Ordinanza n. 294 del 1983

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ORDINANZA N. 294

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le ordinanze emesse il 1 aprile 1982 dal Pretore di Venezia, il 26 maggio 1982 dal Tribunale di L'Aquila, il 7 maggio 1982 dal TAR per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ed il 24 novembre 1981 dal TAR per la Sardegna, rispettivamente iscritte ai nn. 364, 499, 708 e 779 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 351 dell'anno 1982 e nn. 74 e 88 dell'anno 1983.

Visti l'atto di costituzione di Valente Assunta e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 1 aprile 1982 il Pretore di Venezia ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge 8 marzo 1968 n. 152, secondo cui il riconoscimento dell'indennità premio di fine servizio a favore dei figli maggiorenni dei dipendenti di enti locali iscritti all'INADEL deceduti é subordinato alle condizioni di inabilità a proficuo lavoro, di nullatenenza, di vivenza a carico e dello stato di nubile o vedova per le orfane;

che, a sostegno della censura il Pretore prospetta la irrazionale disparità di trattamento che tale disciplina concreterebbe rispetto a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177 circa il riconoscimento dell'indennità di buonuscita a favore degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, che avviene invece indipendentemente dalle dette condizioni;

che, con ordinanza 26 maggio 1982 il Tribunale di L'Aquila ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 152 nella parte in cui stabilisce che i lavoratori dipendenti degli Enti locali iscritti all'INADEL conseguono il diritto alla indennità premio di fine servizio con almeno 25 anni di servizio e due anni di iscrizione qualora la cessazione del rapporto avvenga per dimissioni;

che, secondo il giudice "a quo", dette condizioni concreterebbero una irrazionale disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 7 legge 29 aprile 1976 n. 177, secondo cui, per la concessione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali é richiesta come unica condizione l'iscrizione per un anno all'apposito fondo;

che analoghe questioni sono state sollevate con l'ordinanza 7 maggio 1982 del TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, e con l'ordinanza 24 novembre 1981 del TAR della Sardegna;

che nei giudizi provenienti dal Pretore di Venezia, dal TAR della Lombardia e dal TAR della Sardegna si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo l'irrilevanza della questione in quello proveniente dal TAR della Lombardia, e sostenendone comunque in tutti l'infondatezza;

che nel giudizio proveniente dal Tribunale di L'Aquila si é costituita la parte privata, facendo proprie le tesi svolte nell'ordinanza di rinvio;

che i giudizi vanno riuniti per l'identità o la stretta connessione delle questioni sollevate.

Considerato che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura non é fondata giacché il giudice "a quo" ha sufficientemente motivato sul punto della rilevanza senza incorrere in vizi logici, onde, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il relativo giudizio sfugge a sindacato in questa sede;

che questa Corte, con la sent. n. 46 del 1983, ha già avuto modo di affermare che, pur apparendo le due indennità suddette equivalenti, per finalità e per struttura, non é possibile istituire un raffronto fra loro non sussistendo, fra le categorie considerate, sia riguardo al trattamento economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità di situazioni che é il presupposto per la valutazione della legittimità costituzionale di una diversità di disciplina in riferimento all'art. 3 Cost.;

che non sono stati addotti e non sussistono comunque motivi che possano indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del Pretore di Venezia indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della menzionata legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del Tribunale di L'Aquila, del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, e del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 settembre 1983.