ORDINANZA N. 8
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Gorizia sul ricorso proposto da Lucas Claudio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Provvedendo sul ricorso, trasmesso in piego raccomandato il 15
gennaio 1979, con il quale Lucas Claudio si doleva
dell'accertamento di valore, notificatogli il 16 novembre 1978, con cui
l'Ufficio del registro aveva elevato a lire 14 milioni il prezzo dichiarato di
lire 9 milioni relativamente ad immobile (alloggio urbano) sito in Monfalcone, via N. Bivio, angolo via G. Verdi, venduto da
esso ricorrente a Badini Leonida con atto per not. Sansa, registrato a Monfalcone
il 27 ottobre 1976 al n. 6038/II vol. 124, chiedendo che fosse giudicato
congruo il valore dichiarato, la adita Commissione di 1 grado di Monfalcone, con ordinanza emessa il 29 novembre 1979,
notificata il 13 e comunicata il 14 dicembre 1979, pubblicata nella G. U. n. 92
del 2 aprile 1980 e iscritta al n. 74 R.O.
che: 2. - Avanti
Considerato che:
3.1. - Il giudice a quo sottopone all'esame della Corte due questioni:
a) se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 3,42 e 56 (forse 53) Cost., la normativa del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (non meglio precisata), in tema di INVIM, "in quanto non sembra che il legislatore abbia tenuto conto che l'incremento di valore di un immobile prescinde dalla quantità di moneta riflettente il valore stesso al momento della sua soggezione all'imposta, dovendosi invece obiettivamente valutare l'incremento in relazione al potere di acquisto della lira ed in relazione altresì agli altri elementi obiettivi che eventualmente abbiano determinato l'aumento di valore";
b) se sia costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del d.l. 12 novembre
3.2. - Con la l. 12 gennaio 1980 n. 2, la quale, pur entrando in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 - 13 gennaio 1980), ha effetto dalla data di entrata in Vigore del dl. 571/1979 (13 novembre 1979), sono state apportate notevoli modificazioni al d.l. sospettato di incostituzionalità in ogni sua parte e con specifico riferimento all'art. 3: gli artt. 1 e 3 sono stati sostituiti ed é stato inserito l'art. 2 bis. Pertanto, poiché pure a stregua del nuovo testo dell'art. 3 gli artt. 1 e 2 (pur sostituiti in sede di conversione) si applicano anche ai rapporti sorti prima del 13 novembre 1979 (data di entrata in vigore della legge), impone la restituzione degli atti al giudice "a quo" perché questo provveda ad altro scrutinio di costituzionalità assumendone ad oggetto testi del d.l. sostituiti dalla legge di conversione, che, non vigenti al tempo della sua pronuncia (29 novembre 1979), vigono in una con l'inserito art. 2 bis, in virtù della retroattività prevista nell'art. 3.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1 grado di Monfalcone.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo
REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN -
Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.