ORDINANZA N. 49
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 58 e
65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promossi con ventidue
ordinanze emesse il 18 aprile 1983 dal Pretore di Bari, il 17 marzo 1983
dal Pretore di Ruvo di Puglia, l'11, 15 febbraio e 5
marzo 1983 dal Pretore di Carrara, il 18 aprile 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, l'11 e 18 aprile, il 27, 31 maggio e 15
giugno 1983 dal Pretore di Carrara, iscritte rispettivamente ai nn. 437, 451, 484, 485, 486, 487, 488, 494, 495, 530, 531,
532, 533, 599, 628, 629, 630, 631, 632, 652, 653, 654 del registro ordinanze
1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
288, 301, 308, 315, 322 e 329 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra
Avena Anna e Catacchio Francesca, avente per oggetto
licenza per finita locazione, il Pretore di Bari con ordinanza del 18
aprile 1983 (reg. ord. n.
437 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e
che il Pretore dubita che le dette norme, di cui
la prima é dettata per i contratti non ancora in corso al momento dell'entrata
in vigore della legge citata e la seconda per i contratti in corso (come quello
di cui al caso di specie), in quanto permettono al locatore di usufruire della
cessazione del rapporto locativo alla scadenza del medesimo senza dover provare
un suo interesse prevalente su quello del conduttore all'abitazione, si pongano
in contrasto:
- con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché l'attribuzione di un diritto di recesso "
incondizionato" al locatore tanto nel caso delle locazioni abitative
quanto nel caso delle locazioni non abitative comporterebbe l'identico
trattamento di situazioni obiettivamente diverse;
- ancora con l'art. 3, primo comma, Cost., per la differenza di trattamento delle locazioni
abitative rispetto a quelle non abitative, in cui, salvo casi tassativamente
previsti, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto alla prima
scadenza;
- con l'art. 3, secondo comma, Cost., poiché il libero recesso del locatore finirebbe per
costituire un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana;
- con l'art. 42, secondo comma, Cost., poiché le norme impugnate, anteponendo la tutela della
proprietà immobiliare del locatore all'interesse all'abitazione del conduttore,
trascurebbero "la preminente funzione sociale
della proprietà";
che analoghe questioni vengono sollevate con
ordinanza del 17 marzo
- con l'art. 2 Cost.,
in quanto il difetto di "tutela rafforzata della dimensione
abitativa" ostacolerebbe lo svolgimento della persona umana;
- con l'art. 3, secondo comma, Cost., per la ragione già espressa dal Pretore di Bari;
- con gli artt. 41, primo comma, e 42, secondo
comma, Cost., in quanto la
tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata debbono sottostare
ai principi dell'utilità e della funzione sociale;
che lo stesso Pretore emanava in data 18 marzo
1983 ordinanze di contenuto identico, in causa Tatulli
c.
che le stesse questioni, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost., venivano sollevate dal Pretore di Carrara con le
ordinanze: 11 febbraio 1983, Menconi c. Arrighi (r.o. n. 484/1983); 11
febbraio 1983, Carlotto c. Fusani
(r.o. n. 485/1983); 15 febbraio
1983, Vianello c. Dazzi (r.o. n.486/1983); 5 marzo 1983, Garlaschi c. Pietrini (r.o. n. 487/1983); 5 marzo 1983, Pucci c. Vignoli (r.o. n. 488/1983); 11 aprile 1983, Morescalchi c.
Schilirò (r.o. n.
530/1983); 11 aprile 1983, Sarteschi c. Barbieri (r.o. n. 531/1983); 11 aprile 1983, Campanini c. Ferrari (r.o. n. 532/1983); 11 aprile 1983, Biancotti c. Venturelli (r.o. n. 533/1983); 18 aprile 1983,
Crudeli c. Barotti (r.o. n.
599/1983); 31 maggio 1983, Bellacci c. Scatena (r.o. n. 628/1983); 31 maggio 1983, Menegoli
c. Serri (r.o. n. 629/1983); 27
maggio 1983, Castellotti c. Papini
(ro. n. 630/1983); 31
maggio 1983, Bianchelli c. Gaussiat
(r.o. n. 631/1983); 31 maggio 1983, Bedini c. Bertelli (ro. n. 632/1983); 15 giugno 1983, Puccetti c. Muracchioli (r.o. n. 652/1983); 15 giugno 1983, Maiuri
c. Verdiani (r.o. n. 653/1983); 15 giugno 1983, Fusani c. Menchini (r.o. n.
654/1983);
che con le ordinanze dal n. 487 al n. 654 del
1983 il Pretore impugna anche l'art.
che
Considerato che tutti i giudizi debbono essere
riuniti per la identità o connessione delle relative questioni;
che tutte le medesime questioni sono state già
decise dalla Corte con sentenza 28 luglio
1983 n. 252 in cui si é rilevato che la previsione di cui agli artt. 3, 58,
che nella stessa sentenza si é ancora osservato
come la detta previsione non contrasti né col principio di eguaglianza tra
conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle situazioni
considerate e la discrezionalità del legislatore nel disciplinarle, né con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti della
utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa
economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal
legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio
costituzionale;
che le dette questioni sono state poi dichiarate
manifestamente infondate con ordinanze nn. 352 e 364 del 1983:
che la questione sollevata dal Pretore di Bari -
secondo cui le norme impugnate, mediante l'attribuzione al locatore di un
diritto di recesso "incondizionato" sia nelle locazioni abitative che
in quelle non abitative, finiscono col parificare situazioni diverse così
contrastando co1 principio di eguaglianza - risulta manifestamente infondata
alla stregua delle altre censure mosse nella stessa ordinanza del medesimo
Pretore, che lamenta la diversità di disciplina dei due tipi di contratto.
Visti gli artt.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58,
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.