ORDINANZA
N. 65
ANNO
1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 708 cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19
settembre e il 20 luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a
carico di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn. 943
e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 50 e 57 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22
gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con le ordinanze in
epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto
porrebbe a carico del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la
provenienza dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una
presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di colpevolezza
dell'imputato.
Ritenuto che tale questione è stata già
dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971,
nelle quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della
legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti, limitandosi
invece a pretendere un'attendibile e circostanziata spiegazione di tale
provenienza, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i
principi della libertà delle prove e del libero convincimento; che nelle stesse
decisioni si è precisato che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art.
27 cpv. Cost. non investe il modo di provare i "fatti di reato", e
che quindi il principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le
ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi, sicché la
questione va dichiarata manifestamente infondata;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in
relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA -
Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -
Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 aprile
1981.