Ordinanza n. 7 del 1983

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ORDINANZA N. 7

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma primo, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promosso con ordinanza emessa l'1 luglio 1980 dal Pretore di Camposampiero, nel procedimento penale a carico di Casarin Gianni, iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 17 dicembre 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 1 luglio 1980, il Pretore di Camposampiero, nel corso del procedimento penale a carico di tale Casarin Gianni, sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 74 primo comma l. 12 febbraio 1965 n. 162, in relazione al combinato disposto degli artt. 41 e 3 Cost.,

 

che, ad avviso del Pretore, imponendo il detto articolo che una delle figlie della bolletta di accompagnamento per la circolazione degli zuccheri sia spedita nello stesso giorno del rilascio, e per lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del territorio, limiterebbe di fatto la libertà di iniziativa economica "di certuni rispetto a certi altri" violando il principio costituzionale di eguaglianza,

che, mentre la parte privata non si é costituita, ha spiegato invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che effettivamente l'ordinanza afferma apoditticamente la rilevanza, ma nulla in realtà dice sulle ragioni che la dovrebbero giustificare, tanto più che non é fatto nemmeno il più vago cenno alla fattispecie storica e non é dato, perciò, di capire in che consista la pretesa limitazione della libertà d'iniziativa economica e la connessa asserita violazione del principio di eguaglianza,

che, in proposito, é ormai costante e consolidata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui resta per tal modo insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 (si vedano, fra le tante, da ultimo le sentenze 108,109 e 158/82),

che, pertanto, la questione appare ictu oculi manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Camposampiero con ord. 1 luglio 1980 nei confronti dell'art. 74, comma primo, l. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.