ORDINANZA
N. 59
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Antonino
DE STEFANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
(Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 26
febbraio 1980 dal Pretore di Belluno, nel procedimento penale a carico di
Triches Daniele, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 1980;
Udito nella
camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza emessa dal
pretore di Belluno il 26 febbraio 1980 è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella
parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose
gravi e gravissime, commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le
conseguenze previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un
senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 c.p. (lesioni personali
gravissime); per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata discriminazione
in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla
circolazione stradale, che rientrano nell'ambito dell'amnistia.
Considerato che la medesima questione è
stata già prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha
dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3
della Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della
Costituzione per assoluta carenza di motivazione;
che nell'ordinanza
di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili nè addotti nuovi
argomenti sostanziali.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1. - dichiara manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.P.R. 4
agosto 1978, n. 413, sollevata in relazione all'art. 3
della Costituzione con l'ordinanza del pretore di Belluno descritta in
epigrafe;
2. - dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale della predetta norma sollevata con la medesima
ordinanza in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1981.