Ordinanza n.35 del 1984

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ORDINANZA N. 35

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21 (Equo canone), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 marzo 1980 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Monti Umberto ed altra e Angelici Sandro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra Grisolia Francesco ed altri e Fraternale Antonio, iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra Filardi Francesco e S.p.a. R.A.S., iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. R.A.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 3 marzo 1980, e il Pretore di Castrovillari, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 21 ottobre 1980, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui prevede l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per avviamento commerciale, a norma dell'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, "anche nei casi in cui l'importo di essa può superare l'ammontare del canone percepito dallo stesso locatore" e "persino in ipotesi di necessità del locatore di destinare l'immobile ad attività propria o dei congiunti di cui all'art. 29, lettera b), della legge n. 392 del 1978";

che il Pretore di Fermo ha altresì sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge n. 21 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 93 del 1979, "nella parte in cui riconosce al locatore la facoltà di recedere dalla locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo soltanto nell'ipotesi di necessità e non anche nell'ipotesi in cui intenda destinare l'immobile ad uso commerciale proprio";

ritenuto che i giudizi, concernendo questioni identiche o connesse. devono essere riuniti:

considerato che la prima questione é già stata decisa con la sentenza n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che la seconda questione, essendo stata sollevata in presenza di una domanda di rilascio proposta dal locatore per "sopravvenuta necessità di destinare l'immobile ad uso proprio", necessità non esclusa dal Pretore, si rivela del tutto ininfluente per la definizione del giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980 e dal Pretore di Castrovillari con due ordinanze del 21 ottobre 1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.