Ordinanza n. 156 del 1982
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ORDINANZA N. 156

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Composizione e sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura) promossi con le ordinanze emesse dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - in data 1 e 6 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 1981 e 14 gennaio 1982, iscritte ai nn. 24, 25, 192, 201 e 284 del registro ordinanze 1982, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68, 89 e 164 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno impugnato - con le cinque ordinanze indicate in epigrafe - l'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (per cui si intendono, agli effetti della legge stessa, "per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni"): assumendo che la norma in esame violerebbe gli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione; e che in tutti i giudizi, fatta eccezione per quello instaurato dall'ordinanza n. 284 del 1982, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la dedotta questione.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente decisi; che la questione é stata già risolta dalla Corte con la sentenza n. 87 del presente anno: la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione, entro il Consiglio superiore della magistratura, possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni"; ed ha invece rigettato l'impugnativa nella parte in cui la norma predetta concerne i posti riservati ai magistrati di appello.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo comma, della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 87 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1982.