Sentenza n.66 del 1984

 

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SENTENZA N. 66

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, legge 22 maggio 1975 n. 152, in relazione all'art. 6 legge 31 maggio 1965 n. 575 e all'art. 80 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (reato di guida senza patente commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1979 dal Pretore di Trapani nel procedimento penale a carico di Errante Salvatore iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 147 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1979 dal Pretore di Trapani nel procedimento penale a carico di Figuccio Francesco iscritta al n. 877 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Adamo Antonino iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di Errante Salvatore, imputato del reato di cui agli artt. 19, primo comma, L.22 maggio 1975, n. 152 e 6 L.31 maggio 1965, n. 575 per aver circolato alla guida di un'autovettura malgrado la sua patente di guida fosse stata revocata dal prefetto in ragione della sua qualità di sorvegliato speciale di P.S. il Pretore di Trapani, con ordinanza del 25 gennaio 1979 (r.o. 249/79) sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme predette - in quanto poste in relazione alla disposizione di cui all'art. 80, tredicesimo comma, Cod. strad. - assumendone il contrasto con l'art. 3 Cost..

Rilevato che il reato di guida senza patente, o con patente negata, revocata o sospesa é punito - per il combinato disposto degli artt. 19 L. n. 152/75 e 6 L. n. 575/65 - con l'arresto da 6 mesi a 3 anni per le persone sottoposte a misure di prevenzione (siano o meno indiziate di appartenere ad associazioni mafiose) mentre per i sottoposti a misure di sicurezza personale il medesimo reato é punito - in forza della norma generale di cui all'art. 80 Cod. strad. - con l'arresto da 3 a 6 mesi, il Pretore riteneva tale differenza di trattamento sanzionatorio priva di ogni razionale giustificazione e perciò in contrasto col principio di cui all'art. 3 Cost..

Dopo aver osservato che il raffronto sopra prospettato attiene ad un profilo sostanzialmente nuovo rispetto alla questione decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 66 del 1971 - che concerneva il trattamento differenziato tra i sospetti di appartenenza alla mafia sottoposti; a misure di prevenzione ed i cittadini socialmente non pericolosi - il Pretore motivava il dubbio di costituzionalità rilevando che entrambe le suddette misure - di sicurezza e di prevenzione - sono applicate esclusivamente con provvedimento del giudice, e che la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza personale (la quale é presupposto per l'applicazione della misura medesima ex art. 202 c.p.) non può - a suo avviso - ritenersi "né di specie diversa né di grado inferiore a quella dei sottoposti a misure di prevenzione". "Quest'ultima - anzi - viene desunta, sovente, in base a meri elementi indiziari, mentre l'accertamento della prima consegue normalmente (eccezione fatta per quanto previsto dall'art. 202 cpv. c.p.) alla commissione di un fatto costituente reato".

2. - La medesima questione veniva altresì sollevata, con analoga motivazione: a) dallo stesso Pretore di Trapani con ordinanza del 4 agosto 1979 (r.o. 877/79) emessa nel procedimento a carico di Figuccio Francesco, imputato del reato di guida senza patente, che gli era stata negata in quanto sottoposto a provvedimento di diffida; b) dal Tribunale di Trapani con ordinanza del 21 maggio 1980 emessa nel procedimento a carico di Adamo Antonino, imputato del medesimo reato, cui la patente era stata revocata in quanto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. (r.o. 84/81).

Le tre predette ordinanze ritualmente notificate e comunicate, venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale nn. 147 del 30 maggio 1979, 30 del 6 febbraio 1980 e 123 del 6 maggio 1981.

3. - Intervenendo con memorie di analogo tenore nei giudizi promossi con le tre predette ordinanze, l'Avvocatura dello Stato osservava che la questione, in quanto prospettata - a suo avviso - in relazione alla mancata previsione di un aggravamento di pena rispetto alla norma generale (anche) per i sottoposti a misura di sicurezza, é inammissibile prima ancora che infondata, non essendo suscettibile di controllo di costituzionalità - per consolidato orientamento della Corte - la valutazione del legislatore ordinario circa la pericolosità dei singoli reati e la conseguente graduazione delle rispettive pene. D'altra parte, misure di prevenzione e misure di sicurezza - a parte la diversità dei presupposti e dei criteri di collegamento ai singoli soggetti - hanno una diversa disciplina sia sul piano sostanziale che su quello del trattamento sanzionatorio: "basti pensare alla misura di prevenzione costituita dall'obbligo di soggiorno in un determinato Comune sanzionato penalmente, che ha contenuto certamente diverso e più grave rispetto a quello della misura di sicurezza costituita dal divieto di soggiorno in uno o più Comuni (art. 233 cod. pen.) alla cui inosservanza non consegue alcuna sanzione penale".

Del resto - osservava ancora l'Avvocatura - l'impugnato art. 6 della legge n. 575 del 1965 non contiene la sola disposizione che aggrava, nei confronti delle persone assoggettate a misure di prevenzione, le pene previste in via generale per alcuni reati: "inasprimenti di pena sono anche previsti per i reati di favoreggiamento personale e reale, associazione per delinquere ed altri delitti e contravvenzioni in materia di armi ed esplosivi".

"Pertanto di fronte a simile diversità non appare irragionevole, e rientra comunque tra le scelte non censurabili dal legislatore, l'aver voluto rafforzare, nei confronti delle persone assoggettate a misure di prevenzione, il divieto di guida senza patente".

Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze di rimessione (due del Pretore ed una del Tribunale di Trapani) propongono la stessa questione di legittimità costituzionale.

I tre giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Invero, anche se i dispositivi delle tre ordinanze predette sono diversamente formulati, risulta con chiarezza che gli incidenti hanno per oggetto il combinato disposto degli artt. 6 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152, mentre l'art. 80 del codice della strada viene in rilievo unicamente come tertium comparationis.

I giudici a quibus dubitano, cioé, che contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 6 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (recante "disposizioni contro la mafia"), in quanto ritenuto applicabile, in forza dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152 (emanata a "tutela dell'ordine pubblico"), "anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423" (sulle "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità").

In base alle disposizioni di legge qui sopra richiamate, come interpretate dai giudici a quibus, " nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2, del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393", le persone già sottoposte, " con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione" sono punite con pena (dell'arresto da sei mesi a tre anni) sensibilmente più severa di quella (dell'arresto da tre a sei mesi) comminata, per il reato di guida senza patente, dall'art. 80 del codice della strada, in via generale e, quindi, anche a carico di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva.

Secondo i giudici rimettenti, questa differenza di trattamento sanzionatorio, siccome riferita a situazioni giudicate sostanzialmente uguali, - posto che, nelle due ipotesi a raffronto, la stessa condotta é attribuita a soggetti (sottoposti a misura di prevenzione gli uni ovvero a misura di sicurezza personale non detentiva gli altri) tutti considerati socialmente pericolosi - sarebbe priva di ogni razionale giustificazione, risultando, perciò, il combinato disposto dei denunziati articoli di legge in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost..

La questione non é fondata.

3. - Invero, tale questione si risolve nella denuncia del trattamento sanzionatorio riservato dal citato art. 6 della legge n. 575 del 1965 alle persone - tra quelle indicate ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 oltre che a quelle di cui all'art. 1 della legge n. 575 del 1965 nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 646 del 1982 - già sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione che incorrano nella contravvenzione di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata); trattamento sanzionatorio valutato in riferimento a quello previsto, in via generale dall'art. 80, tredicesimo comma, del codice della strada, per tutti (gli altri) soggetti che commettono il reato di guida senza patente.

Nel primo caso il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo ad una circostanza relativa alla persona del colpevole - al fatto cioè che si tratti di persona rientrante in una delle citate categorie, già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (tra le quali misure uno dei giudici a quibus - ord. 877 del 1978 - con apprezzamento che non spetta alla Corte sindacare, ricomprende la diffida), in conseguenza di che ha determinato la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato di guida senza patente, previsto e punito, appunto, dall'art. 80, tredicesimo comma del codice della strada; disposto di legge nel quale, invece, non viene in considerazione alcuna circostanza soggettiva.

Ora, é principio costantemente affermato dalla Corte che la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione per ciascuna di esse della quantità e qualità della pena "rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza" (sent. n. 103 del 1982).

I disposti di legge denunziati non incorrono certo in un vizio del genere, pur se si accetti la prospettazione dei giudici a quibus che, isolando, tra la pluralità indeterminata delle persone che possono incorrere nel reato di guida senza patente, quelle sole sottoposte a misura personale di sicurezza non detentiva, pongono a raffronto la situazione di queste ultime con la situazione dei soggetti sottoposti, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

La Corte ha, infatti, già avuto occasione di sottolineare (da ultimo con la sent. n. 126 del 1983) la disomogeneità di siffatte situazioni: e questo é sufficiente a giustificare il diverso trattamento che il legislatore ha ritenuto di dettare per condotte materiali (nel caso, guida senza patente) indubbiamente uguali, ma giudicate di differente gravità in ragione di una circostanza inerente alla persona del colpevole.

Si tratta, dunque, di una non irragionevole scelta legislativa, immune da vizi di incostituzionalità; scelta opinabile, come qualsiasi altra, ma coerente all'ispirazione cui obbedisce il sistema delle misure di prevenzione (previsto dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni) nell'ambito del quale si collocano autonome figure di reato, che tendono a sottolineare, anche per la ritenuta efficacia intimidatoria delle sanzioni comminate, il fine perseguito, appunto, di prevenzione dei reati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 codice della strada, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Trapani e dal Tribunale di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.