ORDINANZA N. 128
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 542, primo capoverso e comma primo, del codice penale, promosso con
l'ordinanza emessa il 10 gennaio 1983 dal Tribunale di Genova nel procedimento
penale a carico di Tripodi Rocco, iscritta al n. 443 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno
1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile
1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe
indicata, ha riproposto questione di legittimità
costituzionale dell'art. 542, comma secondo, cod. pen.
- che, limitatamente ai delitti contro la libertà
sessuale (tra cui quello di violenza carnale, per il quale nella specie si
procede) e di corruzione di minorenni, stabilisce che "la querela proposta
é irrevocabile" - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione:
questione già decisa, nel senso della non
fondatezza, con precedente sentenza n. 216 del
1974;
che, all'uopo, il giudice a quo si é appellato
alle "modificazioni del costume e 'della società, intervenute dopo la
sentenza della Corte", che avrebbero superato la concezione della donna
" soggetto più debole" presupposta dalla norma denunciata; ed ha
sottolineato che "la riforma del diritto di famiglia" e soprattutto
la recente abrogazione (con l. n. 442/1981) della causa speciale di estinzione del reato, relativa al matrimonio riparatore,
rispecchiano l'evoluzione sopra accennata e dimostrano la volontà del
legislatore di uniformarsi all'avvenuto mutamento del costume sociale";
che, in via gradata,
lo stesso Tribunale ha denunciato il comma primo del predetto art. 542 - che
subordina la punibilità dei delitti in questione alla querela della persona
offesa - prospettando l'ipotesi che la lamentata disparità di trattamento possa
venire alternativamente eliminata con l'equiparazione degli stessi ai delitti
perseguibili d'ufficio;
e che nel presente giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo che la prima questione sarebbe
destituita di fondamento e la seconda inammissibile o (in subordine) anch'essa
infondata.
Considerato, relativamente alla prima
impugnativa, che questa Corte, con la ricordata sentenza n. 216 del
1974, ha già escluso l'illegittimità dell'art. 542, comma secondo, cod. pen., affermando che restano valide le argomentazioni
fornite in proposito nella relazione del ministro guardasigilli all'atto della
predisposizione del vigente codice penale, secondo cui la irrevocabilità della
querela realizza, in questo caso, lo scopo di non dare adito a "turpi
accomodamenti e ripugnanti estorsioni" e trova comunque "la sua
giustificazione nell'interesse pubblico di evitare che il promovimento
dell'azione penale possa essere subordinato a fini diversi da quelli perseguiti
dall'ordinamento"; e che, su questa base,
che non si ravvisano motivi per discostarsi da
tale soluzione, né questi sono offerti dalle argomentazioni solo apparentemente
"nuove", e comunque inconferenti, svolte
nell'ordinanza di rimessione; che, infatti, le
pretese "modificazioni del costume e della società" e le innovazioni
normative, concernenti la posizione della donna, sono invocate sull'erroneo
presupposto che l'irrevocabilità della querela sia stata stabilita ad esclusiva
tutela di questa; laddove il regolamento normativo dell'art. 542 c. 2 c.p. (per
l'indole dei reati contemplati, che annoverano, tra l'altro, la corruzione dei
minori) non richiede necessariamente la condizione femminile del soggetto
passivo delle corrispondenti azioni criminose;
che, in particolare, l'intervenuta abrogazione
della speciale causa estintiva sub art. 544 c.p. non
contraddice (e semmai conferma) la richiamata finalità di "evitare
accomodamenti";
che, comunque, la direzione in cui andrebbe,
secondo il giudice a quo, attuata la reductio ad legitimitatem
é di segno opposto a quella dei nuovi orientamenti legislativi e sulla linea
invece dell'art. 336 del codice abrogato, da cui motivatamente ebbe a
discostarsi il legislatore del 1930: il che conferma che la questione proposta
si colloca sul piano esclusivo delle opzioni legislative e non delle scelte
necessitate da precetti costituzionali;
che, d'altra parte, la seconda questione di
costituzionalità dell'art. 542, comma primo, é manifestamente inammissibile:
poiché - come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato - nel caso di
specie la querela é stata ritualmente proposta, e
perciò nessun effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da un'eventuale
modificazione normativa che sostituisca alla attuale disciplina quella, a
carattere generale, della perseguibilità d'ufficio del delitto ascritto
all'imputato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, comma primo, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, comma secondo, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevata con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1984.