ORDINANZA N. 43
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente della Repubblica, in relazione all'atto di promulgazione della legge 29 maggio 1982, n. 297, giudizio iscritto al n. 28 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore
Antonio
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e l - bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme
per l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con
modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n.
che si assume la sussistenza dei requisiti prescritti per la rituale instaurazione della prospettata controversia, e precisamente:
a) sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei promotori del referendum a sollevare il conflitto e la legittimazione passiva dell'organo, e potere dello Stato, nei confronti del quale il ricorso é prodotto;
b) sotto il profilo oggettivo, si asserisce, poi, che la legge n. 297 del
ritenuto che alla Corte viene pertanto richiesto in via preliminare di dichiarare ammissibile il prospettato conflitto e, in via definitiva, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale, della legge n. 297 del 1982 per violazione degli artt. 1, 71, 72 e 75 Cost., "di annullare l'atto di promulgazione della legge medesima ed i successivi atti ed effetti che ad esso conseguano";
considerato che
considerato, in primo luogo, che dai ricorrenti non si deduce alcuna carenza od incompetenza del potere legislativo con riguardo alle statuizioni investite della richiesta del referendum, nemmeno nell'ipotesi in cui, come qui accade, la consultazione referendaria sia già stata indetta; né si prospettano altri argomenti, in base ai quali possa comunque ritenersi che nella specie difettasse il potere di promulgazione spettante al Presidente della Repubblica: si censura, se mai, l'esercizio di tale potere, di fronte all'asserita infrazione delle regole concernenti l'esame del disegno di legge in sede di commissione referente, e alla "rottura costituzionale", che si concreterebbe nella promulgazione del testo legislativo, in merito al quale il Governo aveva - illegittimamente, si assume - posto la questione di fiducia alla Camera dei Deputati;
considerato, poi, che con le testé richiamate deduzioni dei ricorrenti non si prospettano comunque gli estremi di alcun conflitto di attribuzione: si richiede invero alla Corte di annullare l'impugnato atto promulgativo, previa dichiarazione d'incostituzionalità della legge promulgata; senonché, l'eventuale adozione di una simile pronunzia implicherebbe, evidentemente, il venir meno della legge, insieme con il relativo atto di promulgazione;
che, per ciò stesso, non risulta sussistere alcun possibile autonomo oggetto della controversia che andrebbe instaurata in questa sede esclusivamente nei confronti del Presidente della Repubblica, e in relazione all'atto con cui detto organo ha attestato l'avvenuta perfezione della legge;
considerato, infine, che il ricorso in esame dovrebbe ritenersi inammissibile, pur a voler ammettere che i promotori del referendum abbiano in definitiva inteso di sollevare il conflitto nei riguardi del potere legislativo, quindi non avverso l'autonomo atto di promulgazione, bensì avverso la legge promulgata, in quanto perfetta ed anzi già efficace: giacché, a tacer d'altro, la sfera, che i ricorrenti assumono lesa, risulta invece tutelata, anche in quest'ultimo caso, grazie all'apposito controllo esercitato - dopo l'entrata in vigore della legge medesima - dall'Ufficio Centrale. Spetta infatti a detto Ufficio stabilire, ex art. 39 della legge n. 352 del 1970, se il quesito già destinato al vaglio del corpo elettorale possa - secondo i criteri altrove enunciati dalla Corte (sentenze nn. 68 e 69/1978 e 30 e 31/1980) - essere trasferito alla normativa sopravvenuta nel corso della procedura referendaria.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.