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ORDINANZA N. 294
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3, lett. b, della
legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli Enti locali), promossi con le ordinanze emesse il 1 aprile 1982
dal Pretore di Venezia, il 26 maggio 1982 dal Tribunale di L'Aquila,
il 7 maggio 1982 dal TAR per
Visti l'atto di costituzione di Valente Assunta e gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno
1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 1 aprile 1982 il Pretore di Venezia ha
sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett.
b) della legge 8 marzo 1968 n. 152, secondo cui il riconoscimento
dell'indennità premio di fine servizio a favore dei figli maggiorenni dei
dipendenti di enti locali iscritti all'INADEL deceduti é subordinato alle
condizioni di inabilità a proficuo lavoro, di nullatenenza,
di vivenza a carico e dello stato di nubile o vedova per le orfane;
che, a sostegno della censura il Pretore
prospetta la irrazionale disparità di trattamento che tale disciplina
concreterebbe rispetto a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 29 aprile
1976 n. 177 circa il riconoscimento dell'indennità di buonuscita a favore degli
orfani maggiorenni dei dipendenti statali, che avviene invece indipendentemente
dalle dette condizioni;
che, con ordinanza 26 maggio 1982 il Tribunale
di L'Aquila ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n.
152 nella parte in cui stabilisce che i lavoratori dipendenti degli Enti locali
iscritti all'INADEL conseguono il diritto alla indennità premio di fine
servizio con almeno 25 anni di servizio e due anni di iscrizione qualora la
cessazione del rapporto avvenga per dimissioni;
che, secondo il giudice "a quo", dette condizioni
concreterebbero una irrazionale disparità di trattamento rispetto a quanto
previsto dall'art. 7 legge 29 aprile 1976 n. 177, secondo cui, per la
concessione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali é
richiesta come unica condizione l'iscrizione per un anno all'apposito fondo;
che analoghe questioni sono state sollevate con
l'ordinanza 7 maggio 1982 del TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia,
e con l'ordinanza 24 novembre 1981 del TAR della Sardegna;
che nei giudizi provenienti dal Pretore di
Venezia, dal TAR della Lombardia e dal TAR della Sardegna si é costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo l'irrilevanza della questione
in quello proveniente dal TAR della Lombardia, e sostenendone comunque in tutti
l'infondatezza;
che nel giudizio proveniente dal Tribunale di
L'Aquila si é costituita la parte privata, facendo proprie le tesi svolte
nell'ordinanza di rinvio;
che i giudizi vanno riuniti per l'identità o la
stretta connessione delle questioni sollevate.
Considerato che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura non é
fondata giacché il giudice "a quo" ha sufficientemente motivato sul
punto della rilevanza senza incorrere in vizi logici, onde, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il relativo giudizio sfugge a sindacato in
questa sede;
che questa Corte, con la sent.
n. 46 del 1983, ha già avuto modo di affermare
che, pur apparendo le due indennità suddette equivalenti, per finalità e per
struttura, non é possibile istituire un raffronto fra loro non sussistendo, fra
le categorie considerate, sia riguardo al trattamento economico in attività di
servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di
quiescenza, quella parità di situazioni che é il presupposto per la valutazione
della legittimità costituzionale di una diversità di disciplina in riferimento
all'art. 3 Cost.;
che non sono stati addotti e non sussistono
comunque motivi che possano indurre
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del Pretore
di Venezia indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della menzionata legge 8 marzo 1968 n. 152,
sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del Tribunale di L'Aquila, del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione staccata di
Brescia, e del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo
REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 settembre 1983.