ORDINANZA N. 6
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
AVV. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi con due ordinanze
emesse il 27 luglio 1981 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili vertenti
tra Chiaramida Mario contro Savarese Giovanni e Brandi Elena iscritte ai nn.
695 e 696 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26 dell'anno 1982.
Visti gli atti d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo
Ritenuto che il Pretore di
Brindisi, con due ordinanze emesse sotto la stessa data del 27 luglio 1981, e
con identica motivazione, nei procedimenti civili vertenti fra le parti
Chiaramida Mario, Savarese Giovanni e Brandi Elena (Reg. ord. nn. 695 e
696/1981) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della
l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui
limiterebbe l'istituto della sanatoria ex art. 55 stessa legge ai contratti di
locazione stipulati precedentemente all’entrata in vigore della legge citata,
con ciò discriminando, senza alcuna ragionevolezza, i conduttori che hanno
stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge,
che nel giudizio si costituiva il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale
dello Stato, la quale chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della
questione.
Considerato che, trattandosi d’identica
questione, sollevata con due ordinanze aventi uguale motivazione, essa può
essere decisa con unica ordinanza.
che, a parte quanto esattamente
osserva l'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla fondatezza della
questione, giacché la normativa si applica a tutti i contratti di locazione
stipulati in regime d’equo canone, sta di fatto che il Pretore non ha espresso
la minima motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla
apoditticamente ma senza indicare alcun elemento da cui si possa almeno
desumere che la vertenza ripuardasse effettivamente contratti stipulati
posteriormente all'entrata in vigore della legge; sì che l'ordinanza sembra
proporre esclusivamente un'astratta questione di legittimità,
che, pertanto, il giudizio di
legittimità costituzionale non può essere ammesso, a causa della detta grave
carenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara
manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla
rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27
luglio 1978 n. 392 sollevata dal Pretore di Brindisi, in relazione all'art. 3 Cost.,
con le ordinanze nn. 695 e 696 Reg. ord. 1981 in data 27 luglio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 14
gennaio 1985.