Ordinanza n. 19 del 1983

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ORDINANZA N. 19

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi con le ordinanze emesse il 9 ottobre 1981 dal Tribunale di Ravenna, il 9 e l'11 novembre 1981 dalla Corte d'appello di Torino e l'11 dicembre 1981, il 13 e il 21 gennaio e il 5 marzo 1982 dalla Corte d'appello di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 828,832 e 833 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 49, 147, 191 e 270 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 89, 96, 102, 137, 199, 241 e 262 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Re Giuseppina e di Portaccio Alcide e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando, sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale di adeguatezza della pena alla gravità del fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto verrebbe "a limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato é consentito dai regolamenti comunitari";

c) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto "nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini naturali, l'impiego di sostanze zuccherine" travalicherebbe "i limiti dell'art. 2, primo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea e ciò all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui é consentito lo zuccheraggio dei vini".

Considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni sub a) e c) e inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i giudici a quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad affermare che le sollevate questioni di legittimità costituzionale apparivano "rilevanti ai fini della decisione della causa";

che anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 9 ottobre 1981 - l'unica che denunzi la disposizione di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 162 del l965, oltre che in riferimento all'art. 3 Cost., autonomamente pure in relazione agli artt. 11, 41 e 3 Cost. - omette ogni cenno al fatto e contiene la medesima apodittica affermazione sulla sussistenza della rilevanza;

che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità

 

- per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione sollevata dal Tribunale di Ravenna e la manifesta infondatezza di quelle sollevate dagli altri giudici a quibus, che non hanno addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed ll, 41 e 3 Cost., con ordinanza in data 9 ottobre 1981 (r.o. n. 828 del 1981);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanze emesse il 9 novembre 1981 (r.o. 832/1981) e l'11 novembre 1981 (r.o. 833/1981) e dalla Corte d'appello di Lecce con ordinanze emesse l'11 dicembre 1981 (r.o. 49/1982) e il 13 gennaio 1982 (r.o. 147/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con ordinanze emesse il 21 gennaio 1982 (r.o. 191/1982) e il 5 marzo 1982 (r.o. 270/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.