Ordinanza n.178 del 1985

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ORDINANZA N. 178

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'O.P.A.F.S.) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Opera Previdenza e Assistenza Ferrovieri dello Stato e Giustini Vittorio ed altri iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1979 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Lorenzoni Rivo e O.P.A.F.S. iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 dell'anno 1979;

3) ordinanza emessa il 23 maggio 1979 dal Pretore di Locri nel procedimento civile vertente tra Romeo Carlo e O.P.A.F.S. iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno 1979.

Visti gli atti di costituzione di Giustini Vittorio e dell'O.P.A.F.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che: 1.1. - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 e depositata il 4 gennaio 1978 (comunicata il 17 e notificata il 23 di gennaio 1978; pubblicata nella G. U. n. 109 del 19 aprile 1978 e iscritta al n. 88 R.O. 1978) nel giudizio di appello tra la Opera Previdenza e Assistenza Ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.) e Giustini Vittorio e altri cinque già ferrovieri statali, collocati a riposo in tempi anteriori al 2 aprile 1977, avente per oggetto la declaratoria del loro diritto al computo della tredicesima mensilità nella indennità di buonuscita a carico dell'Opera (diritto ai medesimi riconosciuto dal Pretore del lavoro di Reggio Emilia con sentenza n. 342 del 5 luglio 1977), il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione del lavoro, avanti il quale la Opera aveva riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44 l. 14 dicembre 1973, n. 829, che ammetteva - esaurite le procedure amministrative - il ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti avverso i provvedimenti dell'O.P.A.F.S., richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione inteso ad attribuire al giudice ordinario la cognizione della pretesa azionata da dipendenti statali contro l'E.N.P.A.S. al fine di conseguire il pagamento della indennità di buonuscita di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e denunciando comecché irrazionale la attribuzione alla Corte dei Conti della cognizione dei ricorsi spiegati dai ferrovieri statali contro l'O.P.A.F.S., aventi del pari ad oggetto la indennità di buonuscita.

che 1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti a) nell'interesse di Giustini Vittorio e consorti l'avv. Franco Agostini giusta procura speciale a margine dell'atto di deduzioni depositato l'11 marzo 1978 con il quale ha concluso per la declaratoria di fondatezza della proposta questione, b) nell'interesse dell'O.P.A.F.S. l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto, depositato il 5 maggio 1978, nel quale si é richiamata all'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in pari data, in cui - richiamata la normazione positiva e riassunti gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti - ha negato trattarsi di situazioni identiche per la diversa normativa delle quali sia da denunciare la violazione dell'art. 3, sia per la diversa struttura degli enti erogatori sia per il diverso obietto delle numerose prestazioni previste in favore del personale delle Ferrovie dello Stato, diguisaché, pur se si condividesse la soluzione accolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alla controversa questione, si dovrebbe - sempre ad avviso della Avvocatura erariale - riconoscere la legittimità dell'attribuzione alla Corte dei Conti delle controversie concernenti le varie prestazioni obbligatorie dell'O.P.A.F.S. (e non soltanto l'indennità di buonuscita) al personale delle Ferrovie dello Stato.

che 1.3. - Con memoria depositata il 23 aprile 1985 la difesa dei ferrovieri per un verso ha richiamato le sopravvenute l. 20 marzo 1980, n. 75, il cui art. 6, comma primo stabilisce per la indennità di buonuscita E.N.P.A.S. la giurisdizione amministrativa dei Tribunali amministrativi regionali, e C. cost. 10 dicembre 1981, n. 185, che ha giudicato infondato il sospetto d'incostituzionalità di detta disposizione, e per altro verso ha richiamato la sent. 19 gennaio 1984, n. 1, con la quale questa Corte ha giudicato incostituzionale l'art. 11 co. VI allegato T all'art. 39 l. 8 agosto 1865, n. 486 nella parte in cui attribuiva alla Corte dei Conti le controversie in materia di pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli, ed ha insistito nella conclusione di fondatezza della questione sollevata nel 1977 dal Tribunale di Reggio Emilia, la quale sarebbe fondata anche con riferimento alla legge sopravvenuta. Dal suo canto l'Avvocatura erariale nell'interesse dell'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, con memoria depositata il 19 aprile 1985, comune agli incidenti iscritti ai nn. 673/1979 (infra 2.) e 731/1979 (infra 3.), ha posto in rilievo che la l. 20 marzo 1980, n. 75 prevede all'art. 3 la riliquidazione dell'indennità di buonuscita integrando la base retributiva con il computo della mensilità, e dispone che vengano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione di spese i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, su cui la Corte costituzionale ha reso la sent. 10 dicembre 1981, n. 185, e, pertanto, ha instato per la restituzione degli atti ai giudici a quibus ai fini della rinnovazione del giudizio di rilevanza, e, in subordine, per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione.

che 2.1. - Con ordinanza emessa il 19 febbraio 1979 (notificata l'8 e comunicata il 12 di giugno 1979; pubblicata nella G. U. n. 332 del 5 dicembre 1979 e iscritta al n. 673 R.O. 1979) nella controversia tra Lorenzoni Rivo, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza il 1 gennaio 1976, e l'O.P.A.F.S., il Pretore di La Spezia, rilevato che anche l'indennità di buonuscita prevista per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato ha natura previdenziale e che l'art. 44 l. 14 dicembre 1973, n. 829 ha attribuito alla Corte dei Conti la giurisdizione sui ricorsi avverso i provvedimenti della O.P.A.F.S., ponendosi in contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. in quanto discriminerebbe arbitrariamente una sola categoria di dipendenti statali con escluderli dalla giurisdizione del magistrato del lavoro ordinario per quanto attiene al giudizio sulla ripetuta indennità, giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44 l. 14 dicembre 1973, n. 829.

che 2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti nella controversia a qua si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 31 maggio 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione riassumendo gli argomenti esposti nell'incidente iscritto al n. 88 R.O. 1978 (supra 1.2.).

che 3.1. - Con ordinanza emessa il 23 maggio 1979 (comunicata il 6 e notificata il 22 di giugno 1979; pubblicata nella G. U. n. 353 del 29 dicembre 1979 e iscritta al n. 731 R.O. 1979) nella controversia tra Romeo Carlo, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, collocato in pensione il 1 gennaio 1979, e l'O.P.A.F.S., che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito sulla base dell'art. 44 comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829, il Pretore di Locri, premesso che, sebbene fosse in via generale per tutte le controversie previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., competente il giudice del lavoro, la l. 829/1973, per essere nel tempo successiva alla l. 11 agosto 1973, n. 533, che novellò, tra l'altro, l'art. 443, non poteva non prevalere su questa, e considerato che la diversa disciplina prevista dalla l. 829/1973 configurerebbe non soltanto un'astratta disuguaglianza tale, anche a giudizio del Tribunale di Reggio Emilia (ord. 20 dicembre 1977, n. 88 del 1978), da configurare violazione dell'art. 3 Cost., ma renderebbe di fatto estremamente difficile ed oneroso il ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti definitivi dell'O.P.A.F.S. dovendosi adire la Corte dei Conti e non il giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede il ricorrente, e (non con le procedure di cui ai rr.dd. 13 agosto 1933, n. 1038 e 12 luglio 1934, n. 1214 e alla l. 21 marzo 1953, n. 151, sibbene) con la procedura di cui alla l. 533/1973, giudicò non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829, in riferimento non solo all'art. 3 comma primo, ma anche agli artt. 24 comma primo e 25 comma primo Cost..

che 3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti della controversia a qua si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 10 luglio 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha, in via preliminare, instato per la rimessione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio sulla rilevanza della questione, che sarebbe resa necessaria per il sopravvenuto comma primo d.l. 29 maggio 1979, n. 163, che attribuisce le controversie in materia di buonuscita e di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle Aziende Autonome alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, e, in subordine a sostegno della ribadita conclusione d'infondatezza della proposta questione, ha rilevato che il procedimento dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti offrirebbe alcuni vantaggi (istruttoria di ufficio, non obbligatorietà del patrocinio, ecc.) e sarebbe per contro irrilevante la mancata previsione del doppio grado del giudizio.

4. - Alla pubblica udienza del 7 maggio 1985, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto unica relazione sui tre incidenti, é comparso l'avv. dello Stato Sernicola che ha insistito nella richiesta di restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Considerato che 5.1. - La identità obiettiva dei due incidenti iscritti ai nn. 88/1978 e 673/1979 e la continenza di questi nell'incidente iscritto al n. 731/1979, nel quale sono assunti a parametri non solo l'art. 3 ma anche gli artt. 24 e 25 Cost., ne impongono la riunione ai fini di unica deliberazione.

5.2. - Successivamente alla instaurazione dei tre incidenti é entrata in vigore la l. 20 marzo 1980, n. 75, la quale non solo disciplina nell'art. 3 la riliquidazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1 giugno 1969-31 maggio 1979 (specie nella quale sono comprese tutte le parti private nelle controversie a quibus), ma nell'art. 6 dispone che "le controversie in materia d'indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; é abrogata ogni diversa disposizione" (comma primo) e che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della restituzione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti" (comma secondo).

Pertanto, la Corte non può non limitarsi a disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché procedano alla valutazione di rilevanza, sulla questione d'illegittimtà costituzionale dell'art. 44, comma terzo ("Contro i provvedimenti definitivi dell'O.P.A.F.S. in materia di prestazioni obbligatorie é ammesso ricorso alla Corte dei Conti") l. 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), della sopravvenuta l. 20 marzo 1980, n. 75, non senza ricordare che la Corte con sent. 11 novembre 1981, n. 185, cui han fatto seguito la ord. 12 marzo 1982, n. 62 e, limitatamente al comma primo dell'art. 6, la ord. 3 aprile 1984, n. 100, ebbe a giudicare infondate le questioni d'incostituzionalità del comma primo dell'art. 6 l. 75/1980 in riferimento all'art. 25 e del comma secondo dello stesso articolo in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost..

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 88/1978, 673 e 731/1979, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia (n. 88 R.O. 1978) e al Pretore di La Spezia (ord. 673 R.O. 1979) che han sollevato la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44 comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'O.P.A.F.S.) in riferimento all'art. 3 Cost., e al Pretore di Locri (ord. 731 R.O. 1979), che ha sollevato la questione d'illegittimità costituzionale della stessa disposizione in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.