Ordinanza n.6 del 1985

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ORDINANZA N. 6

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

AVV. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi con due ordinanze emesse il 27 luglio 1981 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili vertenti tra Chiaramida Mario contro Savarese Giovanni e Brandi Elena iscritte ai nn. 695 e 696 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo

Ritenuto che il Pretore di Brindisi, con due ordinanze emesse sotto la stessa data del 27 luglio 1981, e con identica motivazione, nei procedimenti civili vertenti fra le parti Chiaramida Mario, Savarese Giovanni e Brandi Elena (Reg. ord. nn. 695 e 696/1981) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui limiterebbe l'istituto della sanatoria ex art. 55 stessa legge ai contratti di locazione stipulati precedentemente all’entrata in vigore della legge citata, con ciò discriminando, senza alcuna ragionevolezza, i conduttori che hanno stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge,

che nel giudizio si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della questione.

Considerato che, trattandosi d’identica questione, sollevata con due ordinanze aventi uguale motivazione, essa può essere decisa con unica ordinanza.

che, a parte quanto esattamente osserva l'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla fondatezza della questione, giacché la normativa si applica a tutti i contratti di locazione stipulati in regime d’equo canone, sta di fatto che il Pretore non ha espresso la minima motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente ma senza indicare alcun elemento da cui si possa almeno desumere che la vertenza ripuardasse effettivamente contratti stipulati posteriormente all'entrata in vigore della legge; sì che l'ordinanza sembra proporre esclusivamente un'astratta questione di legittimità,

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso, a causa della detta grave carenza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27 luglio 1978 n. 392 sollevata dal Pretore di Brindisi, in relazione all'art. 3 Cost., con le ordinanze nn. 695 e 696 Reg. ord. 1981 in data 27 luglio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1985.