SENTENZA N. 225
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 151, secondo e terzo comma, e 263 bis del
codice di procedura penale; art. 10 del d.P.R. 25
ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione di
coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al
codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1976
dal giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a
carico di Petti Luigi iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 dell'anno 1977;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile
1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 30 dicembre 1976 il giudice istruttore del
Tribunale di Salerno, nel corso del procedimento penale a carico di Luigi Petti
(imputato di bancarotta fraudolenta e violazione dell'obbligo di residenza),
sollevava questione di legittimità costituzionale, in
relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis
C.p.p. e 10 d.P.R. 25
ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui da un lato non prevedono il deposito
in cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito
e del verbale di vane ricerche ed il correlativo diritto del difensore
all'avviso, dall'altro dispongono la decorrenza nei confronti del difensore del
termine per proporre ricorso dalla data del verbale di vane ricerche e non dal
deposito in cancelleria del mandato di cattura e del verbale stesso.
Secondo il giudice a quo tali disposizioni violano il diritto di difesa,
non consentendo al difensore di un imputato latitante colpito da mandato di
cattura di aver conoscenza del provvedimento soggetto ad impugnazione ed
estendendo al difensore stesso la presunzione iuris
tantum di conoscenza del provvedimento fondata sulla volontaria sottrazione
dell'imputato all'esecuzione di esso. Ne risulterebbe così impedita - secondo il Tribunale -
l'esplicazione dell'assistenza tecnica in ogni stato e grado del procedimento,
che é una delle garanzie essenziali del diritto alla difesa.
2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello
Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata.
Qualora, infatti - argomenta l'Avvocatura - fosse previsto l'obbligo del
deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito
e del verbale di vane ricerche, si offenderebbe l'evidente interesse alla
segretezza sull'emissione del mandato e sulle ragioni che l'hanno motivato,
consentendo all'imputato latitante di inquinare le prove e ponendolo in una
situazione di ingiustificato favore rispetto
all'imputato che venga a conoscenza del mandato solo al momento del suo
arresto. D'altra parte - osserva la difesa dello Stato - il termine per
l'impugnazione del mandato stesso non decorre, in caso di latitanza, dalla data
del verbale di vane ricerche, ma dal giorno della consegna del mandato
all'imputato, come ha ritenuto
Considerato in diritto
1. - Viene sottoposta all'esame della Corte la
questione se contrastino o meno con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, gli artt. 151,
secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui non
prevedono il deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito e del verbale di vane ricerche ed il correlativo
diritto del difensore all'avviso ed in cui dispongono la decorrenza del termine
per proporre ricorso da parte del difensore stesso contro il mandato di cattura
dalla data del verbale di vane ricerche, anziché da quella del deposito in
cancelleria del mandato di cattura e del suddetto verbale. Dubita il
giudice istruttore del Tribunale di Salerno che tali disposizioni ledano il diritto di difesa, rendendo impossibile
l'esplicazione dell'assistenza tecnica nel caso di mandato di cattura a carico
di un imputato latitante.
Tale lesione si determinerebbe - si osserva nell'ordinanza di rimessione - in quanto la giurisprudenza ordinaria si
sarebbe da tempo consolidata in un'interpretazione restrittiva delle norme
impugnate, negando al difensore il diritto all'avviso e al deposito del mandato
di cattura e del verbale di vane ricerche e facendo decorrere il termine per
proporre ricorso, in caso di volontaria sottrazione all'esecuzione del mandato
da parte dell'imputato, dalla data del suddetto verbale, di cui entrambi,
imputato e difensore, possono essere del tutto ignari.
2. - La questione, come proposta, non é fondata.
La lesione lamentata, infatti, discende dal presupposto che le norme
denunciate pongano l'imputato e il difensore nella
condizione di ignorare l'evento che costituisce il termine a quo per proporre
impugnazione avverso il mandato di cattura, in quanto la latitanza stessa
dell'imputato comporta l'ipotesi che egli possa non essere a conoscenza della
data del verbale di vane ricerche, che registra appunto la mancata esecuzione
del mandato di cattura per l'impossibilità di reperire il destinatario.
Senonché é proprio
tale presupposto giuridico a fare difetto. La giurisprudenza ordinaria ha
subito, infatti, un'evoluzione allontanandosi dalla interpretazione
restrittiva esposta nell'ordinanza di rimessione ed
orientandosi invece, con una tendenza ormai uniforme da molti anni e tale
comunque da costituire allo stato diritto vivente, nel senso che il termine per
impugnare il mandato di cattura decorre - ai sensi dell'impugnato art. 10 d.P.R. n. 932 del 1955 - non dal verbale di vane ricerche,
ma dalla consegna o dalla notificazione del mandato di cattura o comunque dal momento in cui l'imputato latitante ne abbia
avuto piena conoscenza. La ratio della norma citata si informa,
secondo
La normativa vigente, pertanto, non modificata sul punto dall'entrata in
vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Tribunale della libertà), garantisce
all'imputato latitante e al suo difensore la conoscenza del momento iniziale
della decorrenza del termine per impugnare il mandato
di cattura, ponendolo nelle condizioni di esercitare quel diritto alla difesa
tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
Questa Corte, peraltro, ha avuto occasione di affermare più volte come il
diritto di difesa possa, quanto alle modalità del suo
esercizio, essere dal legislatore diversamente regolato ed adattato alle
speciali esigenze dei diversi procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo
scopo e le funzioni (sentenze nn.
159 del 1972 e 80 del 1984).
Ora é innegabile che nell'ipotesi della latitanza
dell'imputato - come nel caso della normativa impugnata - la tutela del diritto
alla difesa debba essere contemperata dall'esigenza, altrettanto meritevole di
tutela, di assicurare la segretezza delle ricerche dell'imputato stesso.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre
1955, n. 932, sollevata in riferimento all'art. 24
della Costituzione dal giudice istruttore del Tribunale di Salerno con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.