Sentenza n.291 del 1985

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SENTENZA N. 291

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Lazio, notificato il 22 maggio 1981, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 1981, concernente "Modificazioni e integrazioni al D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con atto notificato il 23 maggio 1981, la Regione Lazio propone ricorso per regolamento di competenza nei confronti dello Stato, in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 1981, concernente "Modificazioni e integrazioni al D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano", pubblicato nella G.U. n. 82 del 24 marzo 1981.

La ricorrente, premesso di aver impugnato con precedente ricorso il D.P.C.M. 30 dicembre 1980, modificato dal provvedimento ora in questione, deduce che il nuovo testo "migliora in parte il precedente, sopprimendo le limitazioni più ingiustificabili alle attribuzioni delle regioni in materia di credito artigiano, ma non cambia la sostanza delle statuizioni". Richiamate, quindi, le argomentazioni svolte nel ricorso proposto avverso il primo provvedimento - ricorso al quale la ricorrente chiede che l'attuale sia riunito - la Regione afferma sinteticamente che il nuovo decreto, come il precedente, rimuove provvedimenti legislativi già adottati dalla Regione stessa; vanifica programmi di insediamenti territoriali già avviati con impiego di somme non indifferenti; sopprime la garanzia regionale sui crediti artigiani, senza che ricorra alcun motivo di pubblico interesse; sotto la parvenza di un atto di indirizzo, é in realtà un atto normativo che compromette attività già fruttuosamente intraprese dalla Regione. Sarebbero poi, conclude la ricorrente, completamente alterate, nella forma e nella sostanza, le disposizioni dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione relativo al giudizio concernente il D.P.C.M. del 30 dicembre 1980.

 

Considerato in diritto

 

Con sentenza n. 150 del 29 luglio 1982, la Corte ha congiuntamente definito più giudizi per conflitto di attribuzione promossi da varie Regioni - tra cui l'attuale ricorrente - avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, concernente "Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano". In detta pronuncia é stato deciso anche il giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria avverso il D.P.C.M. 20 marzo 1981 - che modifica in alcuni punti l'anzidetto decreto - impugnato dalla Regione Lazio col ricorso ora in esame.

Questo Collegio ha in quell'occasione statuito che "non spetta allo Stato esercitare i poteri d’indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano mediante atto amministrativo, senza che l'adozione di tale provvedimento sia consentita da un'apposita previsione legislativa statale" annullando di conseguenza i due provvedimenti sopra indicati.

Con ciò é venuto meno l'oggetto della presente controversia. La Corte ritiene quindi di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.