Ordinanza n. 75 del 1975
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ORDINANZA N. 75

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Bianchi Daniele ed altro, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di corruzione di minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa é irrevocabile;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 216 del 9 luglio 1974 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio in esame non vengono proposti né sussistono motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, proposta con ordinanza del 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 9 luglio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

          Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.