Ordinanza n. 75 del 1982
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ORDINANZA N. 75

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e degli artt. 35, comma secondo, e 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Martini Bernardi Bufalini Carlo ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977;

2) ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina sul ricorso proposto da Capponi Placido, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, aventi contenuto sostanzialmente identico, sono state sollevate:

a) dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), nella parte in cui nello stabilire che l'incremento di valore imponibile é costituito dalla differenza tra valore iniziale e valore finale del bene calcolati in termini monetari nominali, non tiene conto della svalutazione monetaria;

b) dalla stessa Commissione tributaria di primo grado di Perugia, altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in quanto attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo altresì comunque la partecipazione dei difensori del contribuente nel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello Stato;

c) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643/1972 suddetto, laddove per la determinazione della base imponibile ai fini dell'INVIM non tiene conto della svalutazione monetaria;

d) dalla stessa Commissione tributaria di secondo grado di Latina altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, citato, nella parte in cui, sancendo l'obbligo per le Commissioni tributarie di avvalersi per le indagini tecniche di organi dello Stato, violerebbe il diritto di difesa ed il principio di eguaglianza.

Considerato che questioni identiche a quelle sub a) e c) sono state già decise dalla Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ("Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria"), "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze in epigrafe non sono prospettati profili nuovi, né sono stati addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, successivamente alla decisione n. 126 del 1979, la disciplina normativa dell'INVIM é stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);

considerato inoltre, in ordine alle questioni sub b) e d), che successivamente alle ordinanze di rimessione l'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 ("Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario") ha integralmente sostituito l'art. 35 del d.P.R. n. 636 del 1972 ed ha dato una diversa disciplina tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle Commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972);

che, conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate, perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1982.