Ordinanza n. 304 del 1983

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ORDINANZA N. 304

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1976 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Reeves Louis ed altri e Soc. SIP, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 1976.

Visti l'atto di costituzione della SIP e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983, il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Sampierdarena ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

che tale questione é stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo doveva considerarsi esaurito.

Considerato che identica questione é già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 186 del 1976 e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 117 del 1982;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Sampierdarena con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 settembre 1983.