ORDINANZA N. 48
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152
(Indennità premio di fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli enti
locali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dal TAR per il Veneto sul ricorso
proposto da Fernandes Lionel
contro USL n. 28 di Legnago, iscritta al n. 922 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1983 dal pretore di
Bologna, nel procedimento civile vertente tra Cecchi
Marina Antonietta contro INADEL, iscritta al n. 127 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191
dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 3 giugno 1982 pronunciata su ricorso del dott.
Fernandes Lionel contro
che con ordinanza 5 gennaio 1983, pronunciata
nel procedimento civile promosso da Cecchi Marina
Antonietta contro l'INADEL, il Pretore di Bologna ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della citata norma, in riferimento al solo art. 3 Cost.;
considerato che questioni identiche a quelle
sopra ricordate sono già state prese in esame dalla Corte e dichiarate prima
non fondate con sentenza
n. 46/83 e, poi, manifestamente infondate con ordinanza n. 294/83;
che in questa sede non vengono addotti motivi
che possano indurre a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi iscritti ai nn. 922/82 e 127/83, dichiara la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, delle legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevate in riferimento
agli artt. 3 e 36 Cost. con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.