Sentenza n.185 del 1981
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 185

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi in applicazione della legge 5 dicembre 1964 n. 1268), degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), degli artt. 55, ultimo comma, e 57, commi primo e secondo, del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal d.l. 29 maggio 1979 n. 163), degli artt. 3, ultimo comma, 4, ultimo comma, e 6, commi primo e secondo, l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della 13a mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 5 del codice di procedura civile (Momento determinante della giurisdizione e della competenza), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Roma il 14 gennaio 1978 (n. 4 ordinanze), Bari l'8 marzo e il 22 febbraio 1978, Roma l'11 maggio 1978, Bari il 4 ottobre 1978, Roma il 18 ottobre 1978, Teramo il 29 novembre 1978, Roma l'8 novembre e il 4 dicembre 1978 e il 17 gennaio e il 5 febbraio 1979, Bologna il 18 giugno 1979, Parma l'11 giugno 1979, Roma il 2 ottobre 1979, Torino il 19 e il 20 giugno 1979, Modena l'8 ottobre 1979, Roma il 9 ottobre 1979; dal Tribunale di Bologna il 20 giugno 1979; dai Pretori di Udine il 14 e il 7 dicembre 1979, Sassari il 19 dicembre 1979, Roma il 10 gennaio 1980, Bologna il 23 aprile 1980; dal Tribunale di Avellino il 29 aprile 1980 (n. 4 ordinanze); dai Pretori di Siena il 2 maggio 1980 (n. 4 ordinanze), S. Maria Capua Vetere il 31 marzo 1980, Benevento il 20 giugno 1980, Modena il 28 maggio 1980, Livorno il 12 maggio 1980 (n. 3 ordinanze), Pistoia il 25 e il 4 luglio 1980, Como il 27 giugno 1980; dal Tribunale di Frosinone il 4 (n. 2 ordinanze) e il 18 giugno 1980 (n. 13 ordinanze); dal Pretore di La Spezia il 20 maggio 1980 e dal Tribunale di Frosinone il 17 dicembre 1980 (n. 11 ordinanze), rispettivamente iscritte ai numeri 129, 130, 131, 132, 310, 311, 477, 648 e 654 R.O. 1978, ai numeri 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928, 1016 e 1021 R.O. 1979, ai numeri 51, 149, 158, 208, 421, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 484, 545, 557, 568, 574, 575, 576, 687, 697, 718, 736 a 750 e 777 R.O. 1980 ed ai numeri 167 a 177 R.O. 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 128 e 264 del 1978, numeri 3, 52, 59, 80, 87, 126, 161, 332 e 345 del 1979, numeri 36, 43, 50, 71, 78, 131, 152, 194, 215, 256, 277, 291, 298, 311, 318, 345 e 357 del 1980 ed ai numeri 13 e 70 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Raspini Gioacchino e Foulques Gilberto, di Bari Petroni Ida, di Duni Mario ed altri e dell'ENPAS;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Gioacchino Raspini per se medesimo e per Foulques Gilberto, Luciano Ventura per Bari Petroni Ida, e Mario Duni per se medesimo ed altri;

uditi gli avvocati dello Stato Emilio Sernicola e Sergio Laporta per l'ENPAS e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Malferrari Tovoli Virginia, già dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, chiese che l'ENPAS, poi costituitosi in giudizio, fosse condannato a corrisponderle la somma di lire 623.488 quale differenza fra l'ammontare, previo computo della tredicesima mensilità, della indennità di buonuscita e la somma liquidatale, oltre gli interessi legali.

Con ordinanza 18 giugno 1979, comunicata il 27 giugno e notificata il 2 luglio, pubblicata nella G.U. n. 332 del 5 dicembre 1979 e iscritta al n. 660 R.O. 1979, l'adito Pretore di Bologna ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo e 102 comma primo Cost., la questione di legittimità degli artt. 55, ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163 sul riflesso che a) la improducibilità di interessi e la estinzione dei giudizi pendenti con compensazione di spese provocano una situazione deteriore ai dipendenti statali e la consecutiva violazione dell'art. 3, b) suonano attentato agli artt. 24 e 38 l'affievolimento della tutela giurisdizionale e la eliminazione dei crediti accessori di interessi, c) l'art. 102, comma primo è offeso dalla dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei processi pendenti, nella quale è da vedersi, sempre a giudizio del Pretore, una inammissibile ingerenza nella sfera di autonomia valutativa demandata al potere giudiziario.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 22 dicembre 1979 e illustrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha sollecitato la restituzione degli atti al giudice a quo a seguito della 1. 20 marzo 1980 n. 75 e, nel merito, ha argomentato per la infondatezza della proposta questione diffondendosi, tra l'altro, sulla legittimità della esclusione, dal calcolo della indennità di buonuscita, della tredicesima mensilità.

2. - Con ricorso depositato il 27 aprile 1979, Senetiner Renato, già dipendente dello Stato (Genio Civile) e poi della Regione Emilia-Romagna, premesso che l'ENPAS, non costituitosi in giudizio, aveva provveduto a due liquidazioni della indennità di buonuscita, la prima senza tener conto della tredicesima mensilità e la seconda con notevole ritardo, chiese la condanna dell'Ente al pagamento della somma di lire 1.214.240, nel calcolare la quale si tenesse conto della tredicesima mensilità, con la svalutazione monetaria, e degli interessi legali.

Con ricorso depositato il 27 aprile 1979, Benecchi Giovanni, già dipendente dello Stato, chiese condannarsi l'ENPAS al pagamento della somma di lire 331.394 quale differenza tra la indennità di buonuscita calcolata con il computo della tredicesima mensilità e il percepito.

Riuniti i due processi, l'adito Pretore di Parma, con ordinanza 11 giugno 1979, comunicata il 22 giugno 1979 e notificata il successivo 12 settembre, pubblicata nella G.U. n. 345 del 19 dicembre 1979 e iscritta al n. 777 R.O. 1979, premesso che poteva formare oggetto di incidente di costituzionalità un decreto legge in corso di conversione, ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, comma primo, 3, comma primo, e 77 cap. Cost., la questione di legittimità dell'art. 57 cap. d.l. 29 maggio 1979 n. 163, nella parte in cui dispone che "...sono dichiarati estinti d'ufficio"... "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed aventi ad oggetto la materia del precedente art. 54...", sulla base di motivazione che non si distacca da quella poi adottata dal Pretore di Bologna nell'ordinanza 18 giugno 1979 (R.O. 660/1979) se non nella censura per difetto dell'estremo delle straordinarie necessità e urgenza, che si risolverebbe in violazione dell'art. 77, comma secondo Cost.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 7 gennaio 1980 e illustrato nelle deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato riproduce le argomentazioni svolte nell'incidente sollevato con la ordinanza 18 giugno 1979 dal Pretore di Bologna e contesta la fondatezza della denunciata violazione del l'art. 77 comma secondo e, ancor prima, l'ammissibilità per essere la valutazione delle ragioni di urgenza e necessità riservata al controllo politico del Parlamento.

3. - Con ricorso depositato l'11 aprile 1979, Aimone Pierino, già dipendente del Ministero della Difesa presso il distretto militare di Torino con ultima qualifica di coadiutore principale di seconda classe sino al 1 febbraio 1974, lamentò il ritardo con cui si era proceduto alla liquidazione della indennità di buonuscita senza computarvi la tredicesima mensilità, e, pertanto, chiese la condanna dell'ENPAS, poi non costituitosi in giudizio, al pagamento della differenza e degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.

Analoghe richieste venivano avanzate da Gagliano Angelo con ricorso depositato il 28 marzo 1979, cui ha replicato l'ENPAS mediante comparsa depositata il 4 maggio 1979, e da Guerra Gabriele con ricorso depositato il 28 marzo 1979, cui ha replicato l'ENPAS mediante comparsa depositata il 4 maggio 1979.

L'adito Pretore di Torino, riuniti i tre ricorsi, ha, con ordinanza 19 giugno 1979, comunicata il 3 luglio 1979 e notificata il 18 ottobre 1979, pubblicata nella G.U. n. 43 del 13 febbraio 1980 e iscritta al n. 924 R.O. 1979, giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 cap., 24 comma primo e 38 Cost., la questione di legittimità dell'art. 57 comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163, sulla base di motivi non diversi da quelli esposti nella ordinanza 18 giugno 1979 del Pretore di Bologna (R.O. 660/1979).

Non diverge nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza 19 giugno 1979 del Pretore di Torino l'ordinanza 20 giugno 1979 resa dallo stesso ufficio nella controversia promossa da Pastorini Fausto con ricorso, depositato il 10 maggio 1979, contro l'ENPAS, comunicata il 3 luglio 1979 e notificata il 18 ottobre 1979, pubblicata nella G.U. n. 43 del 13 febbraio 1980 e iscritta al n. 925 R.O. 1979.

Nei due incidenti nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atti, depositati il 28 febbraio 1980 e integrati con deduzioni depositate il 16 aprile 1981.

4. - Il Tribunale di Bologna, investito dell'appello proposto con atto, depositato il 13 febbraio 1979, contro la sentenza 20 gennaio 1979 del Pretore di Bologna dall'ENPAS nei confronti di Federico Domenico, ha, con ordinanza 20 giugno 1979, comunicata il 14 luglio 1979 e notificata il 16 novembre 1979, pubblicata nella G.U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1021 R.O. 1979, giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 commi primo e secondo, e 25 comma primo Cost., la questione di legittimità dei commi primo e secondo dell'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 sul riflesso che sarebbero offesi il principio del giudice naturale precostituito per legge e il diritto di difesa del cittadino.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 28 febbraio 1980 e illustrato con le deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomenti già esposti in precedenti atti d'intervento.

5. - Pronunciando sulle opposizioni ai pignoramenti (praticati con atti notificati ad istanza di Palange Lucio, D'Angelo Agostino, Persichetti Ferdinando e altri cinque creditori a titolo di integrazione della indennità di buonuscita inizialmente corrisposta), spiegate dall'ENPAS, il Pretore di Roma, con ordinanza 2 ottobre 1979 (notificata il 9 e comunicata l'11 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 36 del 6 febbraio 1980 e iscritta al n. 888 R.O. 1979), ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 77 e 113 Cost., la questione di legittimità dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 57 del non convertito d.l. 29 maggio 1979 n. 163 sul riflesso che a) l'art. 1 l. 374/1979 configura, nella sostanza, una vera e propria legge di conversione, pur contenuta dal successivo art. 3 negli effetti al 30 novembre 1979, e si appalesa in contrasto con l'art. 77, i cui limiti sarebbero superati "con il trasparente intento di salvare l'intero testo normativo, ormai inefficace nella sua totalità", b) la violazione degli artt. 24 e 113 deriva da ciò che gli ex dipendenti dello Stato che, come gli opposti, erano assistiti da pronunce giudiziarie favorevoli non passate in giudicato sono privati degli effetti di tali pronunce, c) né il riconoscimento legislativo della computabilità della tredicesima nella indennità di buonuscita equilibra tale sacrificio perchè l'inefficacia della pronuncia si estende agli interessi e alla condanna nelle spese.

Avanti la Corte è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto, depositato il 21 febbraio 1980 e integrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui a sostegno della conclusione d'infondatezza richiama le argomentazioni svolte nell'incidente sollevato con ordinanza 18 giugno 1979 dal Pretore di Bologna (n. 660 R.O. 1979) e la sent. 89/1966 della Corte.

Nessuna delle parti è comparsa.

6. - Con ordinanza 9 ottobre 1979 (comunicata il successivo 18 e notificata il 3 dicembre ddlo stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1016 R.O. 1979), resa nel corso dei procedimenti di espropriazione di crediti, sperimentati da Epifani Giovanni, Lettieri Daniele, Aiello Antonio, che, alla stessa guisa dell'interveniente Cardilli Sebastiano, agivano nei confronti del debitore diretto ENPAS sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna al pagamento di differenze d'indennità di buonuscita, il Pretore di Roma, premesso che trattavasi di scrutinare se tra gli effetti del decaduto d.l. 25 maggio 1979 n. 163, mantenuti fermi dalla l. 13 agosto 1979 n. 374, fosse da comprendere la caducazione della efficacia esecutiva di sentenze non passate in giudicato, ha risolto il dubbio in senso positivo, ma, in luogo di dichiarare estinti i processi espropriativi, ha ritenuto che l'art. 1 l. 374/1979, in tal guisa interpretato, suoni violazione dell'art. 77 Cost. perchè dettato dal "trasparente intento di salvare l'intero testo normativo, ormai inefficace nella sua totalità, con evidente superamento da parte delle Camere dei limiti delle loro attribuzioni", nonché degli artt. 24 e 113 della Carta costituzionale, i quali sarebbero violati perchè il venir meno della efficacia esecutiva delle sentenze, rese nella materia previdenziale della indennità di buonuscita, priva in guisa definitiva i creditori degli interessi e del rimborso delle spese giudiziali, e, infine, dell'art. 3 perchè il trattamento riservato alle sentenze de quibus è deteriore rispetto alla disciplina delle altre sentenze in materia previdenziale; ha pertanto giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 77 e 113 Cost., la questione di legittimità dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374, nella parte in cui ha sanato l'effetto derivato dall'applicazione dell'art. 57 del non convertito d.l. 163/1979, consistente nella proclamata inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato.

Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 27 marzo 1980 e integrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per l'inammissibilità, a seguito dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, della questione e in subordine per la infondatezza, giustificata da ciò che rientra nei poteri del Parlamento la disciplina dei rapporti sorti sulla base di decreto legge decaduto, e si è richiamata, per gli altri aspetti della questione, a quanto dedotto nell'incidente sollevato con ordinanza 18 giugno 1979 dal Pretore di Bologna (n. 660 R.O. 1979).

7. - Con due ordinanze, l'una resa sotto la data del 7 dicembre 1979 (comunicata il successivo 29 e notificata il 4 febbraio 1980, pubblicata nella G.U. n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 149 R.O. 1980) nella controversia promossa da Mazzitelli Giovanni e altri 59 già dipendenti dell'Amministrazione Postelegrafonici con ricorso depositato il 24 marzo 1979 contro l'Istituto Postelegrafonici, costituitosi con memoria depositata il 18 maggio 1979 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, e l'altra resa sotto la data del 14 dicembre 1979 (notificata il 28 dicembre 1979 e comunicata il successivo 29, pubblicata nella G.U. n. 78 del 19 marzo 1980 e iscritta al n. 51 R.O. 1980) nelle controversie con separati ricorsi poi riuniti promosse contro l'ENPAS, rimasto contumace, da Mondini Carlo e da altri sette aventi diritto alla indennità di buonuscita, il Pretore di Udine, premesso che nelle more dei giudizi era sopravvenuto il d.l. 29 maggio 1979 n. 163, il cui art. 57 comma secondo (da reputarsi compreso nella "sanatoria" operata con la l. 374/1979 a seguito della mancata conversione del decreto legge) prevedeva l'estinzione dei giudizi pendenti in tema di computo della tredicesima mensilità con compensazione di spese, che l'imposizione di un certo esito ai giudizi in corso viola il principio della divisione dei poteri, che il divieto di prosecuzione dei giudizi non consentiva di conseguire traverso l'attività giurisdizionale il pagamento degli interessi legali, che l'imposta compensazione delle spese implica un sacrificio patrimoniale privo di contropartita, che, infine, si verifica ingiustificata disuguaglianza tra chi abbia ottenuto sentenza passata in giudicato e chi non l'abbia ottenuta, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 comma primo, 70, 101 Cost., la questione di legittimità degli artt. 57 comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163, e 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (nella ordinanza 14 dicembre 1979: n. 364).

Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa; e invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atti, rispettivamente depositati il 27 marzo e il 21 febbraio 1980 e integrati con deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato insta per l'inammissibilità, a seguito della sopravvenuta legge 20 marzo 1980 n. 75 (art. 6), e, in subordine, per l'infondatezza della proposta questione.

8. - Con ricorso 20 aprile 1977 Robaud Anna Maria, collocata a riposo dal Ministero della Pubblica istruzione con la qualifica di dirigente generale dal 28 giugno 1973, premesso che l'ENPAS le aveva liquidato la indennità di buonuscita senza computare la tredicesima mensilità, chiese che il Pretore di Roma condannasse l'ente intimato alla corresponsione della somma di lire 2.153.333, derivante dall'aggiunta della tredicesima mensilità, e accessori. Nel contraddittorio dell'ENPAS, costituitosi mediante comparsa 3 settembre 1977, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., la questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 con ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17 gennaio 1978, comunicata il successivo 27, pubblicata nella G.U. 10 maggio 1978 n. 128 e iscritta al n. 129 R.O. 1978.

Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS l'Avvocatura generale dello Stato la quale è anche intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 24 maggio 1978, illustrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981.

Con ricorso s.d. Caruso Gaetano, collocato a riposo dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con la qualifica di dirigente generale dal 1 aprile 1973, premesso che l'ENPAS gli aveva liquidato l'indennità di buonuscita senza computare la tredicesima mensilità, chiese che il Pretore di Roma condannasse l'ente intimato alla corresponsione della somma di lire 2.422.500, derivante dall'aggiunta della tredicesima mensilità. Nel contraddittorio dell'ENPAS, costituitosi mediante comparsa 3 settembre 1977, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., la questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17 gennaio 1978, comunicata il successivo 24, pubblicata nella G.U. n. 128 del 10 maggio 1978 e iscritta al n. 130 R.O. 1978.

Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS con atto depositato il 24 maggio 1978 l'Avvocatura generale dello Stato la quale è anche intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 24 maggio 1978, illustrato con deduzioni depositate il 6 aprile 1981.

Con ricorso s.d. Ziluca Fabrizio, Briguglio Carmelo, Torti Mazzi Maria e altri tredici dipendenti ministeriali, premesso che l'ENPAS non aveva computato nella indennità di buonuscita la tredicesima mensilità, chiesero che il Pretore di Roma dichiarasse l'obbligo dell'ente intimato di pagare l'indennità di buonuscita in base a nuovo calcolo che comprendesse nella retribuzione annua anche la tredicesima mensilità. Nel contraddittorio dell'ENPAS costituitosi con memoria 14 gennaio 1978, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., la questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17 gennaio 1978, comunicata il successivo 24, pubblicata nella G.U. n. 128 del 10 maggio 1978 e iscritta al n. 131 R.O. 1978.

Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS con atto depositato il 24 maggio 1978 l'Avvocatura generale dello Stato, la quale è anche intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 24 maggio 1978, illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981.

Con ricorso 26 febbraio 1977 Robaud Vincenzo, collocato a riposo dal Ministero della Pubblica Istruzione con la qualifica di dirigente generale dal 28 giugno 1973, premesso che nel calcolo della indennità di buonuscita non era stata computata la tredicesima mensilità, chiese che il Pretore di Roma condannasse l'intimato ente a corrispondergli, a integrazione di quanto già corrisposto a titolo d'indennità di buonuscita, la somma lorda di lire 2.153.333 e accessori.

Nel contraddittorio dell'ENPAS costituitosi con memoria 14 gennaio 1978, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., la questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17 gennaio 1978, comunicata il successivo 24, pubblicata nella G.U. n. 128 del 10 maggio 1978 e iscritta al n. 132 R.O. 1978.

Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS con memoria depositata il 24 maggio 1978 l'Avvocatura generale dello Stato la quale è anche intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 24 maggio 1978, illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981.

Vuoi le motivazioni delle quattro ordinanze pretorili vuoi gli atti dell'ENPAS e del Presidente del Consiglio dei ministri hanno identico contenuto.

Il Pretore di Roma ha osservato che la natura del rapporto di impiego dei dipendenti statali non esibisce caratteristiche che razionalmente giustifichino trattamento divergente dalla evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha introdotto nell'ordinamento il principio della computabilità, ai fini del trattamento di fine lavoro, di ogni compenso avente i requisiti della determinatezza, continuità e obbligatorietà.

Per l'Avvocatura generale dello Stato, invece, non si appalesano violati dalla diversa disciplina positiva dell'impiego statale l'art. 3 perchè diverse sono le situazioni dei dipendenti statali e degli altri lavoratori né l'art. 36 perchè questa norma non copre tutto il terreno del trattamento economico del dipendente, richiamando a sostegno di tali proposizioni e delle relative motivazioni le sentt. 19/1970, 82/1973, 13 e 43/1977 di questa Corte.

9. - Con ricorso depositato il 31 maggio 1977, De Robertis Giuseppe dipendente del Ministero del Lavoro, collocato a riposo con la qualifica di primo dirigente di 2a classe a far tempo dal 1 febbraio 1976, premesso che l'indennità di buonuscita gli era stata corrisposta dall'ENPAS solo il 1 febbraio 1977 senza computare la tredicesima mensilità, chiese che il Pretore di Bari dichiarasse il suo diritto alla tredicesima mensilità nel computo dell'indennità di buonuscita e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma che gli sarebbe giudizialmente liquidata.

Nel contraddittorio dell'ENPAS costituitosi con memoria depositata il 5 novembre 1977, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui riesce esclusa dal computo della indennità di buonuscita la tredicesima mensilità, con ordinanza 8 marzo 1978, notificata e comunicata il 4 aprile 1978, pubblicata nella G.U. n. 264 del 20 settembre 1978 e iscritta al n. 310 R.O. 1978.

Avanti la Corte si è costituita con atto depositato il 26 giugno 1978 per l'ENPAS l'Avvocatura generale dello Stato la quale è anche intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 26 giugno 1978, illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981.

Con ricorso depositato il 5 dicembre 1977, Militello Onofrio, già dipendente del Ministero Difesa Esercito presso la Direzione Lavori Genio di Bari, premesso che nel computo della indennità di buonuscita non gli era stata calcolata la tredicesima mensilità, chiese che il Pretore di Bari condannasse l'ENPAS al pagamento dei ratei della tredicesima mensilità ad integrazione della indennità di buonuscita e ai danni da svalutazione monetaria. Nel contraddittorio dell'ENPAS, costituitosi con memoria 30 gennaio 1978, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennità di buonuscita la tredicesima mensilità, con ordinanza 22 febbraio 1978, comunicata il 15 e notificata il 19 marzo 1978, pubblicata nella G.U. n. 264 del 20 settembre 1978 e iscritta al n. 311 R.O. 1978.

Avanti la Corte si è costituita con atto depositato il 26 giugno 1978 per l'ENPAS l'Avvocatura generale dello Stato, la quale è anche intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 26 giugno 1978 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981.

Mentre il Pretore rinvia nella ordinanza di più recente data alla precedente ordinanza, l'Avvocatura generale dello Stato si limita a richiamare per l'ENPAS le considerazioni svolte nell'atto d'intervento, cui si rimette nella memoria.

Il Pretore di Bari sottolinea la natura retributiva della tredicesima mensilità e il diverso regime vigente quanto alla sua computabilità nel trattamento di fine lavoro sia per altri dipendenti di enti pubblici sia per i lavoratori privati inferendone la violazione degli artt. 3 e 36 Cost.

L'Avvocatura generale dello Stato, che convalida la conclusione di infondatezza della proposta questione ponendo in rilievo le caratteristiche dell'impiego statale, che lo differenziano da altre categorie di impiegati pubblici e privati in ordine al trattamento di fine rapporto, all'uopo richiamando le sentenze 19/1970 e 82/1973 della Corte, menziona nella memoria depositata il 16 aprile 1981 la sopravvenuta legge 20 marzo 1980 n. 75, che per un verso ammette il computo della tredicesima nella indennità de qua e per altro verso prevede ampia sanatoria delle situazioni pregresse rendendo, sempre ad avviso della Avvocatura, necessaria la restituzione degli atti al Pretore per la rinnovazione del giudizio di rilevanza.

10. - Con separati ricorsi 18 maggio 1977, 5 e 1 luglio 1977 poi riuniti, Raspini Gioacchino, Foulques Gilberto e Materi Paolo, già magistrati di Cassazione, chiesero la condanna dell'ENPAS, a sensi di legge costituitosi, al pagamento di quanto dovuto ai medesimi a seguito del computo, peraltro non effettuato dall'Ente, della tredicesima mensilità nell'indennità di buonuscita e, in preliminare, sollevarono la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.

Questione giudicata rilevante e non manifestamente infondata dall'adito Pretore di Roma con ordinanza 11 maggio 1978, comunicata il 23 maggio 1978 e notificata il successivo 9 giugno, pubblicata nella G.U. n. 3 del 3 gennaio 1979 e iscritta al n. 477 R.O. 1978, richiamando la sent. 116/1976 con la quale questa Corte ebbe a dichiarare illegittimo per violazione dell'art. 3 l'art. 9 commi primo e secondo D.l.C.p.S.. 4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui disponeva che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto di impiego fosse commisurabile alla sola retribuzione, e ponendo in evidenza una qualche sostanziale affinità tra indennità di anzianità e indennità di buonuscita.

Avanti la Corte si sono costituiti il Raspini e il Foulques con atto depositato il 20 gennaio 1979 e illustrato con memoria depositata il 15 aprile 1981, in cui hanno arricchito di altre argomentazioni la motivazione del Pretore, e per l'ENPAS con atto depositato il 27 luglio 1978 l'Avvocatura generale dello Stato, la quale è anche intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 27 luglio 1978 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, in cui, ribadita in preliminare l'esigenza di restituire gli atti al Pretore per la rinnovazione, a seguito della sopravvenuta l. 20 marzo 1980 n. 75, del giudizio di rilevanza, ha riproposto quanto già dedotto nell'incidente sollevato dal Pretore di Bari con ordinanza 22 febbraio 1978 (supra 9).

11. - Con ricorso depositato il 27 maggio 1978, Bari Petroni Ida, già dipendente dei Monopoli di Stato collocata a riposo il 30 giugno 1972, chiese condannarsi l'ENPAS, nei modi di legge costituitosi, al pagamento della somma di lire 309.127 per il rateo della tredicesima mensilità non computata nella liquidazione della indennità di buonuscita e al pagamento degli interessi vuoi sul rateo vuoi sulla indennità liquidata, ma corrispostale soltanto nel settembre 1972.

Con ordinanza 4 ottobre 1978, notificata il 18 e comunicata il 26 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 52 del 21 febbraio 1979 e iscritta al n. 648 R.O. 1978, l'adito Pretore di Bari ha, sulla base dei motivi esposti nella ordinanza 22 febbraio 1978, giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in cui si esclude dal calcolo dell'indennità di buonuscita la tredicesima mensilità.

Avanti la Corte si sono costituiti l'ENPAS con atto depositato il 28 novembre 1978 e la Bari Petroni con atto, depositato il 13 marzo 1979 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, in cui deduce che la interpretazione delle norme impugnate, accolta dalla Corte di cassazione, induce a reputare inammissibile la questione di costituzionalità anche alla stregua della sopravvenuta l. 20 marzo 1980 n. 75 e, in ipotesi, insiste per la fondatezza.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per l'ENPAS con atto depositato il 28 novembre 1978 e intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 28 novembre 1978 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, se concorda con la Bari Petroni nel reputare necessaria, a seguito della sopravvenuta legge 75/1980, la restituzione degli atti al giudice a quo, ripropone quanto già esposto nell'incidente sollevato dallo stesso Pretore di Bari con ordinanza 22 febbraio 1978 (supra 9).

12. - Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, Ferrarini Giorgio, collocato a riposo con la qualifica di 1 dirigente del Ministero del Tesoro, e Pascucci Venilia, collocata a riposo con la qualifica di coadiutore principale del Ministero Difesa, hanno chiesto condannarsi l'ENPAS, nei modi di legge costituitosi, alla riliquidazione della indennità di buonuscita con il computo della tredicesima mensilità e sulla base del 100% (e non dell'80%) dello stipendio e al pagamento degli interessi e con la rivalutazione monetaria del dovuto. Con ordinanza 18 ottobre 1978, notificata il 21 e comunicata il 26 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 59 del 28 febbraio 1979 e iscritta al n. 654 R.O. 1978, l'adito Pretore di Roma, richiamata l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia Raspini e altri contro l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.

Avanti la Corte si è costituita con atto, depositato il 28 novembre 1978, per l'ENPAS l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta anche per il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto sotto la stessa data depositato e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, riproducendo argomentazioni prospettate e conclusioni formulate nell'incidente sollevato dallo stesso Pretore l'11 maggio 1978 (supra 10).

13. - Con ricorso depositato il 4 aprile 1978, D'Alfonso Alfonso, collocato a riposo dal Ministero di Grazia e Giustizia a far tempo dall'8 gennaio 1973, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con atto 6 giugno 1978, al pagamento della differenza tra la indennità di buonuscita già corrispostagli e l'indennità calcolata con il computo della tredicesima mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi a far tempo dal 31 maggio 1973.

Con ordinanza 29 novembre 1978, comunicata e notificata il 12 dicembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 80 del 21 marzo 1979 e iscritta al n. 18 R.O. 1979, l'adito Pretore di Teramo, ritenuta la irrazionalità del deteriore trattamento dei dipendenti statali rispetto agli altri dipendenti pubblici, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., l'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, interpretato nel senso della non computabilità della tredicesima mensilità nella indennita di buonuscita.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato l'8 gennaio 1979 e illustrato con le deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nell'istanza di restituzione degli atti a motivo della sopravvenuta l. 20 marzo 1980 n. 75 e, in subordine, nella conclusione d'infondatezza della proposta questione che ha affidato agli argomenti esposti in scritti versati in altri incidenti.

14. - Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, De Vita Antonio, collocato in pensione con la qualifica di direttore aggiunto di divisione del Ministero Difesa-Esercito, chiese condannarsi l'ENPAS, non costituitosi, alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% con gli interessi legali e con la rivalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione del diritto.

Con ordinanza 8 novembre 1978, comunicata il 22 novembre 1978 e notificata il 12 gennaio 1979, pubblicata nella G.U. n. 87 del 28 marzo 1979 e iscritta al n. 78 R.O. 1979, l'adito Pretore di Roma, richiamata l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in cui, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, l'ultima retribuzione è presa in considerazione (non nella sua integrità ma) nella misura dell'80%.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato l'11 dicembre 1978 e illustrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nella istanza di restituzione degli atti e, in subordine, nella conclusione d'infondatezza della questione che - malgrado la prospettazione di diversa violazione del principio di uguaglianza - ha affidato agli argomenti esposti in scritti versati in altri incidenti.

Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, Bonifazi Roberto, collocato in pensione con la qualifica di dirigente superiore del Ministero degli Interni, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con memoria depositata il 23 novembre 1978, alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% degli emolumenti, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione del diritto.

Con ordinanza 4 dicembre 1978, comunicata il 27 dicembre dello stesso anno e notificata il 20 gennaio 1979, pubblicata nella G.U. n. 87 del 28 marzo 1979 e iscritta al n. 82 R.O. 1979, l'adito Pretore di Roma, richiamata l'ordinanza li maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza 8 novembre 1978 dell'ufficio medesimo.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 27 gennaio 1979 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, il cui contenuto è mutuato dagli scritti versati nell'incidente sollevato con ordinanza 8 novembre 1978 dello stesso Pretore di Roma.

Con ricorso depositato il 15 luglio 1978, Donato Domenico, collocato in pensione con la qualifica di dirigente superiore del Ministero delle Finanze, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con memoria 4 gennaio 1979, alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% degli emolumenti con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione del diritto.

Con ordinanza 17 gennaio 1979, notificata il 19 e comunicata il 25 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 126 del 9 maggio 1979 e iscritta al n. 214 R.O. 1979, l'adito Pretore di Roma, richiamata l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza 8 novembre 1978 dell'ufficio medesimo.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 20 febbraio 1979 e illustrato nella memoria depositata il 16 aprile 1981, il cui contenuto è mutuato dagli scritti versati nell'incidente, sollevato con ordinanza 8 novembre 1978 dello stesso Pretore.

Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, Plaustro Antonio, collocato in pensione con la qualifica di dirigente generale del Ministero Poste e Telegrafi, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con memoria depositata il 1 febbraio 1979, alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% degli emolumenti con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione del diritto.

Con ordinanza 5 febbraio 1979, notificata il 12 e comunicata il 13 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 161 del 13 giugno 1979 e iscritta al n. 259 R.O. 1979, l'adito Pretore di Roma, richiamata l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha riprodotto motivazione e dispositivo dell'ordinanza 8 novembre 1978 dell'ufficio medesimo.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 27 febbraio 1979 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, il cui contenuto è mutuato dagli scritti versati nell'incidente sollevato con ordinanza 8 novembre 1978 dello stesso Pretore di Roma.

15. - Con ricorso depositato il 21 giugno 1978, La Barbera Giovanni, collocato in pensione con la qualifica di 1 dirigente imposte dirette, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con memoria depositata l'11 settembre 1978, a corrispondergli il maggior importo dovutogli a titolo di indennità di buonuscita commisurata sulla base del 100% degli emolumenti.

Con ordinanza 8 ottobre 1979, notificata il 16 e comunicata il 18 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 50 del 20 febbraio 1980 e iscritta al n. 928 R.O. 1979, l'adito Pretore di Modena, richiamata la ordinanza 11 maggio 1978 del Pretore di Roma, ha soggiunto che il deteriore trattamento del dipendente statale non è giustificato dal concorso dello Stato alla formazione del fondo di previdenza per essere la indennità di anzianità dell'impiego privato, pur commisurata all'intera mensilità retributiva, a totale carico del datore di lavoro e, pertanto, ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., la questione di legittimità dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 nella parte in cui limitava all'80% dell'ultimo stipendio annuo del dipendente statale l'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita (e non già la commisurazione dell'indennità all'ultimo stipendio, paga o retribuzione annui), in luogo di quella concernente il combinato disposto degli artt. 3 comma secondo e 38 comma primo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 prospettata dal La Barbera.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 22 dicembre 1979 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale ha riprodotto argomenti esposti in precedenti interventi.

16. - Con ricorso 18 maggio 1979, Zigliara Marongiu Aurora, già dipendente del Ministero delle Finanze, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con memoria depositata il 28 novembre 1979, al pagamento della differenza tra le somme dovutele sulla base del 100% dell'ultimo stipendio a titolo d'indennità di buonuscita e quelle liquidatele, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Con ordinanza 19 dicembre 1979, notificata l'8 gennaio 1980 e comunicata il 5 febbraio 1980, pubblicata nella G.U. n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 158 R.O. 1980, l'adito Pretore di Sassari, richiamata la sentenza 116/1976 della Corte e ricordati nel campo dell'impiego privato la legge 18 dicembre 1960 n. 1561 nonché gli artt. 2120 e 2121 cod. civ. sulla scia della ordinanza 11 maggio 1978 del Pretore di Roma (R.O. 477/1978), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 per violazione dell'art. 3 Cost.

Avanti la Corte, nella non comparizione delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 21 febbraio 1980 e illustrato nella memoria depositata il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomenti esposti in precedenti interventi.

17. - Con separati ricorsi poi riuniti, Duni Mario, Duni Bianca, Novelli Domenico e Oliva Guido chiesero, nel contraddittorio dell'ENPAS a sensi di legge costituitosi, condannarsi l'Ente al pagamento della differenza tra quanto dovuto ai medesimi a seguito del computo della tredicesima mensilità e sulla base del 100% dell'ultimo stipendio percepito e quanto liquidato, in via gradata della differenza tra quanto dovuto a seguito del computo della tredicesima mensilità e il liquidato, e, infine, della differenza tra quanto dovuto sulla base del 100% dell'ultimo stipendio percepito e il liquidato.

Con ordinanza 10 gennaio 1980, notificata il 21 e comunicata il 28 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 152 del 4 giugno 1980 e iscritta al n. 208 R.O. 1980, l'adito Pretore di Roma, ritenuta l'inapplicabilità delle disposizioni del d.l. 29 maggio 1979 n. 163, che deferivano alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. le controversie in materia d'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome sancendo l'estinzione di diritto dei giudizi pendenti su tale materia e la compensazione delle spese tra le parti, per la mancata conversione e delle "sanatorie" previste nell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374, fruendo delle argomentazioni svolte nella ripetuta ordinanza 11 maggio 1978 dello stesso Pretore di Roma (R.O. 477/1978), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, nella parte in cui esclude ogni compenso costante, diverso dallo stipendio, dal computo della indennità di buonuscita, che commisura (non al 100% ma) all'80% di un dodicesimo dello stipendio annuo.

Avanti la Corte si sono costituite le parti private con atto 20 marzo 1980, ampiamente illustrato nella memoria 16 aprile 1981, in cui, precisato che la questione sollevata dal Pretore potrebbe essere risolta in via interpretativa sol limitatamente all'inclusione della tredicesima nell'indennità di buonuscita, e che la qualifica previdenziale di detta indennità sarebbe venuta meno a seguito del d.P.R. 1032/1973, che ne sancisce la natura retributiva, richiamano gli scritti versati nel giudizio a quo concludendo per la declaratoria d'incostituzionalità della disposizione impugnata.

Nell'atto d'intervento, depositato il 24 giugno 1980 e illustrato nella memoria depositata il 16 aprile 1981, il Presidente del Consiglio dei ministri si richiama ad argomenti svolti in precedenti incidenti.

18. - Con ricorso depositato il 23 settembre 1978, Calzolari Anna, Veggetti Francesca e altri otto già dipendenti del Ministero delle Finanze (Monopoli di Stato), premesso che l'ENPAS aveva liquidato le indennità di buonuscita, ai medesimi dovute senza computare la tredicesima mensilità, chiesero condannarsi l'Ente, poi non costituitosi in giudizio, al pagamento delle differenze tra quanto dovuto previo computo della tredicesima mensilità e il percepito con la rivalutazione monetaria.

Identiche le richieste avanzate da Bellavia Aldo con ricorso depositato il 27 aprile 1979, Gabrielli Rina con ricorso depositato il 20 agosto 1979, Vozza Girolamo con ricorso depositato il 22 maggio 1979, Bambini Denise con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Di Gregorio lolanda con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Casarini Clementina con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Pieralisi Petropoli Maria Gentile e altre tre già dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione con ricorso depositato il 3 maggio 1979, Sgrò Carmine con ricorso depositato il 21 maggio 1979, Marmocchi Mario ed altri otto già dipendenti del Ministero delle Finanze (Monopoli di Stato) con ricorso depositato il 23 settembre 1978 e Franceschi Ivo con ricorso depositato l'8 gennaio 1979.

Riuniti i ricorsi, l'adito Pretore di Bologna, con ordinanza 23 aprile 1980, notificata il 2 maggio e comunicata il 5 maggio dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 194 del 16 luglio 1980 e iscritta al n. 421/1980, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 6 commi primo e secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sul riflesso che a) il primo comma con privare della giurisdizione il giudice ordinario non solo viola l'art. 113, ma sarebbe intrinsecamente contraddittorio in quanto demanda il provvedimento d'estinzione del processo al giudice privato della giurisdizione, b) il contrasto del secondo comma con l'art. 24 risulta dalla motivazione, letteralmente trascritta, della ordinanza 2 ottobre 1979 del Pretore di Roma (R.O. 888/1979) e dal rilievo che estinzione del processo e compensazione delle spese lederebbero il diritto d'azione, e) la violazione, infine, dell'art. 3 e del principio di uguaglianza scaturirebbe dal diverso trattamento riservato ai dipendenti statali con attribuire alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. le controversie previdenziali di cui sono parti (in tali sensi richiama il Pretore la sent. 139/1979 di questa Corte).

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 4 agosto 1980 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha posto in rilievo che la norma impugnata, con attribuire ai t.a.r. la cognizione delle controversie, ha composto il conflitto tra la Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, che la violazione del principio di uguaglianza, che sarebbe perpetrata, con privilegiare, rispetto al giudice ordinario, la giurisdizione amministrativa, è stata ritenuta infondata dalla Corte con sent. 43/1977, che né l'estinzione del processo né la compensazione delle spese impingerebbe sul diritto d'azione che può essere esercitato avanti i t.a.r.

19. - Pronunciando sull'appello dell'ENPAS avverso la sentenza 19 luglio 1978 resa dal Pretore di Avellino nelle controversie promosse da De Pasquale Carmelo e Mariucci Filippo, il Tribunale di Avellino, con ordinanza 29 aprile 1980, notificata il 10 e comunicata il 12 maggio dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 215 del 6 agosto 1980 e iscritta al n. 472 R.O. 1980, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli articoli 3, 24 e 104 Cost., dell'art. 6 comma secondo legge 20 marzo 1980 n. 75, nonché dell'art. 4 ultimo comma della stessa legge anche in riferimento all'art. 38 Cost., sulla base di argomenti già svolti in altre ordinanze di rimessione.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 26 agosto 1980 e illustrato nelle deduzioni depositate il 16 aprile 1981, il cui contenuto non diverge dagli scritti versati nell'incidente sollevato dal Pretore di Bologna con la ordinanza 23 aprile 1980 (R.O. 421/1980). Identiche nella motivazione e nel dispositivo sono le ordinanze rese dallo stesso Tribunale sotto la medesima data nelle controversie promosse contro l'ENPAS da Bucci Gennaro (R.O. 473/1980), da Cannizzaro Alfredo (R.O. 474/1980) e da Sirignano Gabriele (R.O. 475/1980) e identico il contenuto degli scritti depositati dall'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

20. - Con ricorso depositato il 13 marzo 1980, Castellini Leila, già dipendente del Ministero delle Finanze con mansioni di assistente principale, chiese condannarsi l'ENPAS, poi non costituitosi in giudizio, al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio della indennità di buonuscita calcolata con il computo della tredicesima mensilità, con la rivalutazione monetaria, e degli interessi.

Con ordinanza 2 maggio 1980, comunicata il 15 e notificata il 17 maggio dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 256 del 17 settembre 1980 e iscritta al n. 481 R.O. 1980, l'adito Pretore di Siena ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, 38 e 102 comma primo Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75, per il quale "i giudizi pendenti alla data della entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto", sulla base di motivazione non divergente da altre ordinanze di rimessione.

Identici al contenuto di scritti versati in altri incidenti sono l'atto di intervento e la memoria depositati dall'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Identica la motivazione delle ordinanze rese dallo stesso Pretore sotto la medesima data nelle controversie promosse contro l'ENPAS. da Lazzeroni Giulio (n. 482 R.O. 1980), da Nuti Palmira (n. 483 R.O. 1980) e da Breschi Aldo (n. 484 R.0. 1980), così come gli scritti dell'Avvocatura generale dello Stato riproducono le difese redatte per l'incidente iscritto al n. 481 R.O. 1980.

21. - Con ricorso depositato il 17 gennaio 1980, Colasanti Antonio, già dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di coadiutore superiore, chiese condannarsi l'ENPAS, poi non costituitosi in giudizio, al pagamento della differenza tra l'ammontare dell'indennità di buonuscita, determinata con il computo della tredicesima mensilità, e il percepito e degli interessi vuoi sul percepito per il ritardato pagamento di questo vuoi sulla differenza.

Con ordinanza 31 marzo 1980, comunicata il 16 aprile e notificata il 12 giugno dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 277 dell'8 ottobre 1980 e iscritta al n. 545 R.O. 1980, il Pretore di S.M. Capua Vetere ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, e 102 comma primo Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75, nonché, anche in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 4 ultimo comma della stessa legge, riecheggiando motivazioni di altre ordinanze di rimessione.

Identiche agli scritti versati in altri incidenti sono le difese dell'Avvocatura generale dello Stato intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è comparsa.

22. - Con ordinanza 20 giugno 1980, comunicata il 25 giugno e notificata il 7 luglio dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 277 dell'8 ottobre 1980 e iscritta al n. 557 R.O. 1980, resa su separati ricorsi proposti contro l'ENPAS, rimasto contumace, da De Rienzo Francesco, Avella Pietro, Bocciero Raffaele e Coviello Orlando, poi riuniti, il Pretore di Benevento ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75, ma ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 comma primo, 102 comma primo, 3 comma primo, e 38 comma secondo Cost., la questione di legittimità del secondo comma dello stesso articolo nella parte in cui "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti", sulla base di motivazione con particolare intensità incentrata sulla mancata tutela giurisdizionale del diritto agli interessi legali.

Identiche agli scritti versati in altri incidenti sono le difese dell'Avvocatura generale dello Stato intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è comparsa.

23. - Con ordinanza 28 maggio 1980 notificata il 5 giugno e comunicata il 9 giugno dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 291 del 22 ottobre 1980 e iscritta al n. 568 R.O. 1980, resa nella contumacia dell'ENPAS, nella controversia promossa da Scapinelli Lorenzo con ricorso depositato il 29 novembre 1979, il Pretore di Modena ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate a) la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., del primo comma dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75 perchè attribuisce ai t.a.r. la cognizione delle controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto spettanti ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome collocati a riposo e b), in subordine, la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 25 comma primo e 24 comma primo Cost., dell'art. 5 cod. proc. civ. perchè non si estende alla irrilevanza, nei giudizi pendenti, delle sopravvenute disposizioni normative modificatrici dei criteri di giurisdizione, sul riflesso che I) la autonomia delle prestazioni previdenziali rispetto al rapporto d'impiego non giustifica l'estensione della giurisdizione esclusiva dei t.a.r. alle controversie previdenziali, II) l'attribuzione di tali controversie alla giurisdizione dei t.a.r. riserva ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome una condizione deteriore rispetto alle omologhe situazioni degli enti pubblici non economici, III) il principio di precostituzione del giudice, da intendersi nel senso dell'applicabilità sua ai giudizi pendenti, coinvolge nella censura d'illegittimità per violazione degli artt. 24 e 25 anche l'art. 5 cod. proc. civ., che prevede l'insensibilità di detti giudizi ai soli mutamenti di fatto sopravvenuti.

Nulla di nuovo negli scritti versati avanti questa Corte dall'Avvocatura generale dello Stato intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è comparsa.

24. - Con tre ordinanze (comunicate il 28 maggio 1980, notificate il successivo 5 luglio e pubblicate nella G.U. n. 298 del 29 ottobre 1980), rese sotto la data del 12 maggio 1980 nelle controversie promosse contro l'ENPAS rimasto contumace da Virgillito Giuseppe (n. 574 R.O. 1980), Sanna Felice (n. 575 R.O. 1980) e Barielloni Osvaldo (n. 576 R.O. 1980), il Pretore di Livorno ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., la questione di legittimità del primo comma dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75, sospettato di "bloccare l'attività dei giudici del lavoro che avevano emesso numerosissime sentenze".

Nulla di nuovo negli scritti dell'Avvocatura generale dello Stato intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è comparsa.

25. - Provvedendo su separati ricorsi, proposti da Dami Emilio, Agus Pietro (due ricorsi), eredi Gentile Sandri Bice ed altri tredici, poi riuniti, nei confronti dell'ENPAS rimasto contumace, il Pretore di Pistoia, con ordinanza 4 luglio 1980, comunicata il 31 luglio e notificata il 4 settembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 318 del 19 novembre 1980 e iscritta al n. 697 R.O. 1980, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo e 42 Cost., la questione di legittimità del secondo comma dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75, ed ha d'ufficio elevato a parametri di costituzionalità anche gli artt. 70 e 101 ricalcando la ordinanza 14 dicembre 1979 del Pretore di Udine (n. 51 R.O. 1980).

Dalla ordinanza non divergono motivazione e dispositivo della ordinanza 25 luglio 1980 (notificata il 4 agosto e comunicata il 2 settembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 345 del 17 dicembre 1980 e iscritta al n. 687 R.O. 1980), resa dallo stesso Pretore di Pistoia su separati ricorsi proposti contro l'ENPAS, rimasto coniumace, da Tosi Mario, Forcellini Antonietta, Barletta Oreste, Quercegrossi Lorenzina, Zuccaro Francesco, Bragaglia Giulio, Scarpelli Ernesto, Barontini Enzo, Piancastelli Dino, Tronci Alberto, Benedetti Volfando (due ricorsi), Marmai Luigi (due ricorsi), Caciotti Sbraga Eda, Magnanelli Vito, rappresentati dallo stesso difensore, poi riuniti.

Nulla di nuovo negli scritti dell'Avvocatura generale dello Stato intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è comparsa.

26. - Provvedendo su separati ricorsi, depositati il 18 marzo 1980 e notificati il successivo 25 all'ENPAS, nei modi di legge costituitosi, da Pronesti Alfredo, Manni Franco, Bettiga Giovanni, Palumbo Salvatore, poi riuniti, con ordinanza 27 giugno 1980 (comunicata il 22 luglio e notificata il 15 settembre 1980, pubblicata nella G.U. n. 311 del 12 novembre 1980 e iscritta al n. 718 R.O. 1980), il Pretore di Como, sulla base di motivi già noti, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli articoli 104 comma primo, 25 comma primo e 3 comma primo Cost., degli artt. 6 comma primo (rectius: secondo) e 4 ultimo comma l. 20 marzo 1980 n. 75.

Nulla di nuovo negli scritti dell'Avvocatura generale dello Stato intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è comparsa.

27. - Pronunciando sull'appello, depositato dall'ENPAS sotto la data del 22 novembre 1979, avverso la sentenza 15-17 ottobre 1979, resa su ricorso di D'Emilia Alfonso, il Tribunale di Frosinone, con ordinanza 4 giugno 1980, comunicata il successivo 17 e notificata il 2 settembre 1980, pubblicata nella G.U. n. 357 del 31 dicembre 1980 e iscritta al n. 736 R.O. 1980, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 38 commi primo e secondo, 24 commi primo e secondo, 102 comma primo Cost., la questione di legittimità degli artt. 4 ultimo comma e 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75, nonché dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 per la parte in cui non esclude dalla sanatoria gli effetti derivanti dagli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163, riprendendo a guisa di motivazione, le argomentazioni svolte dal Pretore di Bologna nella ordinanza 18 giugno 1979 (n. 660 R.O. 1979).

Identiche la data e la motivazione della ordinanza resa dallo stesso Tribunale nella controversia promossa contro l'ENPAS da Nardoni Giovanni (n. 737 R.O. 1980), mentre identica è la motivazione delle ordinanze rese sotto la data del 18 giugno 1980 dallo stesso Tribunale nelle controversie promosse contro l'ENPAS da Giuliani Adriano (n. 738 R.O. 1980), da Spaziani Vincenzo (n. 739 R.O. 1980), da Capasso Raffaele (n. 740 R.O. 1980), da Campoli Vincenzo (n. 741 R.O. 1980), da Sarra Enrico (n. 742 R.O. 1980), da Di Sora Viviano (n. 743 R.O. 1980), da Bartolomucci Getulio (n. 744 R.O. 1980), da Silvino Alfredo (n. 745 R.O. 1980), da Corsetti Antonio (n. 746 R.0. 1980), da Cianotti Pietro (n. 747 R.O. 1980), da Panfili Augusto (n. 748 R.O. 1980), da Peschisolido De Marco Maria (n. 749 R.O. 1980), da Capati Antonio (n. 750 R.O. 1980).

Identica è la motivazione (materiale è l'errore commesso nell'elevare a parametro di costituzionalità l'art. 1 in luogo dell'art. 3) delle ordinanze rese il 17 dicembre 1980 dallo stesso Tribunale nelle controversie promosse contro l'ENPAS da Tirocchi Emidio (n. 167 R.O. 1981), da Torre Giuseppe (n. 168 R.O. 1981), da Cerroni Luigi (n. 169 R.O. 1981), da Benedetti Fernando (n. 170 R.O. 1981), da Mazza Vittorio (n. 171 R.O. 1981), da Bianchi Alfredo (n. 172 R.O. 1981), da Sellari Giuseppe (n. 173 R.O. 1981), Guadagnoli Tarquinio (n. 174 R.O. 1981), da Mauri Martini Maria Teresa (n. 175 R.O. 1981), da Sistopaoli Peritore Virginia (n. 176 R.O. 1981), da Petrini Francesco (n. 177 R.O. 1981).

Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atti tempestivamente depositati e integrati con memoria in cui l'Avvocatura generale dello Stato riproduce argomenti già svolti e conclude per la infondatezza della proposta questione.

28. - Provvedendo con ordinanza 20 maggio 1980 (comunicata il 18 luglio e notificata il 27 settembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 13 del 14 gennaio 1981 e iscritta al n. 777 R.O. 1980) sul ricorso di Vitaliano Francesco nella contumacia dell'ENPAS, il Pretore di La Spezia ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 comma primo e 104 comma primo Cost., la questione di legittimità dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 74 (rectius: 75) facendo capo a motivazioni di altre ordinanze di rimessione.

Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 3 febbraio 1981 e integrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, sulla base di argomentazioni svolte in altri incidenti, conclude per la infondatezza della questione.

29. - Alle ordinanze di rimessione, assegnate alla pubblica udienza del 29 aprile 1981, sono state aggiunte altre e la trattazione di tutte è stata assegnata alla pubblica udienza del 7 ottobre 1981 sotto quattro numeri di ruolo (10 a 13), in riferimento ai quali il giudice Andrioli ha svolto distinte relazioni.

Sulle ordinanze del gruppo n. 10 hanno parlato l'avv. Raspini per sè e Gilberto Foulques, l'avv. Giovanni Duni per Duni Mario e altri e gli avvocati dello Stato Sernicola e Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'ENPAS.

Sulle ordinanze del gruppo n. 11 ha parlato l'avvocato dello Stato Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Sulle ordinanze del gruppo n. 12 ha parlato l'avvocato dello Stato Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Sulle ordinanze del gruppo n. 13 ha parlato l'avvocato dello Stato Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

30.1. - L'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della l. 5 dicembre 1964 n. 1268), per il quale l'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'ENPAS, è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1963 e successivamente (in virtù del d.P.R. 1032/1973 sino al 31 marzo 1974), in un dodicesimo (a far tempo dal 1 gennaio 1965 in un ventesimo in virtù dell'art. 3 comma settimo l. 1268/1964) dell'80% dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile, è impugnato, con riferimento al mancato computo della tredicesima mensilità e alla mancata assunzione a base del calcolo dell'intero importo dell'ultimo stipendio, per violazione dell'art. 3 comma primo Cost.

30.2. - Gli artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato; G.U. 15 marzo 1974 n. 71), entrato in vigore il 1 aprile 1974, a tenor dei quali l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva, costituita dall'80% dello stipendio, paga o retribuzione annui (integrati da indennità e assegni elencati nel comma primo e, in genere, da assegni e indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale), quanti sono gli anni di servizio computabili, formano oggetto di censura per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. con riferimento al mancato computo della tredicesima mensilità e alla mancata assunzione a base del calcolo dell'intero importo dell'ultimo stipendio.

Va sin d'ora rilevato che per l'art. 3 l. 20 marzo 1980 n. 75 è consentito ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo servizio sia compreso nel periodo 1 giugno 1969-31 marzo 1979, e ai loro superstiti presentare - entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa - la domanda di riliquidazione della indennità di buonuscita integrata della tredicesima mensilità, peraltro commisurate l'una e l'altra all'80% dell'ultimo stipendio.

30.3. - Del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato), impugnato nella totalità per violazione dell'art. 77 Cost., formano oggetto di incidenti a) l'art. 55 ultimo comma, per il quale non danno luogo a corresponsione di interessi l'indennità di buonuscita e i contributi a carico del Fondo gestito dall'ENPAS, per violazione degli artt. 3, 24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo e 102 comma primo Cost., b) l'art. 57 comma primo, per il quale le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r., per violazione degli artt. 24 commi primo e secondo e 25 comma primo Cost., e il comma secondo dello stesso articolo, per il quale i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti, per violazione degli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 28, 38 commi primo e secondo, 42, 70, 101 e 102 comma primo Cost.

30.4. - Della l. 13 agosto 1979 n. 374 (corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal d.l. 29 maggio 1979 n. 163) è impugnato l'art. 1, che dà sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del d.l. 163/1979, nella sua totalità per violazione dell'art. 77 Cost., e limitatamente alla parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 57 comma secondo d.l. 163/1979 (più precisamente in punto alla caducazione dei provvedimenti giudiziali non definitivi e alla estinzione dichiarata d'ufficio dei giudizi pendenti con la compensazione delle spese tra le parti) per violazione degli artt. 3, 24, 42, 70, 101 e 113 Cost.

30.5. - Della l. 20 marzo 1980 n. 75 (proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza, norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della l. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per l'opzione) sono impugnati a) l'art. 4 ultimo comma, per il quale le somme dovute a titolo di prestazione per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e per contributi non danno luogo a corresponsione d'interessi, per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo, 102 comma primo e 104 comma primo Cost., b) l'art. 6 comma primo, per il quale le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r., per violazione degli artt. 3 comma primo, 24 comma primo, 25 comma primo e 113 Cost., c) l'art. 6 comma secondo, per il quale i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione della indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti, per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 25 comma primo, 38 commi primo e secondo, 42, 70, 101, 102 comma primo, 104 e 113 Cost.

30.6. - L'art. 5 cod. proc. civ. è impugnato in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. a motivo della mancata considerazione dei mutamenti dei criteri di giurisdizione sanciti da norme sopravvenute nella pendenza del giudizio.

30.7. - La connessione e, assai di frequente, la identità di questioni sottoposte al giudizio della Corte impongono la riunione dei procedimenti.

31. - La mancata conversione del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 ne ha determinato la caducazione che a sua volta non consente alla Corte di prendere in esame le questioni riassunte sub 30.3 che sono pertanto da ritenere inammissibili.

32. - Le questioni riflettenti l'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, sollevate da dipendenti collocati in quiescenza anteriormente al 31 marzo 1974, investono collocamenti a riposo che non sono in tutto disciplinati ratio temporis dall'art. 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 e, pertanto, non si giustifica la restituzione degli atti al fine di rendere possibile la ripetizione del giudizio di rilevanza delle medesime.

A parametro di illegittimità delle norme che non prevedono il computo della tredicesima mensilità nella liquidazione della indennità di buonuscita ed assumono a base del calcolo un multiplo dell'80% dell'ultimo stipendio è assunto l'art. 3 comma primo, cui il diverso trattamento riservato ai dipendenti dello Stato destinatari della legge in esame e ad altri lavoratori privati e no infliggerebbe offesa.

Questa Corte (da ultimo sent. 26/1980) ha negato in siffatte specie la sussistenza della violazione del principio di uguaglianza, nè sono addotte nei presenti incidenti ragioni che valgano a porre in dubbio la validità dell'orientamento.

33. - La doglianza riflettente l'assunzione, a base del calcolo dell'indennità, dell'80 % dello stipendio annuo provoca la questione che ha per oggetto gli artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., ma, poiché l'art. 3 l. 75/1980 prevede la riliquidazione della indennità di buonuscita effettuata sulla base dell'80% dello stipendio annuo, nè forma oggetto di impugnazione l'art. 1 l. 75/1980 che tale base di calcolo recepisce, s'impone la restituzione degli atti per riesame della rilevanza a stregua della sopravvenuta normativa.

34. - L'esclusione, dal computo della indennità di buonuscita, della tredicesima mensilità fornisce materia alle questioni di legittimità non solo dell'art. 1 d.P.R. 759/1965 (questione sub 32. giudicata infondata in riferimento all'art. 3 Cost.), ma anche degli artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 1032/1973 in riferimento all'art. 36 Cost.

Sennonché le parti delle controversie di merito, per aver raggiunto l'ultimo giorno di servizio nel periodo 1 giugno 1969-31 maggio 1979, sono state ammesse dall'art. 3 l. 75/1980 a conseguire la riliquidazione dell'indennità previo computo della tredicesima mensilità, e pertanto s'impone la restituzione degli atti per nuovo esame anche sotto questo aspetto della questione di legittimità degli artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 1032/1973.

Né a diverso risultato è dato pervenire per la questione di legittimità delle or menzionate norme prospettata in riferimento all'art. 36 Cost.

35. - L'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 è impugnato nella sua interezza per violazione dell'art. 77 Cost. ravvisata in ciò che nella sanatoria degli effetti derivati dal d.l. 163/1979 non convertito si sostanzierebbe eccesso di potere delle Camere, ma la infondatezza della censura, che era stata rivolta anche all'art. 1 d.l. 163/1979 in corso di conversione, non ha bisogno di approfondita illustrazione perchè il venir meno degli effetti di decreto legge non convertito non impedisce di disciplinare, traverso la tecnica della sanatoria, situazioni su cui incideva il decreto legge decaduto (in tali sensi sent. 75/1967).

36.1. - Le materie della caducazione dei provvedimenti giudiziali non definitivi e la estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese tra le parti, se disciplinate dall'art. 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, che i giudici a quibus hanno ritenuto oggetto di sanatoria a sensi dell'art. 1 comma primo l. 374/1979, danno origine a questioni di legittimità delle or menzionate norme per violazione degli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 28, 42, 70, 101, 102 comma primo e 113 Cost., e. se disciplinate dall'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75, forniscono materia alle questioni di legittimità delle elencate disposizioni per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 25 comma primo, 38 commi primo e secondo, 42, 70, 101, 102 comma primo, 104 comma primo e 113 Cost.

L'art. 6 comma primo legge 75/1980, che attribuisce la cognizione delle controversie in materia di indennità di buonuscita relative al personale dello Stato e delle aziende autonome alla giurisdizione dei t.a.r., forma oggetto d'impugnazione per violazione degli artt. 3 comma primo, 24 comma primo, 25 comma primo, 104 e 113 Cost.

36.2. - Che la preferenza accordata alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. a discapito del giudice ordinario implichi in materia di licenziamenti di dipendenti di enti pubblici non economici violazione della Carta costituzionale, è stato escluso dalla Corte con sent. 47/1976, né la censura acquista quota se la si corrobora chiamando in causa la l. 11 agosto 1973 n. 533 le cui disposizioni, seppure con il prudenziale "in quanto applicabili", sono state innestate - in virtù dell'art. 31 d.P.R. 24 marzo 1981 n. 145 (ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) - nel tronco della giurisdizione esclusiva dei t.a.r. cui è stata attribuita la cognizione delle controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda, perchè le controversie previdenziali, che nel presente incontro vengono in considerazione, non esigono menomaniente per l'accertamento dei fatti l'utilizzazione di tecniche di cui la l. 533/1973 somministra messe assai più copiosa di quel che non sia riuscito ai conditores della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 di apprestare

Riaffermato che l'art. 103 comma primo Cost. consente anche al legislatore ordinario di attribuire la cognizione di diritti agli organi della giustizia amministrativa, le peculiarità delle controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, che si assommano nel carattere documentale delle stesse, fanno giustizia della quasi totalità dei parametri di costituzionalità senza risparmio adunati dai giudici a quibus: art. 3 per difetto della identità di posizioni tra i dipendenti aventi diritto alla indennità di buonuscita e le parti del normale modello di controversie previdenziali, art. 24 perchè la l. 6 dicembre 1971 n. 1034 consente ai primi la difesa dei propri diritti in giudizio anche se la nomofilachia della Corte di cassazione è limitata alle questioni attinenti alla giurisdizione (diversamente dialoghizzando anche l'art. 111 comma secondo Cost. non sfuggirebbe alla sanzione della incostituzionalità), art. 77 per i motivi svolti sub 35., artt. 104 e 113 perchè i t.a.r. non hanno le carte in regola con questi precetti in minor misura dei giudici ordinari.

36.3. - Accomunano l'art. 57 comma secondo d.l. 163/1979, quale oggetto di sanatoria data dall'art. 1 comma primo l. 74/1979. e l'art. 6 comma secondo l. 75/1980 sul piano dei parametri di costituzionalità gli artt. 3, 24 comma primo, 25 comma secondo, 38, 42, 70, 101 e 102 cui si aggiungono per il solo art. 6 comma secondo gli artt. 1 comma primo, 104 e 113 talché la sostanziale qualifica di oggetto continente che all'art. 6 comma secondo riviene, per un verso rende superflua la restituzione degli atti al fine di rendere possibile il riesame della rilevanza della questione di legittimità dell'art. 57 comma secondo, e, per altro verso, persuade - stante la sostanziale identità di contenuto delle norme impugnate - a dar la precedenza alla questione di legittimità della norma di più fresca data. Posto da parte l'art. 1 comma primo Cost. per non essere il lavoro l'unico bene costituzionalmente garantito, la motivazione delle censure è da ravvisare nell'avere il legislatore del 1980 individuato nella cosa giudicata dei provvedimenti giurisdizionali il solo ostacolo idoneo ad impedire l'applicazione ai giudizi pendenti dell'art. 6 comma primo della l. 75/1980, del quale si è or ora dimostrata la conformità ai dettami costituzionali, talché sarebbe stato sufficiente dettare, in luogo del secondo comma dell'art. 6, una norma dal contenuto proprio dell'art. 230 r.d. 1368/1941, che manteneva ferma la competenza dei giudici rite et recte investiti delle controversie pendenti al 21 aprile 1942 (data di entrata in vigore del codice di procedura civile che prevedesse criteri di competenza contrastanti con quelli contemplati nelle norme anteriori) ed estenderla - si noti bene - ai rapporti tra giudici ordinario e amministrativo, non considerati da quella norma transitoria, per non fornire esca alle complesse impugnazioni la cui fondatezza è questa Corte chiamata a scrutinare.

Orbene, è da escludere che la ipotizzata ampliatio del disposto dell'art. 230 abbia vigore di principio costituzionale e che sia contrario ai molti parametri prospettati il secondo comma dell'art. 6, la cui lettura - sia lecito precisarlo - non va dissociata dalla visione dell'art. 2945 comma terzo cod. civ., sulla quale getta luce la sent. 50/1981 di questa Corte, che, sanzionando l'incostituzionalità dell'art. 2 comma primo r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, ha dichiarato la soggezione alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. dei crediti per rate di stipendio o di pensione dovute dallo Stato (nonché da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico).

Né il quadro in tal guisa composto, nel quale in ossequio al dettame della coerente univocità dell'ordinamento positivo va saggiata la ragionevolezza della proposta impugnazione, viene disarticolaio dall'art. 310 cod. proc. civ. perchè - pur ipotizzata l'estensione del medesimo ai rapporti tra giudici ordinario e amministrativo - ne emergono I) il carattere di regola generale dell'inefficacia degli atti del processo estinto cui si apporta deroga per le sentenze di merito rese in detto processo e le sentenze della Cassazione regolatrici della competenza e per le prove raccolte che sono liberamente apprezzate, II) la compensazione delle spese sostenute dalle parti.

Ciò premesso, è da rilevare che

a) la diversa autorità delle sentenze assistite dalla cosa giudicata e delle sentenze, che, pur essendo suscettibili d'impugnazioni ordinarie, sono esecutive, non suona offesa al principio di uguaglianza per la tangibile diversità che separa le due categorie di pronunce giudiziali;

b) la stessa ragionevolezza convince che la caducazione, nell'ambiente normativo che ne occupa, della sentenza esecutiva non passata in giudicato non offende l'art. 24 Cost.;

c) l'art. 25 comma primo non implica la ibernazione del criterio (di competenza e) di giurisdizione a favore del giudice che sia stato investito di una controversia: anche nel campo del processo penale, nel quale non vanno disgiunti i due primi commi dell'art. 25, questa Corte (sent. 122/1963, 146/1969) non ha mancato di avvertire che la legge sopravvenuta non può spogliare della cognizione il giudice che ne è già investito solo quando la immutazione del criterio olim vigente sia affidata al criterio discrezionale del giudice stesso. Argomenti che valgono a destituire di fondamento anche il richiamo dell'art. 70 Cost.;

d) la offesa dell'art. 38 prospettata sul riflesso che la caducazione delle sentenze esecutive, ma non definitive che ebbero a riconoscere il computo della tredicesima nella indennità di buonuscita, offenda il diritto dei già dipendenti al trattamento di vecchiaia altro non è che variazione della censura di violazione del principio di uguaglianza del quale già si è constatata la inconsistenza;

e) il principio victus victori non è tutelato dall'art. 42 che garantisce la proprietà privata seppur non vuolsi rilevare che in pendenza del giudizio detto principio non riceve applicazione;

f) l'invocazione degli artt. 101 e 102 è frutto di disattenta lettura dell'art. 113, perchè questa norma non riconosce, a livello costituzionale, posizioni di preferenza al giudice ordinario rispetto agli organi di giustizia amministrativa, seppure non vuolsi tornare a rilevare che il legislatore ordinario può attribuire la tutela di diritti ai giudici amministrativi, non giù la tutela di interessi legittimi ai giudici non appartenenti alla giustizia amministrativa.

Per quel che attiene infine agli artt. 104 e 113 è sufficiente richiamare l'art. 101 comma secondo, valevole per gli organi di giustizia amministrativa non meno che per i giudici ordinari.

Certo, nulla vietava che il legislatore del 1980 (così come i conditores delle norme del '79) assicurasse la translatio dei processi di riliquidazione, pendenti avanti il giudice ordinario, al giudice amministrativo con fissare un termine per la riassunzione dei processi medesimi avanti quest'ultimo al fine di assicurare ai già dipendenti il beneficio dell'art. 2945 comma secondo cod. civ., ma la scelta, ove l'alternativa, in effetti accolta dal legislatore, sia apprezzata, come si è testè fatto, nel quadro dell'ordinamento positivo, non avrebbe dall'un lato arrecato maggiori vantaggi ai già dipendenti e avrebbe dall'altro lato imposto il superamento dell'arduo ostacolo della trasmigrazione di controversie dal giudice ordinario ad organi di giustizia amministrativa (si pensi, ad es., all'appello al Consiglio di Stato da sentenze pretorili).

36.4. - La or dichiarata infondatezza delle questioni di legittimità degli artt. 6 comma secondo l. 75/1980 e 57 comma secondo d.l. 163/1979, quale oggetto di sanatoria data dall'art. 1 comma primo l. 374/1979, con sancire - sia pure con vigore limitato ai giudizi di merito in cui sono siate sollevate - la conformità alla Costituzione delle dichiarazioni d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti che i magistrati, che ne sono investiti, andranno ad emanare, preclude la pronuncia di sentenza di condanna al pagamento degli interessi così come la caducazione delle sentenze provvisoriamente esecutive coinvolge anche le sentenze provvisoriamente esecutive di condanna al pagamento degli interessi indipendentemente dalla conformità o meno alla Costituzione delle norme dettate con l'art. 57 ultimo comma d.l. 163/1979 e con l'art. 4 ultimo comma l. 75/1980, che prevedono la improducibilità di interessi.

36.5. - La motivazione svolta sub 36.3. è sufficiente a dire infondata la questione di legittimità dell'art. 5 cod. proc. civ., sospettato di violazione degli artt. 24 e 25 Cost. per non prevedere la insensibilità della per perpetuatio jurisdictionis ai mutamenti (di competenza e) di giurisdizione provocati da norme sopravvenute nel corso del giudizio.

37.1. - La impugnazione ad hoc dell'art. 1 l. 374/1979, neutralizzando la decadenza del d.l. impone alla Corte di verificare non solo la fondatezza della questione di legittimità dell'art. 4 ultimo comma l. 75/1980, per il quale non danno luogo a corresponsione d'interessi le somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità di buonuscita, per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo, 102 comma primo e 104 comma primo Cost., ma anche di scrutinare se siano fondate le censure di incostituzionalità dell'art. 1 l. 374/1979 nella parte in cui ha sanato, ad avviso dei giudici a quibus, gli effetti dell'applicazione dell'art. 55 ultimo comma d.l. 163/1979, non convertito, per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo, 42, 70, 101, 102 comma primo e 113 Cost. La reiezione invero della impugnazione dell'art. 57 comma primo (supra 36.3.) non rende irrilevante la questione di costituzionalità, in parte qua, dell'art. 1 l. 374/1979, se si pon mente all'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956 (sent. 82/1979).

37.2. - Se il nucleo centrale delle censure è da ravvisare nel carattere accessorio degli interessi rispetto alla sorte e, quindi, nella depauperazione della indennità di buonuscita conseguente alla privazione degli interessi, chiara se ne deprende la inidoneità degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 e 102 comma primo Cost. a fornire materia di discussione: l'art. 1 comma primo per già svolti rilievi; l'art. 3 comma primo perchè la mancata corresponsione degli interessi è collegata alla riliquidabilità della indennità previo computo della tredicesima, contenute l'una e l'altra nel termine del 1 giugno 1979; gli artt. 24, 42, 70 e 101 per i motivi esposti sub 36.3.; gli artt. 102 e 113 perchè la privazione degli interessi non è causalmente collegata all'attribuzione della cognizione delle controversie sulla sorte alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r.

Rimane l'art. 38 che, sancendo il diritto dei lavoratori alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, tra l'altro, in caso di vecchiaia, potrebbe indurre a ritenere che la improduttività di interessi renda inidonea la indennità di buonuscita pur liquidata con l'inclusione della tredicesima mensilità, ma della ipotizzata illazione non è stata fornita prova, pur necessaria perchè non rientra essa in quelle nozioni di comune esperienza che non egent probatione. Né va dimenticato che nel campo delle attribuzioni patrimoniali a favore dei lavoratori aventi carattere retributivo (qualifica fatta propria da alcune ordinanze di rimessione in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte: sent. 115/1979) costituisce jus receptum la inidoneità dell'art. 36 Cost. a dire garantita la comprensione, nei trattamenti di fine rapporto, di ogni e qualsiasi componente della retribuzione (e quindi, in virtù del novellato art. 429 comma terzo cod. proc. civ., degli interessi).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 129 a 132, 310, 311, 477, 648, 654 R.O. 1978, ai nn. 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928, 1016, 1021 R.O. 1979, ai nn. 51, 149, 158, 208, 421, 472 a 475, 481 a 484, 545, 557, 568, 574 a 576, 687, 697, 718, 736 a 750, 777 R.O. 1980, ai nn. 167 a 177 R.O. 1981

1) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) con quattro ordinanze rese sotto la data del 14 gennaio 1978 (nn. 129 a 132 R.O. 1978) in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., e al Pretore di Teramo che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 38 con ordinanza 29 novembre 1978 (n. 18 R.O. 1979) in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.;

2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bari, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 con ordinanze 8 marzo (n. 310 R.O. 1978), 22 febbraio (n. 311 R.O. 1978) e 4 ottobre 1978 (n. 648 R.O. 1978) in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e ai Pretori di Roma (ord. 11 maggio (n. 477 R.O. 1978), 18 ottobre (n. 654 R.O. 1979), 8 novembre (n. 78 R.O. 1979) e 4 dicembre 1978 (n. 82 R.O. 1979), 17 gennaio (n. 214 R.O. 1979) e 5 febbraio 1979 (n. 259 R.O. 1979) e di Sassari (ord. 19 dicembre 1979 (n. 158 R.O. 1980), che hanno sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Bologna con ordinanza 18 giugno 1979 (n. 660 R.O. 1979), dal Pretore di Parma con ordinanza 11 giugno 1979 (n. 777 R.O. 1979), dal Pretore di Torino con ordinanze 19 e 20 giugno 1979 (nn. 924 e 925 R.O. 1979) e dal Tribunale di Bologna con ordinanza 20 giugno 1979 (n. 1021 R.O. 1979);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964 n. 1268) sollevata dai Pretori di Modena con ordinanza 8 ottobre 1979 (n. 928 R.O. 1979) e di Roma con ordinanza 10 gennaio 1980 (n. 208 R.O. 1980) in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979 n. 163) sollevata dal Pretore di Roma con ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) non convertito e in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Pretore di Udine con ordinanze 7 e 14 dicembre 1979 (nn. 149 e 51 R.O. 1980) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost., e dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 comma primo Cost.;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 sollevata dal Pretore di Roma con ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) in rifenmento all'art. 77 Cost.;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ultimo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 (proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza, norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevata dal Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 25 e 104 Cost., dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 31 marzo 1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 38 e 102 Cost., e dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980 (nn. 472 a 475 R.O. 1980) in riferimento all'art. 38 Cost.;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 commi primo e secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Pretore di Bologna con ordinanza 23 aprile 1980 (n. 421 R.O 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dai Pretori di Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 Cost., e di Livorno con ordinanze 12 maggio 1980 (nn. 574 a 576 R.O. 1980) in riferimento all'art. 25 Cost.;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980 (nn. 472 a 475 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 104 Cost., dal Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3 comma primo, 25 comma primo e 104 comma primo Cost., e dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 31 marzo 1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dal Pretore di Siena con ordinanze 2 maggio 1980 (nn. 481 a 484 R.O. 1980) e dal Pretore di Benevento con ordinanza 20 giugno 1980 (n. 557 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., e dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Pretore di La Spezia con ordinanza 20 maggio 1980 (n. 777 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 Cost., e dal Pretore di Pistoia con ordinanze 4 e 25 luglio 1980 (nn. 697 e 687 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost.;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1981.