Ordinanza n. 203 del 1982
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ORDINANZA N. 203

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Antonino DE STEFANO

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s. SIOM ed altro, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982. Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che l'ordinanza di rimessione é così testualmente formulata: "ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 44, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, rimette gli atti alla Corte Costituzionale"; considerato che, pertanto, l'ordinanza é assolutamente carente di qualsiasi accenno alla fattispecie concreta, né é indicato in alcun modo il parametro costituzionale cui la denunciata illegittimità andrebbe riferita; che, per tal modo, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui la stessa autorità giurisdizionale deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi della questione medesima (vedi, in termini, le sent. 28/82 e 158/82 di questa Corte);, che, conseguentemente, s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza a causa di assoluta carenza di motivazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata con ordinanza 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

 

Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Avv. Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

 Depositata in cancelleria il 24 novembre 1982.