SENTENZA N. 241
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma primo, legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978 dalla Corte dei conti nel giudizio di responsabilità proposto nei confronti di Barticola Americo ed altro iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978, la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui essa attribuisce - come si precisa nel dispositivo - "alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei conti, la cognizione dei giudizi di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Sulla base di tale disciplina - e, più precisamente, in applicazione dell'art. 30, primo comma, 1. cit. (richiamato dall'art. 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132) - competente a giudicare delle responsabilità in esame nella specie, in quanto concernenti il presidente di un ente ospedaliero, sarebbe infatti il giudice ordinario. Ma ciò colliderebbe con il secondo comma dell'art. 103 Cost., per cui é la Corte dei conti che "ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica": donde una "competenza esclusiva" della Corte stessa, "garantita da riserva di legge costituzionale", in cui non potrebbero non ricadere i giudizi di responsabilità per fatti di gestione amministrativa nel confronto degli amministratori delle IPAB.
2. - Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti. É invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta questione, che si risolverebbe in "una mera opinione diretta a sollecitare un intervento del legislatore in materia".
Considerato in diritto
L'ordinanza di rimessione collega giustamente l'impugnativa dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (per cui "le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari"), alla questione di legittimità costituzionale promossa in pari tempo dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, che coinvolgeva gli artt. 261, 263, 264 e 265 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383. Anche in quest'ultimo caso, difatti, la Corte dei conti censurava, in riferimento al secondo comma dell'art. 103 Cost., una disciplina che attribuiva (e tuttora attribuisce) all'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte medesima, la cognizione delle controversie concernenti la responsabilità per danni degli amministratori e degli impiegati di enti locali.
Senonché questa Corte si é già pronunciata in proposito, dapprima con sentenza n. 102 del 1977 (puntualmente richiamata dall'Avvocatura dello Stato) e quindi con
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - nella parte in cui "attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei conti, la cognizione dei giudizi di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - sollevata dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
LIVIO PALADIN, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1984.