Ordinanza n.203 del 1984

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ORDINANZA N. 203

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 novembre 1982 dal Pretore di Latina nei procedimenti penali riuniti a carico di Franceschini Enzo ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 3 giugno 1983 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Percassi Giancarlo, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Latina, con ordinanza del 19 novembre 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui subordinano l'applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato al parere favorevole del pubblico ministero (nella specie, di udienza);

e che una questione sostanzialmente identica é stata sollevata anche dal Pretore di Saronno, con ordinanza del 3 giugno 1983, denunciando, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., l'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il parere favorevole del pubblico ministero (nella specie, di udienza) costituisce presupposto necessario per l'applicazione della sanzione sostitutiva;

ritenuto che, stante l'identità delle questioni proposte, tutte attinenti al potere di "veto" che sarebbe attribuito al pubblico ministero di udienza circa l'applicabilità da parte del giudice della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 120 del 1984, ha dichiarato non fondata la proposta questione "nei sensi di cui in motivazione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.