Ordinanza n.248 del 1985

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ORDINANZA N. 248

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58 legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal Pretore di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Sepe Angelina e De Simone Angela, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Sepe Angelina e De Simone Angela ed avente ad oggetto licenza per finita locazione, il Pretore di Torre Annunziata con ordinanza del 3 marzo 1983 (reg. ord. n. 417 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al mantenimento del rapporto stesso, si ponessero in contrasto con le seguenti norme della Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiama i doveri di solidarietà sociale;

- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei cittadini;

- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e tutelando la famiglia, presupporrebbero la garanzia di condizioni di vita adeguate allo svolgimento di questo compito;

- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe in pericolo la salute del conduttore;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza, libertà e dignità umana.

Considerato che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si é rilevato che la previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente potere del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.): infatti l'attuazione dell'interesse del conduttore all'abitazione non costituisce il presupposto di essi;

che nella stessa sentenza si é ancora osservato come la detta previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità spettante al legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost.: in quanto i limiti dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio costituzionale;

che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31 Cost. valgono ugualmente con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e il diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme impugnate;

che le stesse questioni sono state dichiarate manifestamente infondate con diverse ordinanze (v. in particolare quella n. 216 del 1984).

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32, 41, 42 Cost. dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 252 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

Livio PALADIN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985.