Ordinanza n. 318 del 1983

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ORDINANZA N. 318

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e succ. modif. (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona sul ricorso proposto dalla S.r.l. "Venezia", iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Cremona - con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (in materia d'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), per pretesa violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.: deducendo in tal senso che l'INVIM colpirebbe "incrementi verificatisi soltanto per effetto della svalutazione", né vi porrebbe adeguato compenso con le "detrazioni previste dall'art. 14 del suddetto d.P.R. come sostituito dall'art. 8 della legge 16 dicembre 1977 n. 904"; ed aggiungendo, in particolar modo, che gli impugnati artt. 2 e 3 violerebbero il principio costituzionale d'eguaglianza, nonché l'art. 42 Cost., dal momento che la persona fisica verrebbe "colpita dall'imposta solo in occasione di un trasferimento", mentre "quella che si é associata con altra per formare una società" sarebbe incisa "anche se conserva i suoi beni per un decennio";

ritenuto, inoltre, che nel presente giudizio nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che l'impugnazione dell'art. 2 non é rilevante ai fini del giudizio a quo, dal momento che nella specie non si tratta - come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione - di trasferimento o di conferimento del diritto di proprietà (ovvero di altro diritto reale), bensì di "applicazione dell'imposta per decorso del decennio", ai sensi del successivo art. 3; e che, del pari, si dimostra manifestamente inammissibile l'impugnazione dell'art. 14, poiché l'articolo stesso, già dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, é stato quindi soppresso dall'art. 1 del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2);

considerato, d'altronde, che anche sulla predetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972 la Corte si é successivamente pronunciata nel senso della non fondatezza, mediante la sentenza n. 239 di quest'anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento agli artt. 3,42 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., sollevata con l'ordinanza predetta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

           Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1983.