SENTENZA N. 66
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma primo, legge 22 maggio 1975 n.
1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1979 dal Pretore di Trapani nel
procedimento penale a carico di Errante Salvatore
iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 147 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1979 dal Pretore di Trapani nel
procedimento penale a carico di Figuccio
Francesco iscritta al n. 877 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal Tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Adamo Antonino
iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 123 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre
1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Errante
Salvatore, imputato del reato di cui agli artt. 19,
primo comma, L.22 maggio 1975, n. 152 e
Rilevato che il reato di guida senza patente, o con patente negata,
revocata o sospesa é punito - per il combinato
disposto degli artt.
Dopo aver osservato che il raffronto sopra prospettato attiene
ad un profilo sostanzialmente nuovo rispetto alla questione decisa da questa
Corte con l'ordinanza n. 66 del 1971 - che concerneva il trattamento
differenziato tra i sospetti di appartenenza alla mafia sottoposti; a misure di
prevenzione ed i cittadini socialmente non pericolosi - il Pretore motivava il
dubbio di costituzionalità rilevando che entrambe le suddette misure - di
sicurezza e di prevenzione - sono applicate esclusivamente con provvedimento
del giudice, e che la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza
personale (la quale é presupposto per l'applicazione della misura medesima ex
art. 202 c.p.) non può - a suo avviso - ritenersi "né di specie diversa né
di grado inferiore a quella dei sottoposti a misure di prevenzione".
"Quest'ultima - anzi - viene
desunta, sovente, in base a meri elementi indiziari, mentre l'accertamento
della prima consegue normalmente (eccezione fatta per quanto previsto dall'art.
202 cpv. c.p.) alla commissione di un fatto costituente reato".
2. - La medesima questione veniva altresì
sollevata, con analoga motivazione: a) dallo stesso Pretore di Trapani con
ordinanza del 4 agosto 1979 (r.o. 877/79) emessa nel
procedimento a carico di Figuccio Francesco, imputato
del reato di guida senza patente, che gli era stata negata in quanto sottoposto
a provvedimento di diffida; b) dal Tribunale di Trapani con ordinanza del 21
maggio 1980 emessa nel procedimento a carico di Adamo Antonino, imputato del
medesimo reato, cui la patente era stata revocata in quanto sottoposto a
sorveglianza speciale di P.S. (r.o. 84/81).
Le tre predette ordinanze ritualmente
notificate e comunicate, venivano pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale nn. 147 del 30 maggio 1979, 30 del 6 febbraio 1980 e 123 del 6 maggio
1981.
3. - Intervenendo con memorie di analogo tenore
nei giudizi promossi con le tre predette ordinanze, l'Avvocatura dello Stato
osservava che la questione, in quanto prospettata - a suo avviso - in relazione
alla mancata previsione di un aggravamento di pena rispetto alla norma generale
(anche) per i sottoposti a misura di sicurezza, é inammissibile prima ancora
che infondata, non essendo suscettibile di controllo di costituzionalità - per
consolidato orientamento della Corte - la valutazione del legislatore ordinario
circa la pericolosità dei singoli reati e la conseguente graduazione delle
rispettive pene. D'altra parte, misure di prevenzione e misure di sicurezza - a
parte la diversità dei presupposti e dei criteri di collegamento ai singoli
soggetti - hanno una diversa disciplina sia sul piano sostanziale che su quello del trattamento sanzionatorio:
"basti pensare alla misura di prevenzione costituita dall'obbligo di
soggiorno in un determinato Comune sanzionato penalmente, che ha contenuto
certamente diverso e più grave rispetto a quello della misura di sicurezza
costituita dal divieto di soggiorno in uno o più Comuni (art. 233 cod. pen.) alla cui inosservanza non consegue alcuna sanzione
penale".
Del resto - osservava ancora l'Avvocatura - l'impugnato art. 6 della
legge n. 575 del 1965 non contiene la sola disposizione che aggrava, nei
confronti delle persone assoggettate a misure di prevenzione, le pene previste
in via generale per alcuni reati: "inasprimenti
di pena sono anche previsti per i reati di favoreggiamento personale e reale,
associazione per delinquere ed altri delitti e contravvenzioni in materia di
armi ed esplosivi".
"Pertanto di fronte a simile diversità non appare irragionevole, e
rientra comunque tra le scelte non censurabili dal
legislatore, l'aver voluto rafforzare, nei confronti delle persone assoggettate
a misure di prevenzione, il divieto di guida senza patente".
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze di rimessione (due del
Pretore ed una del Tribunale di Trapani) propongono la stessa questione di
legittimità costituzionale.
I tre giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - Invero, anche se i dispositivi delle tre ordinanze predette sono
diversamente formulati, risulta con chiarezza che gli incidenti hanno per
oggetto il combinato disposto degli artt. 6 della legge 31 maggio 1965 n. 575
e 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152, mentre l'art. 80 del codice della
strada viene in rilievo unicamente come tertium comparationis.
I giudici a quibus dubitano, cioé, che contrasti con il principio di uguaglianza
di cui all'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 6 della
legge 31 maggio 1965 n. 575 (recante "disposizioni contro la mafia"),
in quanto ritenuto applicabile, in forza dell'art. 19 della legge 22 maggio
1975 n. 152 (emanata a "tutela dell'ordine pubblico"), "anche
alle persone indicate nell'art. 1, nn. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423" (sulle "Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica
moralità").
In base alle disposizioni di legge qui sopra richiamate, come
interpretate dai giudici a quibus, " nel caso di
guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia
stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art 82 e dell'art. 91, secondo
e terz'ultimo
comma, n. 2, del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393", le persone già sottoposte,
" con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione" sono punite
con pena (dell'arresto da sei mesi a tre anni) sensibilmente più severa di
quella (dell'arresto da tre a sei mesi) comminata, per il reato di guida senza
patente, dall'art. 80 del codice della strada, in via generale e, quindi, anche
a carico di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva.
Secondo i giudici rimettenti, questa differenza di trattamento sanzionatorio, siccome riferita a situazioni giudicate
sostanzialmente uguali, - posto che, nelle due ipotesi a raffronto, la stessa
condotta é attribuita a soggetti (sottoposti a misura di prevenzione gli uni
ovvero a misura di sicurezza personale non detentiva gli altri) tutti
considerati socialmente pericolosi - sarebbe priva di ogni
razionale giustificazione, risultando, perciò, il combinato disposto dei
denunziati articoli di legge in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost..
La questione non é fondata.
3. - Invero, tale questione si risolve nella
denuncia del trattamento sanzionatorio riservato dal
citato art. 6 della legge n. 575 del 1965 alle persone - tra quelle indicate ai
nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956
oltre che a quelle di cui all'art. 1 della legge n. 575 del 1965 nel testo
sostituito dall'art. 13 della legge n. 646 del 1982 - già sottoposte, con
provvedimento definitivo, a misura di prevenzione che incorrano nella
contravvenzione di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata,
sospesa o revocata); trattamento sanzionatorio
valutato in riferimento a quello previsto, in via
generale dall'art. 80, tredicesimo comma, del codice della strada, per tutti
(gli altri) soggetti che commettono il reato di guida senza patente.
Nel primo caso il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo ad
una circostanza relativa alla persona del colpevole -
al fatto cioè che si tratti di persona rientrante in una delle citate
categorie, già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione
(tra le quali misure uno dei giudici a quibus - ord. 877 del 1978 - con apprezzamento che non spetta alla
Corte sindacare, ricomprende la diffida), in
conseguenza di che ha determinato la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato di guida senza patente, previsto
e punito, appunto, dall'art. 80, tredicesimo comma del codice della strada;
disposto di legge nel quale, invece, non viene in considerazione alcuna
circostanza soggettiva.
Ora, é principio costantemente affermato dalla Corte che la
configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione per ciascuna di esse della quantità e qualità della pena "rientrano
nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può
essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale soltanto nei
casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza" (sent.
n. 103 del 1982).
I disposti di legge denunziati non incorrono certo in un vizio del
genere, pur se si accetti la prospettazione
dei giudici a quibus che, isolando, tra la pluralità
indeterminata delle persone che possono incorrere nel reato di guida senza
patente, quelle sole sottoposte a misura personale di sicurezza non detentiva,
pongono a raffronto la situazione di queste ultime con la situazione dei soggetti
sottoposti, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
Si tratta, dunque, di una non irragionevole scelta legislativa, immune da
vizi di incostituzionalità; scelta opinabile, come
qualsiasi altra, ma coerente all'ispirazione cui obbedisce il sistema delle
misure di prevenzione (previsto dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965,
e successive modificazioni ed integrazioni) nell'ambito del quale si collocano
autonome figure di reato, che tendono a sottolineare, anche per la ritenuta
efficacia intimidatoria delle sanzioni comminate, il fine perseguito, appunto,
di prevenzione dei reati.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.