Ordinanza n.107 del 1984

 

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ORDINANZA N. 107

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 24 del R.D. 14 luglio 1898 n. 404 (Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), promossi con cinque ordinanze emesse il 9 dicembre 1982 e il 21 aprile 1983 dal Pretore di Oristano nei procedimenti penali a carico di Dessi Fabio, Lasiu Giuseppe, Bussu Giovanni, Demontis Giovanni e Buluggiu Gualtiero, iscritte ai nn. 147, 148, 269, 618 e 619 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 156 e 336 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le cinque ordinanze in epigrafe, il Pretore di Oristano ha impugnato "il disposto degli artt. 17 e 24 R.D. 1898 n. 404, 672 cod. pen. e 33 lett. a) legge 30 no - novembre 1981, n. 689 e 636 cod. pen., in relazione all'art. 3 della Costituzione": argomentando che l'omessa custodia di bestiame (di ogni tipo) - quale prevista dal citato art. 17 R.D. n. 404 e sanzionata, ai sensi del successivo art. 24 dello stesso decreto, con le pene (arresto o ammenda) di cui all'art. 434 ed ora all'art. 650 c.p. - sarebbe incongruente, sia rispetto alla analoga condotta prevista dall'art. 672 c.p. (consistente nell'omessa custodia di animali pericolosi e che, non ostante la sua maggiore gravità, é sanzionata solo amministrativamente ex art. 33 l. 689/1981), sia rispetto alla condotta contemplata dall'art. 636 c.p. (che - se pur obiettivamente identica a quella sub art. 17 R.D. 404, "con l'unica differenza della necessità del dolo, nel primo e della sufficienza della colpa nel secondo caso" - é perseguibile solo a querela di parte ex lege n. 689/1981);

e che, nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 148 e 618/83, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza della questione; e, preliminarmente (nel secondo giudizio), la sua ammissibilità.

Considerato che i giudizi relativi a tutte le ordinanze indicate, riguardando identica questione, si prestano ad essere riuniti e decisi unitariamente;

che, per altro, tale questione, limitatamente alla impugnativa degli artt. 636, 672 cod. pen. 33 l. 1981 n. 689, é irrilevante nei giudizi a quibus, ove gli imputati sono chiamati a rispondere unicamente della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 24 R.D. n. 404/1898; ed é, sotto diverso profilo, inammissibile anche relativamente alla impugnativa delle predette disposizioni del R.D. n. 404, per essere quest'ultimo "carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati" e, perciò, insuscettibile di formare oggetto del giudizio di costituzionalità, come da questa Corte già rilevato con recente ordinanza n. 178 del 1983.

Visti gli artt. 26, secondo con1ma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 del R.D. 14 luglio 1898, n. 404 ("Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna"), 636 e 672 codice penale e 33 legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1984.