Ordinanza n. 127 del 1982
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ORDINANZA N. 127

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, e dell'art. 134,comma 2 (recte "1"), dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1981 dal Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Calosso Sebastiano e l'INAIL, iscritto al n. 600 del registro ordinanze 1981 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982.

Visti gli atti di costituzione di Calosso Sebastiano e dell'INAIL;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il pretore di Torino, con ordinanza in data 8 maggio 1981 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'art. 134, primo comma (deve in proposito ritenersi frutto di mero errore materiale il riferimento al secondo comma contenuto nell'ordinanza) dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

che nel relativo giudizio sono intervenuti l'INAIL chiedendo che le proposte questioni vengano dichiarate infondate e Calosso Sebastiano sostenendo l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;

che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio;

Considerato, peraltro, che la seconda delle sollevate questioni non rientra fra quelle già esaminate dalla Corte nelle sentenze n. 206 del 1974 e n. 140 del 1981;

che non ricorre il caso di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte; e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, delle norme anzidette, la causa va rinviata alla pubblica udienza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1982.