SENTENZA N. 36
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MAEAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge 8 gennaio 1979, n. 2 (Interpretazione autentica
dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed
integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817) promosso con ordinanza emessa il
20 giugno 1980 dal Pretore di Montagnana nel procedimento civile vertente tra
Eredi di Sofonisbi Ovidio e Ferrari Maria. iscritta al n. 650 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311
del 1980.
Visto l'atto d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del
27 novembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'Avvocato dello Stato
Giuseppe Del Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 20
giugno 1980 il Pretore di Montagnana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, in
riferimento agli artt. 2, 4, 25, 41 e 42 Cost..
Adito in una controversia civile
promossa dal titolare del diritto di prelazione nell'acquisto di un fondo
agricolo, il quale intendeva, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge
26 maggio 1965, n. 590, riscattare dal terzo acquirente il fondo a sua insaputa
vendutogli, il giudice a quo osserva che, in difetto di un'esplicita previsione
normativa circa il termine entro il quale il prezzo avrebbe dovuto, in tale
ipotesi, rimborsarsi al terzo, la giurisprudenza aveva, dopo talune iniziali
incertezze, definitivamente chiarito (Cass., sez. un. civ., 16 ottobre 1976, n.
3498) che il pagamento doveva effettuarsi entro tre mesi dalla data della
manifestazione di volontà del riscattante di voler acquisire il fondo; e ciò in
analogia con quanto stabilito dal sesto comma dello stesso art. 8 che, per il
caso in cui sia stato esercitato il diritto di prelazione, impone che il
versamento del prezzo avvenga appunto entro quel termine. La ratio di tale
interpretazione - continua l'ordinanza - risiedeva evidentemente nell'esigenza di
tutelare l'interesse del terzo acquirente a vedersi rimborsare in tempi brevi
il prezzo erogato per il fondo poi retrattato, ed in quella correlativa di
evitare possibili speculazioni da parte del riscattante.
In tale contesto ermeneutico é
sopraggiunta la legge n. 2 del 1979 la quale, sotto il titolo
"interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817",
nel suo articolo unico da un canto, al primo comma, stabilisce che "la
disciplina relativa al versamento del prezzo d’acquisto, prevista dal sesto e
dal settimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato
dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al
quinto comma dello stesso articolo"; dall'altro, al secondo comma, recita:
"i termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo
acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto,
oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che
riconosce il diritto"; al terzo comma, infine, statuisce che "la
presente legge costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio
1965, n. 590". Orbene, continua il giudice a quo, dal valore retroattivo
connesso alla qualificazione di legge interpretativa consegue che la disciplina
sui termini si applichi anche ai giudizi in corso, e quindi anche a quello de
quo, nel quale l'attore aveva fatto offerta reale del prezzo solo il 6 maggio
1975, in corso di causa, dopo oltre due anni dalla notifica dell'atto di
citazione (6 marzo 1973) con il quale si chiedeva l'attuazione dell'addotto
diritto di riscatto.
2. - Gli addotti profili d’incostituzionalità
concernono:
a) il valore retroattivo
surrettiziamente conferito alla legge attraverso lo strumento della
qualificazione della stessa come legge d’interpretazione autentica, mentre la
relativa disciplina si presenta, invece, come assolutamente innovativa rispetto
alla precedente per quanto concerne il decorso del termine dal passaggio in
giudicato della sentenza che riconosce il diritto, in caso di controversia
giudiziale. Ne risulterebbero violati, ad avviso del giudice a quo, "gli
artt. 11 e 12 delle, 'disposizioni sulla legge in generalé, preliminari al codice
civile" e "lo stesso art. 25, secondo comma, della Costituzione"
il cui ambito applicativo non potrebbe ritenersi limitato alla sola materia
penale;
b) la disparità di trattamento
fra riscattante e terzo acquirente nel senso che la tutela del primo (pur, in sé,
costituzionalmente corretta) comporterebbe un sacrificio eccessivo della
posizione del secondo, al quale nessun onere di comunicazione é preventivamente
imposto e che, tuttavia, può vedersi rimborsare il prezzo a suo tempo
corrisposto con moneta svalutata, senza interessi, magari procurata dal
riscattante negli anni necessari alla definitiva soluzione giudiziale della
controversia, in ipotesi instaurata sulla base di una pretesa assolutamente
infondata. La norma avrebbe, quindi, ignorato "il principio della parità
dei cittadini davanti alla legge e il principio della libertà della proprietà e
del libero commercio dei beni" in violazione degli artt. 2 (rectius
3), 4, 41 e 42 Cost..
3. - É intervenuto nel giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, instando per la declaratoria d’infondatezza della
sollevata questione di legittimità costituzionale.
In atto d'intervento si rileva
anzitutto che l'ordinanza non chiarisce quale sia l'addotta violazione
dell'art. 4 Cost., comunque affermandosi che il diritto di riscatto accordato
al diretto coltivatore del fondo certamente non lede quello al lavoro del terzo
acquirente.
Del pari - si afferma - non é
spiegata e non s'intende la pretesa violazione degli artt. 41 e 42 Cost.,
essendo la proprietà privata costituzionalmente tutelata con l'ovvio limite
della funzione sociale alla quale deve in primo luogo rispondere; finalità
assicurata proprio dalle leggi del 1965 e del 1979 sulla proprietà
coltivatrice.
Quanto alla prospettata
violazione dell'art. 25 Cost., premesso che l'irretroattività é sancita solo
per le leggi penali, l'Avvocatura nega che la legge impugnata non abbia
carattere meramente interpretativo della legge n. 590 del 1965. Essa, infatti,
appare priva d’autonomia ed ha senso solo se coordinata con le preesistenti
disposizioni dell'art. 8 della legge del 1965, delle quali chiarisce il
significato e l'ambito d’efficacia in ordine alle modalità d’esercizio del
riscatto agrario, eliminando dubbi che avevano provocato contrasti
giurisprudenziali riconosciuti dallo stesso giudice a quo.
In ordine alla prospettata
violazione dell'art. 3 Cost. si osserva, infine, che il bilanciamento degli
interessi in conflitto é riservato alla discrezionalità del legislatore. E che
tale discrezionalità sia stata nella specie ragionevolmente esercitata discende
dalla considerazione che la necessità di attendere il passaggio in giudicato
della sentenza che riconosce il diritto di riscatto, ai fini del decorso del
termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante, non é che una
conseguenza connessa al comportamento del riscattato, che ingiustamente si sia
opposto alla pretesa del riscattante, secondo quanto reiteratamente ritenuto
dalla Corte di Cassazione, che ha sempre escluso qualsiasi sospetto d’illegittimità
costituzionale della norma impugnata (Cass. civ., 18 settembre 1979, n. 4801;
20 settembre 1979, n. 4833; 13 novembre 1979, n. 5900; 3 aprile 1980, n. 2207).
Considerato in
diritto
1. - L'articolo unico della legge
8 gennaio 1979, n. 2 ("interpretazione autentica dell'art. 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14
agosto 1971, n. 817") si distribuisce in tre commi: i primi due attengono
alla disciplina dell'esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici - più
propriamente, alla decorrenza del termine per il versamento del prezzo -, il
terzo dichiara esplicitamente il carattere d’interpretazione autentica della
legge. Ora, secondo il Pretore di Montagnana, questa sarebbe costituzionalmente
illegittima, non tanto e solo perché, pur proclamandosi meramente
interpretativa, in realtà sarebbe innovativa, stante l’introduzione di un
termine che non era previsto dalla legge asseritamente interpretata, quanto e
soprattutto perché comporterebbe l'applicabilità di tale termine anche ai giudizi
in corso ed un trattamento di sfavore per il terzo acquirente in buona fede,
che per di più é del tutto estraneo al rapporto fra proprietario e titolare del
diritto di riscatto. Da ciò, la denuncia della legge in riferimento agli artt.
2, 4, 25, 41 e 42 Cost..
2. - La questione, come
prospettata nell'ordinanza in esame, deve dichiararsi non fondata.
Ed invero, a parte il rilievo che
i vizi denunciati, eccezion fatta per la censura formulata in riferimento
all'art. 25 Cost., si contengono, prima ancora che nella legge de qua, in
quella interpretata, non é agevole comprendere - la doglianza risulta, infatti,
sul punto del tutto immotivata - come possa ritenersi violato l'art. 4 Cost.,
cioé il principio del diritto al lavoro, ad opera di una norma la quale si
propone di assicurare al coltivatore la possibilità di lavorare in proprio il
fondo che già lavorava per conto del proprietario. Né può dirsi che attingano
dignità di motivazione i richiami, generici e fuggevoli, che, a sostegno
dell'asserito contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., risultano nell'ordinanza
fatti ai principi "della libertà della proprietà" e "del libero
commercio dei beni".
In quanto, poi, alla
sollecitazione a non "dimenticare che il danneggiato non é il venditore,
cui solo incombe l'onere della comunicazione della vendita, ma l'acquirente,
che nessun rapporto ha mai avuto col fittavolo" e che, in conseguenza del
rinvio del pagamento del prezzo del riscatto, potrebbe subire anche l'eventuale
danno della svalutazione monetaria - per cui si creerebbe "una illegittima
distinzione tra due categorie di cittadini, che hanno invece il diritto di
essere ugualmente tutelati" - é di piena evidenza, in rapporto alla
motivazione offerta, che solo per disattenzione il riferimento risulta fatto
all'art. 2, anziché all'art. 3 Cost.. Ma, chiariti i termini dell'impugnativa
nel senso di cui sopra, va subito detto che non si configura nella specie la
lamentata violazione del "principio della parità dei cittadini avanti alla
legge": in una situazione dilemmatica, quale quella prospettata dal
giudice a quo, sono tutt'altro che irrazionali l'opinione che sia il fittavolo
la parte più debole e la conseguente opzione per esso, anziché per il terzo
acquirente; non costituisce anomalia nel nostro sistema il fatto che anche a
riguardo del caso di specie "il giudice di merito (non) possa modificare
la situazione economica nel frattempo creatasi" per effetto della
svalutazione monetaria; la decorrenza del termine dal passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il giudizio - del resto disposta anche per il
riscatto degli immobili urbani dall'art. 39, u. comma, legge 27 luglio 1978, n.
392 ("disciplina delle locazioni d’immobili urbani") - é corretta
applicazione del principio della certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
3. - Residua così solo la
doglianza, secondo cui "con la definizione d’interpretazione autentica
dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590..., la legge n. 279 viene ad avere
necessariamente valore retroattivo, applicabile pertanto anche ai giudizi
tuttora pendenti, e quindi anche al presente". Come appare con tutta
chiarezza dalla trascritta prospettazione, in sostanza il giudice a quo lamenta
che la legge impugnata venga fatta retroagire contravvenendo alle
"disposizioni sulla legge in generale" premesse al codice civile
(artt. 11 e 12) a sensi delle quali "la legge non dispone che per
l'avvenire". Essendo, quindi, la retroattività il preciso oggetto della
questione sollevata, é indifferente che il legislatore disponga l'operatività di
una legge anche per il passato, anziché mediante un'apposita norma, mediante un
diverso strumento, qual é, come nella specie, l'autodefinizione di
interpretazione autentica. Se così é, perde ogni rilievo, ai fini del decidere
la presente questione, la problematica relativa alla categoria delle leggi di
interpretazione autentica e, conseguentemente, il solo nodo che in proposito
questa Corte deve sciogliere é se la retroattività di che trattasi, comunque
disposta, confligga con l'art. 25 Cost.. Ma a torto il Pretore di Montagnana fa
richiamo al suddetto articolo. Questo - per l'esattezza, il secondo comma -
vieta espressamente ed esclusivamente la retroattività della legge penale.
Inoltre, a prescindere dalla questione, già esaminata con la sentenza n. 187 del 1981,
ma che qui non interessa, se tale divieto debba ritenersi limitato al diritto
penale sostantivo o esteso anche a quello processuale, questa Corte, già con
sentenza n. 118
del 1957, ha insegnato che "nel nostro ordinamento il principio della
irretroattività della legge non assurge, nella sua assolutezza, a precetto
costituzionale", precisando tuttavia (anche con la sentenza n. 81 del 1958)
non doversi "escludere che in singole materie, anche fuori di quella
penale, l'emanazione di una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con
qualche specifico precetto costituzionale". E poiché nel caso di specie
l'impugnata legge non viola, come più sopra si é visto, alcuno dei principi
costituzionali invocati nell'ordinanza de qua, la questione deve dirsi
infondata anche in riferimento all'art. 25 Cost..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979,
n. 2 (interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 41 e 42 della Costituzione dal
Pretore di Montagnana con ordinanza in data 20 giugno 1980 (reg. ord. n. 650
del 1980).
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 13
febbraio 1985.