ORDINANZA N. 62
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 e dell'art. 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
Ritenuto che il Tribunale di Cremona con ordinanza del 5 ottobre
Considerato che l'ordinanza fonda la censura delle norme che puniscono il
contrabbando dei tabacchi sulla pretesa illegittimità del monopolio dei
tabacchi, senza peraltro considerare l'incidenza della legge n. 724/1975 in
ordine alla correlazione tra il regime del monopolio e il contrabbando;
che comunque questa Corte, con sentenza n. 209/76,
ha ritenuto non fondata la questione relativa al monopolio dei tabacchi;
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt.
7, legge 10 dicembre 1975, n. 724, 341 d.P.R. 23
gennaio 1973, n.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo
1983.