SENTENZA
N. 50
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre
1969, n. 742 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale),
promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1974 dal tribunale supremo
militare nel procedimento penale a carico di Bertin Egidio, iscritta al n. 93
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 114 del 30 aprile 1975.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita
nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 la relazione del Presidente;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il brigadiere
di p.s. Bertin Egidio veniva assolto dal tribunale militare territoriale di
Padova dalla imputazione del reato di abbandono di posto (art. 120 codice
penale militare di pace) e la sentenza veniva impugnata dal Procuratore
militare.
Il tribunale
supremo militare, con ordinanza 29 novembre 1974, assumendo che, siccome non
era stato rispettato, ai fini della notifica dell'impugnazione all'imputato, il
termine di trenta giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 199 bis
codice procedura penale e 261 codice penale militare di pace, e non potendosi
applicare alla giurisdizione militare la sospensione di termini nel periodo
feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, il ricorso stesso
avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per tardiva notificazione
all'imputato.
Sennonché, prosegue
l'ordinanza, l'esclusione dell'applicabilità della sospensione dei termini
processuali alla giurisdizione militare, implicitamente disposta dalla norma
citata, che fa riferimento soltanto alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle
amministrative (tra le quali, secondo il giudice a quo, non potrebbe rientrare
quella militare, di carattere speciale), condurrebbe ad un contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione. Ed invero, sempre secondo il giudice a quo, le
esigenze che hanno dettato la legge sulla sospensione dei termini nel periodo
feriale, riguarderebbero anche i processi militari, le cui pur riconosciute
caratteristiche di agibilità e speditezza non varrebbero a giustificare il
sacrificio delle garanzie della difesa. Tali argomentazioni, che sarebbero
valide, anche se, nella specie, si verte in materia di ricorso del P.M.,
"perché nella maggior parte dei casi é la difesa a soffrire" della
eccezione, escluderebbero la sussistenza di una valida giustificazione della
limitazione in ragione della specialità del rito, e darebbero così fondamento
alla censura.
L'ordinanza,
notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 30 aprile 1975.
Avanti a
questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ritualmente
depositato le proprie deduzioni in cancelleria.
L'Avvocatura
eccepisce anzitutto l'irrilevanza della questione poiché, nel processo a quo,
verrebbe in considerazione solo la tardività della notifica del ricorso del
P.M., al quale non sarebbero riferibili i principi costituzionali invocati
nell'ordinanza di rinvio, che riguarderebbero soltanto i cittadini e non gli
organi giurisdizionali.
Nel merito,
l'Avvocatura osserva che la peculiare natura del processo militare esigerebbe
particolare speditezza di trattazione e fornirebbe così adeguata
giustificazione della diversità di disciplina, mentre non potrebbe venire,
comunque, in considerazione la garanzia della difesa che non verrebbe menomata
dall'esclusione censurata, risolventesi solo in un maggior onere professionale
per i difensori nei procedimenti militari.
Considerato in diritto
1. - Con la
suindicata ordinanza di rimessione a questa Corte, il tribunale supremo
militare ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale.
L'ordinanza
premette che, in relazione a sentenza assolutoria emessa, nel luglio 1974, dal
tribunale militare territoriale di Padova nei confronti del brigadiere di p.s.
Bertin Egidio, il Procuratore militare aveva proposto tempestivo ricorso, notificato
tuttavia fuori termine. Ciò posto, il tribunale supremo ha osservato che la
inapplicabilità, al caso, del computo della sospensione di diritto dei termini
processuali, riservato soltanto alle giurisdizioni ordinarie e amministrative
dalla citata legge del 1969 e non alla giurisdizione militare, che ha carattere
speciale, condurrebbe al riconoscimento che il predetto sistema normativo
sarebbe viziato da illegittimità, sia in relazione all'art. 3 Cost. (non
razionale diversità di trattamento) sia in relazione all'art. 24 Cost.
(difficoltà di esercizio del diritto di difesa dell'imputato durante il decorso
del periodo feriale).
2. -
L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente la inammissibilità della
questione perché irrilevante, in quanto nel processo a quo sarebbe
oggetto di esame soltanto la tempestività del ricorso del pubblico ministero,
mentre "le norme costituzionali in discussione riguarderebbero soltanto le
posizioni dei cittadini e non degli organi giurisdizionali".
L'eccezione
non é fondata.
Basti
ricordare che questa Corte ha più volte avuto occasione di raffrontare la
posizione giuridica del pubblico ministero e quella delle parti, ai fini del
controllo sulla tutela del principio di eguaglianza, considerando parimenti
l'uno e le altre, nella dialettica del processo, come parti (sentenze n. 190
del 1970, n.
177 del 1971, n.
27 del 1972).
Pertanto,
sono da escludere l'asserita dualità di posizioni e la conseguenza che se ne
vorrebbe trarre, ai fini della rilevanza.
3. - Nel
merito, la questione non é fondata.
La dedotta
differenziazione di disciplina non comporta violazione del principio di
uguaglianza.
Questa Corte
ha costantemente affermato che, in tanto può ritenersi sussistente tale
violazione, in quanto si tratti di giudicare di regolamentazioni diverse di
situazioni obbiettivamente omogenee, e in quanto non possa rilevarsi una
razionale giustificazione per la detta differenziazione. Il limite alla
discrezionalità del legislatore é, quindi, segnato esclusivamente dalla
ragionevolezza della differenziazione, limite che, nella specie, é certamente
salvo in vista delle peculiari caratteristiche del processo penale militare nel
quale si inserisce la figura di quel pubblico ministero, ripetendone ovviamente
la peculiarità.
La legge
processuale penale militare, invero, tende a garantire l'osservanza dell'ordine
giuridico militare, cioè di uno dei dati salienti della funzionalità delle
Forze armate, strumento di attuazione del principio proclamato con forza tutta
particolare dall'art. 52 Cost., secondo cui "La difesa della Patria é
sacro dovere del cittadino". E la portata di tale principio non si limita
alla conservazione dell'organismo militare come tale, bensì si estende alla
garanzia dell'intera comunità statuale dalle offese che, comunque, possano
esserle arrecate. Risponde, fra l'altro, all'importanza tutta particolare della
funzione così garantita, la speciale composizione dei tribunali militari, in
relazione alla quale é sancita l'investitura di ufficiali ordinari come
giudici, nonché la sollecitudine delle relative procedure, la cui peculiarità
é, d'altra parte, caratterizzata da alcune fondamentali connotazioni, quali la
esclusione della possibilità di costituzione di parte civile e la mancanza del
giudizio di appello.
Le descritte
caratteristiche, unitamente al fatto che le norme penali militari sono
contenute in un codice diverso dal codice penale comune e sono intese a
disciplinare la condotta di persone che rivestono la particolare qualità di
militari, sono sufficienti per ritenere la specialità del diritto penale
militare, ed escludono, quindi, l'applicabilità al processo penale militare
della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
D'altra
parte, il legislatore stesso, pur seguendo lo scopo di tutelare il riposo
feriale, ciò intese fare "non in modo totalitario ed incondizionato ma
tenendo anche conto dell'esigenza di non sacrificare a tali fini anche
situazioni che più gravemente avrebbero inciso sui diritti delle parti" (sent. n. 130 del 1974),
ed all'uopo ha sancito una serie di eccezioni alla sospensione (artt. 2 e 3
legge 7 ottobre 1969, n. 742). É, quindi, del pari, ed anzi a maggior ragione,
giustificabile l'esclusione dalla sospensione per i processi penali militari,
la cui peculiarità é, appunto, segnata da riflessi su interessi di ordine
generale, di quella penetrante portata ed incisività sopra indicate.
4. - Infine,
con particolare riguardo alla pretesa lesione dell'esercizio del diritto di
difesa dell'imputato davanti ai tribunali militari che la norma impugnata
comporterebbe, come conseguenza del vizio denunciato, é appena il caso di
osservare che la garanzia costituzionale sancita dall'art. 24 Cost. concerne la
possibilità di svolgere a tutti i livelli la propria difesa in ogni stato e
grado del procedimento, intendendo questa possibilità come la concretizzazione
del diritto alla protezione giurisdizionale. Il che, per i motivi indicati al
numero precedente, esclude che tale garanzia, così intesa, possa dirsi, nel
caso, menomata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini processuali durante il periodo
feriale), nella parte in cui la sospensione é esclusa nei processi penali
militari: questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale supremo
militare, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
marzo 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI
- Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.