Ordinanza n.65 del 1981
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ORDINANZA N. 65

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19 settembre e il 20 luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn. 943 e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 57 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto porrebbe a carico del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la provenienza dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di colpevolezza dell'imputato.

Ritenuto che tale questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971, nelle quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti, limitandosi invece a pretendere un'attendibile e circostanziata spiegazione di tale provenienza, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento; che nelle stesse decisioni si è precisato che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost. non investe il modo di provare i "fatti di reato", e che quindi il principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1981.