di
nuovo il Pretore di Modena, con ordinanza del 26 marzo 1984, sollevano la
questione di costituzionalità dell'art. 10, quinto comma,
della legge n. 160/75, che detta, in parte qua, disposizione identica a quella
contenuta nell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/69. La censura é posta,
anche in questo caso, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con argomentazioni analoghe a quelle già descritte.
Considerato in diritto
1. - Le questioni di cui questo Collegio é investito sono
state sollevate dal Tribunale di Lucca e dai Pretori di Ferrara, Modena, Novara
e Trento, nel corso di vari procedimenti, che vestono tutti sulla liquidazione
di trattamenti pensionistici a carico dell'INPS. Forma oggetto di censura, per
asserita violazione degli artt. 3 e 38 Cost., la disciplina dettata in
talune disposizioni della legge 3 giugno 1975, n. 160 (" Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale "), ed in altra successiva normativa. com'é
di seguito precisato. I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano
questioni identiche o connesse. Essi sono quindi riuniti e definiti con unica
decisione.
1. - Il Pretore di Novara (r.o. 593 /78)
denuncia l'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 160/75. Tale disposizione
esclude le pensioni di importo inferiore al
trattamento minimo dalla maggiorazione prevista nel secondo comma della stessa
legge, ai sensi del quale l'importo mensile delle pensioni a carico del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti, comprese fra L.
42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni
familiari, é aumentato di L. 13.000. La norma
censurata offenderebbe l'art. 3 Cost. per avere ingiustificatamente
discriminato le pensioni di importo inferiore al
trattamento minimo dalle altre, che vengono maggiorate. La
circostanza che l'aumento anzidetto é stato in larga misura assorbito dalla
maggiorazione del 13%, stabilita, in forza di successive previsioni
legislative, per adeguare al costo della vita tutti indistintamente i
trattamenti pensionistici. non incide, precisa il
giudice a quo, sui termini della questione: la quale viene ugualmente a
delinearsi, per la parte non assorbita da quest'altro
aumento, che lascerebbe sussistere la lamentata discriminazione ai danni delle
pensioni di importo inferiore al minimo.
1.2 - Altra questione é prospettata dal Pretore di Modena (r.o. 881/80), il quale censura, in
relazione all'art. 3, primo comma, e all'art. 38, secondo comma, Cost., le seguenti disposizioni, contenute nell'art. 10
della stessa legge n. 160/75: il primo comma, nella parte in cui manca di
estendere l'aumento ivi previsto alle pensioni " che non siano superiori
ai trattamenti minimi "; il terzo comma, in quanto rinvia, e statuisce in
conformità, alle previsioni del primo comma; il quarto comma, perché esclude
dal miglioramento dei trattamenti pensionistici, qual é contemplato nel
medesimo articolo, le pensioni di importo inferiore al minimo e le assoggetta,
invece, al regime dell'art. 19 della legge 30 aprile l969, n. 153 (" Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
"). Le pensioni di cui si tratta nel giudizio di merito (pensioni di
vecchiaia, erogate dall'INPS e a carico del fondo per i lavoratori dipendenti)
eccedevano in origine l'importo minimo, ma ne sono poi scese al di sotto,
essendo, per via della loro decorrenza temporale, rimaste escluse dalla
perequazione automatica, com'é congegnata dal citato art. 19,
primo comma, della legge n. 153. Quest'ultima
legge regola l'adeguamento delle pensioni diversamente, secondo che il relativo
ammontare sia da un canto superiore, dall'altro pari o
inferiore al minimo. Riguardo alle pensioni superiori al minimo, é prevista,
rispettivamente al primo e al terzo comma dell'art.
1.3 - Va aggiunto che, sostanzialmente negli stessi termini, la questione
é sollevata anche dal Tribunale di Lucca (r.o.
436/83) - il quale indica come norma di raffronto solo l'art. 3 della
Costituzione - e dal Pretore di Trento (r.o. 827/82).
Il Pretore di Ferrara denuncia, poi, (r.o. 84/83) gli
artt. 9 e 10 della legge n. 160/75
assumendo che la lesione degli invocati parametri costituzionali discende dal
combinato disposto delle anzidette due statuizioni. Per quanto concerne,
in particolare, l'offesa dell'art. 3 Cost., essa sussisterebbe anche sotto questo riflesso: la norma
posta nella legge n. 160/75 per escludere dalla perequazione automatica le
pensioni decorrenti dall'anno anteriore all'aumento (art. 10, quinto comma,
della legge n. 160/75) é stata successivamente abrogata (art. 16 legge 21
dicembre 1978, n. 843), per modo che, si assume, i relativi beneficiari sono
andati soggetti ad ulteriore - ed irrazionale - disparità di trattamento,
secondo che la pensione sia stata liquidata dopo l'entrata in vigore della
legge del 1978, ovvero prima.
1.4 - Ancora il Pretore di Modena censura, con l'altra ordinanza (r.o. 976/83), sempre in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo
comma, Cost., insieme con le
disposizioni della legge n. 160/75, oggetto della questione richiamata sub 1.2,
altre norme, rilevanti per la definizione del giudizio di merito: le quali
ultime, intervenute più di recente per regolare l'adeguamento delle pensioni,
avrebbero esse pure, nel rispettivo ambito di vigenza temporale, configurato
una ingiustificato discriminazione a sfavore dei trattamenti inferiori al
minimo.
Così formulata, la questione investe, precisamente, l'art. 18, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, perché " ha dichiarato
applicabile per l'anno 1979 alle pensioni inferiori al trattamento minimo il
solo aumento in percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 legge n. 160/75
e non anche l'aumento in misura fissa previsto dal terzo comma dello stesso
art.
La violazione degli invocati parametri é
sostanzialmente argomentata in base alle considerazioni sopra viste. Si
assume peraltro che le norme qui denunziate abbiano, per il fatto di non
prevedere una perequazione ragguagliata al costo della vita, aggravato il già
" deteriore trattamento " disposto dal legislatore del 1976 per i
titolari delle pensioni inferiori al minimo.
1.5 - Con ordinanza del 25 settembre 1981 (r.o.
779/81) il Pretore di Modena ha sollevato, in via principale, la questione di
costituzionalità dell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/69, nella parte
in cui vieta la perequazione automatica delle pensioni relativamente
al primo anno successivo a quello di liquidazione.
Gli artt. 3 e 38 Cost. sarebbero lesi per avere
il legislatore sancito nei confronti di alcuni pensionati la perdita di aumenti ad altri concessi, soltanto sulla base della
diversa decorrenza dei rispettivi trattamenti, mentre per tutti ugualmente si
verifica il pregiudizio della svalutazione monetaria; e perché la mancata
difesa del potere d'acquisto delle pensioni, anche per un limitato lasso di
tempo, può determinare, specie nel caso di trattamenti minimi o di poco
superiori, l'inidoneità del relativo reddito a sopperire alle esigenze vitali
del pensionato.
In via subordinata é, poi, sollevata l'eccezione di incostituzionalità
dell'art. 10, legge n. 160/75, nella parte in cui (commi primo, terzo e quinto)
esclude dall'applicazione del nuovo meccanismo perequativo, con tale legge
introdotto, le pensioni inferiori al minimo. Anche qui
i parametri invocati sono gli artt. 3 e 38 Cost., per la disparità di
trattamento che la norma produrrebbe in danno di titolari di pensioni inferiori
al minimo e per la conseguente insufficienza dei redditi dei medesimi.
1.6 - La questione di costituzionalità concernente il
divieto della perequazione delle pensioni nel primo anno successivo a quello
della loro decorrenza é stata sollevata, ancora dal Pretore di Genova, con
ordinanza del 1 dicembre 1983 (r.o. 213/84), e dallo
stesso Pretore di Modena con ordinanza del 26 marzo 1984 (r.o.
886/84), censurandosi, però, a tal fine l'art. 10, quinto comma, della legge n.
160/75 che detta, in parte qua, disposizione identica a quella di cui all'art.
19, primo comma, legge n. 153/69.
Le norme invocate sono sempre gli artt. 3 e 38 Cost., per le ragioni suddette.
2. - La questione sollevata dal Pretore di Novara (v.
sopra n. 1.1) non é fondata. Il censurato art. 1 della legge n. 160 del
1975 prevede, al secondo comma, una maggiorazione nella misura di L. 13.000 delle pensioni gravanti sui fondi indicati nel
primo comma. Questa disposizione non é diretta a discriminare fra i trattamenti
pensionistici inferiori al minimo e tutti quelli di importo
superiore. Il suddetto aumento é limitato a quella sola fascia di pensioni, il
cui ammontare, al netto degli assegni familiari, risulta
compreso fra le lire 42.950 e le lire 100.000. É vero che
dalla maggiorazione in parola sono escluse, in forza dell'espressa previsione
del terzo comma, le pensioni inferiori al minimo. Ma la limitazione
introdotta per questa via nell'ambito di applicazione
della norma denunziata non é irrazionale, né lede altrimenti l'art. 3 Cost.. Scopo della disciplina in esame é quello di
salvaguardare, di fronte al crescente costo della vita, la capacità di acquisto
dell'erogazione previdenziale. L'organo legislativo lo ha perseguito secondo
criteri di gradualità e compatibilità con le risorse disponibili, senza per
questo offendere la norma di raffronto. L'importo dei trattamenti inferiori al
minimo - va, infatti, subito precisato - é, anch'esso, sotto vario riguardo
preso in considerazione da apposite norme, che di esso
dispongono l'adeguamento, in modo da tutelarne, tendenzialmente, il valore
reale. Nel contesto della legislazione in cui si
colloca la disposizione oggetto del presente giudizio figura, per vero, il
meccanismo di perequazione automatica istituito con l'art. 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153, che si applica alle pensioni inferiori al minimo (cfr. il primo e il penultimo comma
di detto articolo): il cui ammontare é pertanto aumentato, a partire dal 1
gennaio di ciascun anno, in misura percentuale pari all'aumento percentuale del
costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di Statistica ai fini della
scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria. Insieme al
progressivo e costante aumento derivante dalla previsione testé
richiamata, occorre, inoltre, ricordare l'altro congegno perequativo, che
consiste nell'integrare al minimo le pensioni di importo inferiore.
L'integrazione al minimo viene ora ad operare, in forza delle pronunzie rese da
questo Collegio (sentenze
nn. 230/74; 236/76; 34/81; 102/82; 314/85) per
ogni caso in cui essa era stata in origine preclusa dal divieto posto in via
generale nell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.
1338; divieto successivamente derogato, in relazione a
singole ipotesi di trattamento pensionistico, da previsioni, di cui
3. - Analogo ordine di rilievi depone per l'infondatezza delle questioni
che riguardano la mancata estensione, alle pensioni pari od inferiori al
minimo, del sistema di perequazione previsto nell'art. 10 della legge n. 160
per le pensioni di più elevato ammontare. Le censure in esame concordano
nell'imputare la lesione degli invocati precetti costituzionali soprattutto al
disposto del terzo comma dell'art.
Ora,
Ammesso pure che quest'assunto
sia corretto, quel che rileva, ai fini del presente giudizio, é che il criterio
discretivo accolto dal legislatore per perequare i trattamenti pensionistici di
diverso ammontare non dà luogo ad irragionevoli od arbitrarie disparità di
regime. La finalità ispiratrice di tutta la normativa
in discorso - quella, come si diceva, di salvaguardare il valore delle
erogazioni previdenziali - non é contraddetta, ma coerentemente attuata, dalla
disciplina che regge il caso di specie. La quota
fissata in rapporto ai punti di contingenza é corrisposta in aggiunta
all'aumento percentuale, riferito alle variazioni del salario reale a norma del
primo comma dell'art. 10, per ragioni che, ad avviso della Corte, non vanno
censurate. Così statuendo il legislatore ha, infatti, inteso di
contenere la lievitazione dei trattamenti superiori al minimo, che sarebbe conseguita alla scelta di un criterio perequativo
imperniato esclusivamente su di un aumento proporzionale all'importo della
pensione. D'altra parte, il criterio di perequazione mista, come esso qui si
configura, serve, nel suo complesso, se non a prevenire, almeno a correggere
l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti pensionistici e per
questo verso la disposizione denunciata risponde all'esigenza, fuor di dubbio
lecita e razionale, che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto
della corrispondente retribuzione del dipendente in costanza del rapporto di
lavoro o di impiego. Non vi é, quindi, alcun profilo,
sotto il quale la disciplina in esame integra i prospettati estremi di incostituzionalità.
4. - Le considerazioni sopra svolte valgono altresl' ad escludere la fondatezza delle questioni che
investono l'art. 18, primo comma, della legge n. 843 del 1978 nonché l'art. 14
del d.l. n. 663 del 1979 (v. sopra n. 1.4) sull'assunto, anche qui, che l'una e
l'altra norma abbiano - ciascuna nella propria cerchia di efficacia
temporale - indebitamente discriminato fra le pensioni di importo superiore al
minimo e quelle di ammontare inferiore, prevedendo per le seconde il solo
aumento percentuale disposto nel primo comma dell'art. 10 e lasciando invece
fermo, con riguardo alle prime, il criterio composito di perequazione, quale
risulta dal primo e dal terzo comma dello stesso art. 10.
5. - Giustificate, del pari, diversamente da come si assume nelle
ordinanze del Pretore di Modena (v. sopra n. 1.5, 6) e di Genova (v. sopra n.
1.6), devono ritenersi le disposisizioni del primo
comma dell'art. 19 della legge n. 153 del 1969, e quelle analoghe del quinto
comma dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975, le quali stabiliscono, come
sopra si é detto, il tertnine iniziale di efficacia del regime di perequazione, disciplinato in
altri commi dei suddetti due articoli. La definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina in esame non sconfina dal
ragionevole uso della discrezionalità legislativa: nemmeno sotto il riflesso -
é appena il caso di aggiungere, dopo le osservazioni già esposte - che i
trattamenti pensionistici esclusi dall'anzidetta disciplina restano dal canto
loro assoggettati ad altro sistema perequativo. Risultano
Così destituite di fondamento entrambe le questioni poste l'una in via
principale, l'altra in subordine, dal Pretore di Modena, con il provvedimento
di rimessione iscritto nel reg. ord.
con il n. 779/81 (v. sopra n. 1.5).
6. - Esclusa la violazione del principio di eguaglianza,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Novara (r.o. 593/78);
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo, terzo e quinto comma, della legge 3 giugno
1975, n. 160, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dal Tribunale di Lucca (r.o. 436/83), e agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Modena (r.o.
881/80 e 976/83) e di Trento (r.o. 827/82);
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,
come sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Modena (r.o. 779/1981) e di Genova (r.o.
213 e 886/1984);
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 3
giugno 1975, n. 160, come sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara (r.o.
84/83);
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, primo comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n.
663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 38 Cost., dal Pretore di
Modena (r.o. 976/83);
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Modena (r.o. 779/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.