SENTENZA N. 10
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Giuseppe SAJA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. (Provvedimenti da iscriversi
nel casellario) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal Pretore di Vittorio Veneto nel
procedimento penale a carico di Artico Giovanni,
iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;
2) ordinanza emessa il 15 dicembre 1975 dal Pretore di Casacalenda nel procedimento penale a carico di Di Maio Stanislao, iscritta al
n. 50 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981
il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni Artico il pretore
di Vittorio Veneto, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1975, sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede che non siano
iscritti nel casellario giudiziale le sentenze e i decreti di condanna
concernenti contravvenzioni per le quali é ammessa la definizione in via
amministrativa o l'oblazione, a meno che non sia stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena. Secondo il pretore
la norma denunziata istituirebbe un regime di evidente disparità di
trattamento tra più contravventori, a vantaggio di quelli che incorrono in
reati per i quali é ammessa oblazione. Impedendosi al giudice la cognizione di
precedenti penali in certe materie viene inibita allo
stesso non solo l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ma anche la contestazione della recidiva, la cui
cognizione é talvolta necessaria, come nel caso in esame, per l'adozione di
misure amministrative, talaltra per l'adozione di pene accessorie.
2. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza o comunque infondata.
Secondo l'Avvocatura, risulta dalla stessa
ordinanza di rimessione che nel casellario giudiziale
era stato iscritto un precedente in termini a carico del sig. Artico,
essendogli, in quel caso, stato applicato il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Di tal precedente il Pretore può, quindi, tener conto: il fatto che della
nuova condanna, non essendo l'imputato nuovamente meritevole di quel beneficio,
non si potrà in un eventuale futuro nuovo processo tener conto, in quanto essa non sarà iscritta nel casellario giudiziale, potrà
incidere nel futuro processo (se mai vi sarà), ma non in quello nel corso del
quale la questione d'illegittimità costituzionale é stata proposta.
La questione d'illegittimità costituzionale sarebbe, comunque,
infondata.
Che il legislatore abbia disposto che non debbono
essere iscritte nel casellario giudiziale le condanne concernenti
contravvenzioni per le quali é ammessa la definizione in via amministrativa o
l'oblazione, non determinerebbe offesa all'art. 3 della Costituzione. Si
tratterebbe di reati di ben lieve rilevanza per cui la
distinzione operata dal legislatore non sarebbe né arbitraria né irrazionale.
Con la norma de qua in conclusione sarebbe stato risolto un problema di
politica legislativa ininfluente sul piano della legittimità costituzionale.
3. - Il Pretore di Casacalenda, con ordinanza
del 15 dicembre 1975, emessa nel processo penale a carico di Stanislao Di Maio,
ha proposto giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604 c.p.p. in relazione all'art. 3
della Costituzione.
Ad avviso del Pretore l'art. 604 c.p.p.,
prevedendo che non siano iscritti nel casellario giudiziale i decreti e le
sentenze di condanna per contravvenzioni per le quali é ammessa la definizione
in via amministrativa o la oblazione, salvo che sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, determina una diversità di trattamento con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tale disparità andrebbe
paradossalmente a vantaggio di coloro ai quali il beneficio ex art. 163 c.p.
non sia stato concesso, non avendo corso nei loro
confronti (benché ritenuti immeritevoli del beneficio della sospensione) la
iscrizione della sentenza o del decreto di condanna nel casellario, iscrizione
che vale, normalmente, come censura per il cittadino.
4. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
É intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata
non fondata.
La iscrizione nel casellario del decreto o della
condanna ubbidirebbe all'esigenza di lasciare traccia ufficiale del precedente
penale, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 168 c.p. Sarebbe chiaro
che tale esigenza non sussiste se il decreto o la sentenza di condanna abbiano,
invece, avuto esecuzione. La differenza di trattamento non sarebbe, quindi,
irrazionale né arbitraria, anche perché dalla iscrizione
nel casellario giudiziale dei decreti o delle sentenze di condanna per
contravvenzioni per le quali é ammessa la oblazione o la definizione in via
amministrativa, che siano stati condizionalmente
sospesi, non derivano neppure le conseguenze che il Pretore ritiene: per reati
di così modesto conto non si viene a determinare una riprovazione apprezzabile
nella coscienza sociale, riprovazione che, tra l'altro, sarebbe comunque
impedita dalla non conoscenza del precedente, posto che di esso non si fa
menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati (art. 608, n. 4, c.p.p.).
Considerato in diritto
1. - I due giudizi di cui in epigrafe vanno riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale
della medesima norma di legge e in riferimento allo
stesso parametro costituzionale.
2. - Nelle due ordinanze in epigrafe viene
denunziato per violazione del principio di uguaglianza l'art. 604 primo comma
del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non
siano iscritte nel casellario giudiziale le sentenze e i decreti concernenti
contravvenzioni per i quali é ammessa la definizione in via amministrativa o
l'oblazione a meno che non sia stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena. La norma costituirebbe una situazione di disparità di
vantaggio di coloro che incorrono in reati per i quali
é ammessa oblazione. Impedendo al giudicante la cognizione di precedenti penali
in talune materie, gli verrebbe inibita l'applicazione
dei criteri di cui all'art. 133 codice penale e la contestazione della recidiva
la cui cognizione può essere necessaria per l'adozione di misure amministrative
e anche di pene accessorie.
3. - Va anzitutto rilevato che l'ordinanza n. 50 del 1976
del pretore di Casacalenda non motiva in alcun modo
sulla rilevanza. Comunque le questioni di
costituzionalità sollevate nell'uno e nell'altro giudizio dalle ordinanze in
epigrafe non hanno alcuna influenza sulle decisioni che i giudici a quibus dovranno adottare in merito alle controversie
sottoposte alla loro cognizione.
Infatti l'eventuale declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 604 del codice procedura penale in riferimento
all'art. 3 della Costituzione non potrebbe avere riflesso nel procedimento
penale pendente avanti il pretore di Vittorio Veneto e parimenti nel
procedimento penale pendente avanti il pretore di Casacalenda
entrambi in ordine all'infrazione di cui agli artt.
38 e 39 della legge 11 giugno 1971 n. 426.
Risulta pertanto evidente che la soluzione delle
questioni costituzionali prospettate nelle citate ordinanze difettano del
carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alle definizioni dei giudizi
di merito come é invece richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, giudizi ai quali rimangono estranee eventuali controversie sulle iscrizioni
ed i certificati del casellario giudiziale. (V.
sentenze di questa Corte n. 171 del 1973
e 131 del 1974).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del codice di
procedura penale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle
ordinanze in epigrafe, dei pretori di Vittorio Veneto e di Casacalenda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI – Giuseppe SAJA.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1982.