Ordinanza n.63 del 1985

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ORDINANZA N. 63

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1978 dal Pretore di Vicenza sul ricorso proposto da Scorzato Gino contro l'INPS, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 dell'anno 1978.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 12 aprile 1978, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia), "nella parte in cui, subordinando l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di servizio militare all’iscrizione in atto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ed escludendo tale facoltà per i pensionati del medesimo fondo, pone in essere una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche in dipendenza di un dato meramente temporale ed estrinseco";

e che nel presente giudizio si é costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.