ORDINANZA N. 35
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come
modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21 (Equo
canone), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 marzo 1980 dal Pretore di Fermo nel procedimento
civile vertente tra Monti Umberto ed altra e Angelici Sandro,
iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari
nel procedimento civile vertente tra Grisolia
Francesco ed altri e Fraternale Antonio, iscritta al
n. 830 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari
nel procedimento civile vertente tra Filardi
Francesco e S.p.a. R.A.S., iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a.
R.A.S. nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 3 marzo 1980, e il
Pretore di Castrovillari, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 21 ottobre 1980, hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n.
21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui prevede
l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per avviamento
commerciale, a norma dell'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978,
"anche nei casi in cui l'importo di essa può
superare l'ammontare del canone percepito dallo stesso locatore" e
"persino in ipotesi di necessità del locatore di destinare l'immobile ad
attività propria o dei congiunti di cui all'art. 29, lettera b), della legge n.
392 del 1978";
che il Pretore di Fermo ha altresì sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
73 della legge n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 1 bis del decreto
legge n. 21 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 93 del 1979,
"nella parte in cui riconosce al locatore la facoltà di recedere dalla
locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo soltanto nell'ipotesi di
necessità e non anche nell'ipotesi in cui intenda destinare l'immobile ad uso
commerciale proprio";
ritenuto che i giudizi, concernendo questioni
identiche o connesse. devono essere riuniti:
considerato che la prima questione é già stata
decisa con la sentenza
n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione
non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che la seconda questione, essendo stata
sollevata in presenza di una domanda di rilascio proposta dal locatore per
"sopravvenuta necessità di destinare l'immobile ad uso proprio",
necessità non esclusa dal Pretore, si rivela del tutto ininfluente per la
definizione del giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale
modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e
42 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980 e
dal Pretore di Castrovillari con due ordinanze del 21
ottobre 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale
modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di
Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.