ORDINANZA N. 59
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e
segg. della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazione
alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri); artt.
45, 51 e 66 n. 5 della legge 17 luglio 1942 n. 907 e successive modificazioni;
art. 341 del t.u. delle leggi doganali approvate con D.P.R. 23 gennaio 1973 n.
43, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Sattin Wanda iscritta
al n. 295 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Vicentini Cherubino iscritta
al n. 379 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;
3) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Merlo Francesco ed altro
iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 293 dell'anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, colle tre ordinanze in epigrafe, il
Tribunale di Rovigo sollevava questione di legittimità costituzionale nei
confronti degli artt. 1 e seguenti l. 10
dicembre 1975 n. 724; 45 - 51 e 66 n. 5 della l. 907/1942 e successive
modificazioni (l. 27/1951); e art. 341 del T.U. 23 gennaio 1973 n. 43: il tutto
in relazione agli artt. 3,
41 e 43 Cost.,
che due delle dette ordinanze (le n. 295 e 409)
concernono i processi penali rispettivamente contro Sattin
Wanda e Merlo Francesco e Giorgio, nel corso dei quali la questione era stata
già sollevata, rispettivamente colle ordinanze del 6 e 23 ottobre 1975, sia
pure in modo più sommario, ma questa Corte aveva restituito gli atti per il
riesame della situazione a seguito della sopravvenienza della l. 10 dicembre
1975 n. 724.
che in tutti i tre casi, furono trovati in
possesso degli importati varie di tabacchi lavorati esteri, non venduti dal
monopolio, senza la bolletta comprovante il pagamento dei diritti di confine, e
che solo per i fratelli Merlo le violazioni furono accertate negli spazi
doganali, in occasione del loro rimpatrio alla frontiera svizzera, mentre per
gli altri due l'accertamento fu compiuto nelle rispettive residenze, ed ambo
asserirono di avere acquistato in Italia da sconosciuti,
che, però, all'udienza del 5 maggio 1977 il P.M.
precisava l'imputazione in tutti i tre processi dichiarando che "fermo
restando il fatto, le norme violate sono gli artt.
281 e 341 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43",
che, secondo le ordinanze di rimessione,
la l. 724/1975 non avrebbe risolto il dubbio di legittimità costituzionale
delle norme impugnate, in quanto, pur avendo liberalizzata l'importazione nel
territorio della Repubblica di tabacchi lavorati provenienti dalla C.E.E., avrebbe, però, con ciò stesso mortificato
l'iniziativa privata per i tabacchi provenienti dagli altri Paesi. Mentre poi,
subordinando la liceità dell'importazione dalla C.E.E. ad una
autorizzazione ministeriale per l'istituzione di depositi, la legge
avrebbe altresì determinato un'ingiustificata disparità fra i cittadini i
quali, in buona sostanza, vengono così a trovarsi, quanto ai tabacchi esteri,
nella stessa situazione nella quale versavano sotto l'impero della legge
precedente,
che, ad avviso del Tribunale, la rilevanza
sarebbe provata dal fatto che, se avessero potuto liberamente importare, gli
imputati "non sarebbero stati denunziati e quindi giudicati per il reato
segnato in rubrica",
che nessuno si é costituito per le parti
private, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato. chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile essendo irrilevante ogni
controversia concernente le leggi sul monopolio quando non vengano
contestualmente impugnate quelle sul contrabbando, e, rilevando che, comunque,
la questione é da ritenersi infondata per le ragioni esposte nella sent.
n. 209 del 1976 di questa Corte.
Considerato che, unica essendo la questione proposta
colle tre ordinanze, i giudizi possono essere decisi con unico provvedimento.
Osserva
che, però, deve darsi atto che le tre ordinanze
hanno impugnato anche una delle norme di cui all'ultima contestazione
d'udienza, vale a dire proprio l'art. 341 del citato T.U. leggi doganali,
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, nel testo modificato dall'art. 7
della l. 10 dicembre 1975, pure impugnato,
che, pertanto, la pregiudizialità del giudizio
di costituzionalità viene a consistere nel fatto che il titolo per cui si
contesta l'applicabilità (ormai esclusiva) delle pene previste dall'art. 282
del T.U. delle leggi doganali, é esplicitamente e direttamente riferito -
attraverso il rinvio di cui all'art. 341 modificato - alle leggi sul monopolio
così come attualmente vigenti nell'ordinamento,
che, tuttavia, tutto ciò premesso e considerato,
non ritiene questa Corte che le ragioni addotte nelle ordinanze di rimessione, per gran parte riproposte, possano giustificare
l'abbandono dei principi enunciati nella sent.
15 luglio 1976 n. 209,
che, infatti, la parziale e progressiva
liberalizzazione del monopolio cui l'ordinamento si va orientando nel settore
(l. 27 gennaio 1971 n. 3 concernente il tabacco greggio; e l. 724/1975 qui in
esame) non significa che sia venuto meno "il perseguimento di fini
pubblici, di vario e complesso contenuto, caratteristicamente consistenti
nell'assicurazione di entrate tributarie, nella salvaguardia della salute
pubblica, e nell'occupazione di lavoratori di date categorie e in date zone del
territorio nazionale", così come ampiamente illustrati nella citata sent.
n. 209/1976,
che, di fronte a ciò, e in vista degli interessi
reciproci di una particolare Comunità continentale di cui l'Italia fa parte, lo
Stato abbia ritenuto di limitare, sotto determinate condizioni, il proprio
monopolio esclusivamente a favore della comunità, non può certo comportare
contrasto cogli artt. 43 e 41 Cost., considerata l'ovvia permanenza sia dei fini di utilità
generale che dell'essenzialità del servizio; ma nemmeno in relazione all'art. 3
Cost., giacché il cittadino non può dotarsi di
limitazioni che lo Stato ha deciso al proprio monopolio nello spirito di cui al
secondo inciso dell'art. 11 Cost., e non perché abbia
giudicate cessate le ragioni che legittimano il monopolio dei tabacchi, fonte
fondamentale della pubblica entrata,
che, pertanto, la questione appare
manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti
della l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45 - 51 e 66 n. 5 della l. 17 luglio 1942 n.907 e successive modificazioni, e dell'art. 341 T.U. leggi
doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata colle ordinanze
in epigrafe dal Tribunale di Rovigo, in relazione agli
artt. 3. 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.