ORDINANZA N. 10
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANTTI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimitā costituzionale dell'art. 17, lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme per ledificabilitā dei suoli) promossi con due ordinanze emesse il 13
dicembre 1981 dal pretore di Laurenzana nei procedimenti penali a carico di
Romano Biagio e Petrone Fortunato Donato ed altri, iscritte ai nn. 335 e 336
del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 253 dell'anno, 1983.
Visti gli atti dintervento del
Presidente del Consiglio dei ministri:
udito nella camera di consiglio
del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il pretore di
Laurenzana con due ordinanze emesse entrambe il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336
del reg. ord. 1983) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, in quanto, assoggettando alla stessa sanzione chi, pur
senza la preventiva concessione, abbia tuttavia edificato nel pieno rispetto
delle norme urbanistiche, e chi, invece, munito o meno di concessione edilizia,
abbia violato le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico, pone
quoad poenam sullo stesso piano due attivitā sostanzialmente diverse.
Considerato che identica
questione é stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 84 del 1984,
sulla scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla
censurabilitā delle scelte del legislatore in materia di configurazione delle
fattispecie criminose e di previsione delle correlative pene solo allorché esse
diano luogo a sperequazioni di tali gravitā da risultare palesemente inique;
che il giudice a quo non
prospetta in questa sede motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli giā in
precedenza esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 17, lett.
b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal pretore di Laurenzana con ordinanze emesse il 13
dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. del 1983).
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.