Ordinanza n. 8 del 1983

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ORDINANZA N. 8

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Gorizia sul ricorso proposto da Lucas Claudio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Provvedendo sul ricorso, trasmesso in piego raccomandato il 15 gennaio 1979, con il quale Lucas Claudio si doleva dell'accertamento di valore, notificatogli il 16 novembre 1978, con cui l'Ufficio del registro aveva elevato a lire 14 milioni il prezzo dichiarato di lire 9 milioni relativamente ad immobile (alloggio urbano) sito in Monfalcone, via N. Bivio, angolo via G. Verdi, venduto da esso ricorrente a Badini Leonida con atto per not. Sansa, registrato a Monfalcone il 27 ottobre 1976 al n. 6038/II vol. 124, chiedendo che fosse giudicato congruo il valore dichiarato, la adita Commissione di 1 grado di Monfalcone, con ordinanza emessa il 29 novembre 1979, notificata il 13 e comunicata il 14 dicembre 1979, pubblicata nella G. U. n. 92 del 2 aprile 1980 e iscritta al n. 74 R.O. 1980 ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 56 (forse 53) Cost., sul riflesso a) che con la nuova normativa, successiva alla sent. 126/1979 della Corte costituzionale, "non sembra che il legislatore abbia tenuto conto che l'incremento di valore di un immobile prescinde dalla quantità di moneta riflettente il valore stesso al momento della sua soggezione all'imposta dovendosi invece obiettivamente valutare l'incremento in relazione al potere di acquisto della lira e in relazione altresì agli altri elementi obiettivi che eventualmente abbiano determinato l'incremento di valore" b) che l'art. 3 di detto decreto (d.l. 571/1979) dichiara l'efficacia retroattiva del provvedimento stesso ponendo in alternativa l'applicazione di norme palesemente incostituzionali.

che: 2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 22 aprile 1980, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato, a sostegno della conclusione d'infondatezza della proposta questione, ha argomentato che I) il d.l. 571/1979 ha provveduto in ordine ai criteri di valutazione dell'incremento tassabile per essere tali criteri stabiliti dall'art. 6 d.P.R. 643/1972, la cui illegittimità costituzionale in rapporto al problema della svalutazione monetaria é stata esclusa dalla Corte costituzionale con la sent. 126/1979, II) l'art. 3 é stato sostituito nella legge di conversione, la quale, senza implicare l'applicazione delle norme giudicate incostituzionali, ancorché più favorevoli al contribuente, esclude soltanto che, per i rapporti non ancora definiti, le nuove norme possano determinare un aggravio della tassazione.

Considerato che:

3.1. - Il giudice a quo sottopone all'esame della Corte due questioni:

a) se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 3,42 e 56 (forse 53) Cost., la normativa del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (non meglio precisata), in tema di INVIM, "in quanto non sembra che il legislatore abbia tenuto conto che l'incremento di valore di un immobile prescinde dalla quantità di moneta riflettente il valore stesso al momento della sua soggezione all'imposta, dovendosi invece obiettivamente valutare l'incremento in relazione al potere di acquisto della lira ed in relazione altresì agli altri elementi obiettivi che eventualmente abbiano determinato l'aumento di valore";

 

b) se sia costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del d.l. 12 novembre 1979 in relazione - a quanto pare - agli stessi parametri in quanto dichiara l'efficacia retroattiva del provvedimento stesso ponendo in alternativa l'applicazione di norme palesemente incostituzionali.

3.2. - Con la l. 12 gennaio 1980 n. 2, la quale, pur entrando in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 - 13 gennaio 1980), ha effetto dalla data di entrata in Vigore del dl. 571/1979 (13 novembre 1979), sono state apportate notevoli modificazioni al d.l. sospettato di incostituzionalità in ogni sua parte e con specifico riferimento all'art. 3: gli artt. 1 e 3 sono stati sostituiti ed é stato inserito l'art. 2 bis. Pertanto, poiché pure a stregua del nuovo testo dell'art. 3 gli artt. 1 e 2 (pur sostituiti in sede di conversione) si applicano anche ai rapporti sorti prima del 13 novembre 1979 (data di entrata in vigore della legge), impone la restituzione degli atti al giudice "a quo" perché questo provveda ad altro scrutinio di costituzionalità assumendone ad oggetto testi del d.l. sostituiti dalla legge di conversione, che, non vigenti al tempo della sua pronuncia (29 novembre 1979), vigono in una con l'inserito art. 2 bis, in virtù della retroattività prevista nell'art. 3.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1 grado di Monfalcone.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.