Ordinanza n.59 del 1981
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ORDINANZA N. 59

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1980 dal Pretore di Belluno, nel procedimento penale a carico di Triches Daniele, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 1980;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Belluno il 26 febbraio 1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 c.p. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito dell'amnistia.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della Costituzione per assoluta carenza di motivazione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili nè addotti nuovi argomenti sostanziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza del pretore di Belluno descritta in epigrafe;

2. - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sollevata con la medesima ordinanza in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1981.