Ordinanza n.10 del 1985

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ORDINANZA N. 10

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANTTI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l’edificabilità dei suoli) promossi con due ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 dal pretore di Laurenzana nei procedimenti penali a carico di Romano Biagio e Petrone Fortunato Donato ed altri, iscritte ai nn. 335 e 336 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno, 1983.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il pretore di Laurenzana con due ordinanze emesse entrambe il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. 1983) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto, assoggettando alla stessa sanzione chi, pur senza la preventiva concessione, abbia tuttavia edificato nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, e chi, invece, munito o meno di concessione edilizia, abbia violato le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico, pone quoad poenam sullo stesso piano due attività sostanzialmente diverse.

Considerato che identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 84 del 1984, sulla scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla censurabilità delle scelte del legislatore in materia di configurazione delle fattispecie criminose e di previsione delle correlative pene solo allorché esse diano luogo a sperequazioni di tali gravità da risultare palesemente inique;

che il giudice a quo non prospetta in questa sede motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Laurenzana con ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. del 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1985.