Ordinanza n.91 del 1981
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ORDINANZA N. 91

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (elezione della Camera dei deputati), promossi con due ordinanze emesse il 25 ottobre 1979 dal tribunale di Verbania e con ordinanza emessa il 10 gennaio 1980 dal tribunale di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 146 e 720 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 131, 124 e 325 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il tribunale di Verbania, con due ordinanze emesse il 25 ottobre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione: dal momento che la norma impugnata discriminerebbe illegittimamente i lavoratori, secondo che partecipino all'organizzazione delle elezioni politiche o delle elezioni amministrative; che analoga impugnativa è stata proposta dal tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1980, in riferimento al principio di eguaglianza, di cui allo stesso art. 3 Cost.; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza della proposta questione.

Considerato che i tre giudizi si prestano ad essere riuniti; che la questione è stata già risolta dalla Corte, sotto entrambi i profili prospettati dai giudici a quibus, con la sentenza n. 35 di quest'anno: la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, in riferimento sia al primo che al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata dal tribunale di Verbania e dal tribunale di Brescia - in riferimento all'art. 3 Cost. - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1981.